LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1801/2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.: *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: *****), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliata;
– ricorrente –
contro
***** in Fallimento, in persona del curatore del Fallimento, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Pace, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Nizza n. 45;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1796/14/17 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 21/4/2017;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere Dott. Stefano Pepe.
RITENUTO
Che:
1. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (CTR), con sentenza n. 1796/14/17, depositata il 21/4/2017, accoglieva l’appello proposto dalla società ***** S.r.l. e, per l’effetto, riformava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato legittimo l’avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva proceduto a recuperare a tassazione una maggiore IRES per il periodo di imposta 2006 e 2008.
2. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
3. La contribuente ha depositato controricorso.
4. Con istanza depositata in prossimità della camera di consiglio l’Agenzia delle entrate formulava, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018, istanza di estinzione del giudizio, avendo la Direzione Provinciale II di Milano comunicato che la contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell’indicato art. 6, e che la stessa “risulta regolare”.
5. In prossimità della camera di consiglio la contribuente depositava memoria.
CONSIDERATO
che:
In via preliminare il Collegio rileva che la contribuente, con tale memoria, chiede la definizione, con cessazione della materia del contendere, della controversia per l’anno 2008 “mentre si insiste per l’accoglimento della domanda formulata nel controricorso (…)”. Ebbene, tale ultimo petitum risulta del tutto estraneo ai principi che governano il processo dinnanzi alla Corte di Cassazione in quanto non tengono conto del fatto che la contribuente, odierna controricorrente, risulta essere parte totalmente vittoriosa dinnanzi alla CTR che ha concluso, in riforma della sentenza di primo grado, annullando in toto gli avvisi di accertamento impugnati. Ancora, proprio in ragione del suindicato esito processuale, la contribuente risulta costituita nel presente giudizio con controricorso (senza proposizione di ricorso incidentale), di talché il petitum sopra riportato risulta del tutto incompatibile con tale atto di costituzione il quale assolve, esclusivamente, alla funzione di contrastare l’impugnazione altrui. Ed invero, il controricorso ben può valere come ricorso incidentale, ma, a tal fine, per il principio della strumentalità delle forme – secondo cui ciascun atto deve avere quel contenuto minimo sufficiente al raggiungimento dello scopo – occorre che esso contenga i requisiti prescritti dall’art. 371 c.p.c. in relazione ai precedenti artt. 365,366 e 369 c.p.c. e, in particolare, la richiesta, anche implicita, di cassazione della sentenza, specificamente prevista dall’art. 366 c.p.c., n. 4. Tali requisiti, anche in ragione di quanto disposto dalla sentenza impugnata, risultano del tutto carenti nella presente fattispecie, che ha visto la società, come detto, totalmente vittoriosa.
Fatte tali necessarie premesse, concorrendo tutti i presupposti di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6 è possibile dunque pervenire, come richiesto dalla ricorrente, ad una pronuncia di estinzione del giudizio per totale cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione della lite ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito.
2. Le spese vanno compensate avuto riguardo all’esito della controversia, chiusasi con la definizione agevolata.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2021
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