LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – rel. est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12, in Roma;
– ricorrente –
contro
Cartoleria C. di A.C. & C. Snc, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché C.L., C.A. ed B.A., tutti rappresentati e difesi, per effetto di procure speciali stese a margine del controricorso, dagli Avv.ti Gabriele Escalar e Vittorio Giordano, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori, al viale Giuseppe Mazzini n. 11, in Roma;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 6719, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 27.10.2014 e pubblicata il 15.12.2014;
ascoltata, in Camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;
la Corte osserva.
FATTI DI CAUSA
a seguito di verifiche eseguite in collaborazione con la Guardia di Finanza, avendo rilevato “l’inattendibilità della contabilità per irregolare tenuta del libro inventari in più anni ed un comportamento antieconomico” (sent. CTR, p. 1), l’Agenzia delle Entrate notificava alla Cartoleria C. di A.C. & C. Snc, gli avvisi di accertamento n. ***** e *****, attinenti a maggiori tributi Iva ed Irap, in relazione agli anni 2007 e 2008. Erano inoltre notificati ai soci: B.A., C.L. e C.A., ai fini Irpef, gli accertamenti conseguenziali, relativi al reddito di partecipazione, nn. *****, *****, *****, *****, ***** e *****.
La società ed i soci impugnavano gli atti impositivi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che, riuniti i ricorsi, li respingeva, ritenendo corrette le modalità seguite per gli accertamenti, nonché generiche, e prive di supporto probatorio, le eccezioni proposte dai ricorrenti.
Società e soci gravavano di appello la decisione assunta dalla CTP innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che riteneva non sussistessero i presupposti legittimanti gli avvisi di accertamento, basati su modalità analitico-induttiva, in relazione all’anno 2007, e pertanto li annullava, confermando invece gli atti impositivi emessi in relazione all’anno 2008, specificando che l’Amministrazione finanziaria aveva provveduto a rettificare, diminuendola, la pretesa tributaria relativa all’Iva.
Avverso la decisione adottata dalla CTR della Lombardia in ordine all’anno 2007 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Resistono mediante controricorso la società ed i soci, che hanno pure proposto quattro motivi di ricorso incidentale, contestando la validità dell’accertamento relativo all’anno 2008. Accogliendo l’istanza depositata dal difensore dell’Agenzia delle Entrate, il Presidente della sezione, con provvedimento del 7.10.2020, ha disposto la sollecita trattazione del giudizio, compatibilmente con le esigenze del ruolo. L’Agenzia delle Entrate ha quindi depositato istanza di pronuncia della cessazione della materia del contendere ed estinzione del giudizio, in relazione al ricorso principale, avente ad oggetto l’anno 2007, per intervenuta definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, come conv. Anche i controricorrenti hanno depositato memoria, e con atto successivo memoria hanno personalmente dichiarato di rinunziare al ricorso incidentale, relativo all’anno 2008, e chiesto pronunciarsi l’estinzione dell’intero giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. – Con il suo motivo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 14, 15, 32 e 39, e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 55, nonché dell’art. 2214 c.c. e ss., per avere la CTR ritenuto risultasse di ostacolo, ai fini della validità degli avvisi di accertamento relativi all’anno 2007, la mancata istituzione del contraddittorio preventivo, che non era dovuto, essendo l’accertamento induttivo legittima conseguenza della riscontrata irregolare tenuta del libro degli inventari, nonché della rilevata antieconomicità della gestione societaria.
1.2. – Mediante il loro primo motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, controricorrenti lamentano la nullità della sentenza adottata dalla CTR in relazione all’anno 2008, in conseguenza della mera apparenza della sua motivazione, avendo il giudice dell’appello ritenuto sussistere presupposti perché l’Agenzia delle Entrate procedesse all’accertamento induttivo, senza esaminare la “subordinata richiesta del contribuente con cui quest’ultimo lamentava che la ricostruzione dei (fantomatici) maggiori ricavi compiuta dai verificatori è afflitta da macroscopici ed evidenti errori, anche di semplice calcolo”, i giudici “non hanno dimostrato di avere effettivamente tenuto conto delle contestazioni fornite dal contribuente” (ric. incident., pp. 47, 49).
1.3. – Con il loro secondo mezzo di impugnazione incidentale, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, i contribuenti contestano ancora la nullità della sentenza pronunciata dalla CTR, per avere il giudice dell’appello omesso di “pronunciare in ordine ad una specifica domanda del contribuente” relativa all'”illegittimità dell’avviso di accertamento, che non ha preso in adeguata considerazione le osservazioni difensive” (ric. incident., p. 83 e s.).
1.4. – Mediante il loro terzo strumento di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, i ricorrenti criticano il vizio di motivazione in cui è incorsa la CTR, per non aver rilevato che non sussistevano i presupposti per procedere all’accertamento induttivo, non corrispondendo al vero che “la società sarebbe stata priva del libro degli inventari” (ric. incident., p. 93).
1.5. – Con il loro quarto motivo di ricorso incidentale, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i contribuenti censurano la violazione dell’art. 2729 c.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, per avere la CTR “preferito alla presunzione emergente dagli studi di settore quella ricavata induttivamente dall’Ufficio sulla base dell’applicazione della percentuale di ricarico” (ric. incident.,. 99).
Occorre rilevare che non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame del ricorso principale, relativo all’anno 2007.
Invero, la società contribuente, la Cartoleria C. di A.C. & C. Snc, nonché i soci: C.L., A.C. ed B.A., hanno aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, come conv., in relazione all’anno 2007 e, a seguito della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione dell’avvenuto accoglimento della dichiarazione di adesione, hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto, come dichiarato dall’Avvocatura dello Stato con proprie note depositate, complete di allegati, e datate 14.9.2019 e 25.10.2019.
In conseguenza, l’Avvocatura dello Stato ha domandato dichiararsi l’estinzione del giudizio con cessazione della materia del contendere.
Il processo, in relazione al ricorso principale avente ad oggetto l’anno d’imposta 2007, deve pertanto essere dichiarato estinto, a seguito dell’intervenuta cessazione della materia del contendere. Ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, come conv., le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame neppure del ricorso incidentale, relativo all’anno 2008.
La società contribuente, Cartoleria C. di A.C. & C. Snc, ed i soci: C.L., A.C. ed B.A., hanno infatti depositato memoria, con la quale hanno domandato di pronunciare l’estinzione del giudizio in conseguenza della cessazione della materia del contendere, ed hanno pure dichiarato di rinunciare al ricorso incidentale, domandando dichiararsi estinto l’intero giudizio e compensarsi le spese di lite. In calce all’istanza proposta dai ricorrenti incidentali, firmata dai soci C.L. ed A.C., anche quali eredi del consocio B.A., vi è sottoscrizione per “adesione” del difensore della controparte, l’Agenzia delle Entrate, concordando le parti anche sulla compensazione delle spese di lite (cfr. memoria, p. 8).
L’istanza soddisfa pertanto i requisiti di legge, e deve essere accolta.
In materia di raddoppio del contributo unificato, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che “in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica”, Cass. sez. VI-I, 12.11.2015, n. 23175.
La Corte.
PQM
dichiara estinto il giudizio, in conseguenza della cessazione della materia del contendere, in relazione al ricorso principale, proposto dall’Agenzia delle Entrate, e dichiara estinto il giudizio anche in relazione al ricorso incidentale, in conseguenza della rinuncia all’impugnativa comunicata dai controricorrenti, cui ha aderito l’Agenzia delle Entrate. Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021