LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8166/2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.: *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generate dello Stato (C.F.: *****), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliata;
– ricorrente –
contro
G.V., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco La Malfa, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cologno Monzese (MI), Via Visconti n. 6;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 157/27/13 della Commissione tributaria Regionale della Lombardia, sezione di Milano, depositata il 06/12/2013;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2020 dal Consigliere Dott. Stefano Pepe.
RITENUTO
che:
1. Il 4/6/1990 G.V., in qualità di erede (figlio) del de cuius G. Luigi, presentava la relativa dichiarazione di successione per la quale l’Ufficio, il 26/4/1993, notificava agli eredi di quest’ultimo gli avvisi di accertamento relativi all’errato versamento dell’INVIM e dell’imposta di successione. Con atto notarile del 23/11/1993, i contribuenti chiedevano una dilazione del pagamento (frazionato in cinque rate annuali scadenti il 31 luglio di ogni anno a partire dal 1994) che avveniva solo parzialmente e, pertanto, l’Ufficio, in data 30/5/1995, procedeva ad iscrivere a ruolo le somme non riscosse per le quali il 26/2/2010 l’Equitalia sollecitava il pagamento delle relative cartelle.
2. Il ricorrente impugnava dinnanzi alla CTP il provvedimento con il quale l’Ufficio aveva rigettato l’istanza di annullamento in autotutela delle cartelle sul presupposto che esse non erano state notificate e, conseguentemente, l’avvenuta prescrizione della pretesa erariale.
3. La CTR con la sentenza n. 157/27/13, depositata il 6/12/2013, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva il ricorso del contribuente.
4. Avverso tale sentenza l’Agenzia dell’entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
5. Il contribuente ha depositato controricorso.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate censura, ex art. 360 c.p.p., n. 4, la sentenza della CTR per violazione dell’art. 112 c.p.p. nella parte in cui “in accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte ha dichiarato la nullità delle cartelle di pagamento, laddove oggetto del giudizio era il diniego all’istanza di annullamento delle cartelle in autotutela”.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non potendo il contribuente impugnare il diniego espresso avverso l’istanza di annullamento in autotutela relativo alle cartelle ormai divenute definitive; diversamente, si consentirebbe una sorta di rimessione in termini ai fini impugnatori, potendosi, al più, il ricorso all’istituto dell’autotutela fondarsi sulla presenza di un interesse generale riconducibile ad eventi sopravvenuti all’emissione dell’atto definitivo.
3. Con il terzo motivo l’Agenzia delle Entrate rileva, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che, se il ricorso fosse da intendersi rivolto alle cartelle, esso era tardivo perchè proposto quindici anni dopo la loro notifica e dopo due anni dal sollecito di Equitalia.
4. Con il quarto motivo la ricorrente rileva, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che la CTR doveva dichiarare l’inammissibilità del ricorso, in quanto la parte doveva essere assistita in giudizio da un avvocato o da una commercialista ed esperti contabili ma non, come di fatto avvenuto, da un consulente del lavoro.
5. Per il principio della ragione più liquida devono essere esaminati il secondo e il terzo motivo che, in ragione della loro connessione, devono essere trattati congiuntamente.
I motivi sono fondati.
Va rilevato che in tema di contenzioso tributario, la cartella costituisce un atto con il quale l’Amministrazione richiede il pagamento delle somme in essa indicate; pagamento rispetto al quale il contribuente può opporre le proprie difese mediante specifica impugnazione nei termini indicati dal legislatore, il cui mancato rispetto comporta la definitività dell’atto.
Diversamente, contro il diniego dell’Amministrazione di procedere, in via di autotutela, all’annullamento di un atto può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria, dato che, diversamente, attraverso l’impugnazione del diniego di esercizio di autotutela si consentirebbe l’aggiramento del termine di decadenza previsto, a garanzia del principio di certezza del diritto e di tendenziale stabilità dei rapporti giuridici, per la impugnazione degli atti impositivi, che rimarrebbero quindi esposti a riesame a tempo indeterminato tutte le volte che il contribuente, pur divenuto definitivo l’avviso di accertamento o rettifica, presenti istanza di revisione in autotutela e ritenga di impugnare il provvedimento espresso o tacito non satisfattivo del proprio interesse rivolto alla rimozione dell’atto impositivo definitivo; assumendo, altresì, rilievo la circostanza che il suindicato rifiuto non comporta alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento.
Questa Corte ha, poi, precisato (Cass. n. 10020 del 2012) che il contribuente, che richiede all’Amministrazione Finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, deve prospettare comunque, affinchè il ricorso possa essere considerato ammissibile, l’esistenza di “un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto”; “ne consegue che contro il diniego dell’amministrazione di procedere all’esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria” (cfr. Cass. n. 11457 del 2010n. 25524 del 2014).
Nel caso di specie risulta evidente che il contribuente, nel sollecitare il suindicato potere in capo all’Amministrazione, non ha esposto ragioni di interesse generale all’autotutela (tale non essendo la sopravvenuta prescrizione del credito tributario, vertendosi di eccezione rientrante nella disponibilità della parte debitrice e non operante ope legis), con la conseguenza che tale istanza, se fosse ritenuta ammissibile, comporterebbe l’aggiramento del principio della definitività della pretesa portata dalle cartelle. Qualora, poi, il ricorso fosse da intendersi rivolto alle cartelle (il ricorso iniziale del contribuente aveva in effetti ad oggetto le cartelle, in quanto mai notificate; con esso si chiedeva l’annullamento dei ruoli proprio per difetto di notifica), esso deve ritenersi tardivo, assumendo sul punto rilievo il fatto che il credito riportato nelle suindicate cartelle era divenuto noto al contribuente, per come dallo stesso riferito, con il sollecito esattoriale di pagamento del 26 febbraio 2010. Pertanto, da tale data egli era stato posto in condizione di impugnare le cartelle, entro il termine di 60 giorni, ove effettivamente mai prima notificategli; cartelle che, pertanto, in assenza di specifica impugnazione devono ritenersi definitive.
Altrimenti detto, l’eccezione di prescrizione doveva essere fatta valere, al più tardi, impugnando nei 60 gg il sollecito di pagamento del 26.2.10, e non il diniego dell’istanza di autotutela proposta il 5.10.12.
Le questioni sopra indicate, involgendo l’ammissibilità del ricorso introduttivo (pregiudiziale di rito), dovevano essere oggetto di preliminare esame da parte della CTR rispetto allo scrutinio relativo alla accolta eccepita prescrizione del diritto alla riscossione.
6. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può, ex art. 384 c.p.c., comma 2, essere decisa nel merito dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente.
7. Le spese dell’intero giudizio di merito possono essere compensate in ragione della risalenza della vicenda ad epoca anteriore all’affermarsi del su riportato indirizzo ricostruttivo, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte:
– accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
– cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso originario del contribuente;
– condanna il controricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito; compensate le spese dei gradi di merito;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021