LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –
Dott. PIRARI Valeria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9644/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
P.R.;
– intimato –
Avverso la sentenza n. 23/9/13 della Commissione tributaria regionale per la Liguria, depositata il 6/3/2013 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/03/2021 dalla Dott.ssa Valeria Pirari.
RILEVATO
che:
1. In seguito alla sentenza n. 243/2/06 del 5/12/2006, passata in giudicato, con cui la C.T.P. di La Spezia, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società Muggianomare s.n.c., rideterminò il reddito accertato nei suoi confronti, riducendolo a Euro 7.000,00 rispetto agli originari Euro 14.000,00, e alla sentenza n. 184/01/2007, emessa dalla medesima C.T.P. nei confronti del socio al 95%, P.R., e divenuta definitiva, per l’esecuzione della quale fu emessa cartella di pagamento, il socio impugnò quest’ultimo atto lamentandone la difformità dal titolo, in quanto, pur nel silenzio dei giudici, l’ammontare del volume di affari sarebbe dovuto essere ridotto proporzionalmente a quanto disposto con riguardo al reddito, ossia nella misura del 50%, e in quanto la misura della sanzione pecuniaria richiesta era spropositata rispetto all’entità dell’imposta. Annullata la cartella all’esito del giudizio di primo grado, la C.T.R. per la Liguria, adita dall’Agenzia delle Entrate, rigettò l’appello, sostenendo che la cartella non avesse correttamente applicato il dispositivo della sentenza, che aveva rideterminato il reddito di competenza del socio a Euro 6.650,00, e che anche l’ammontare del volume d’affari andasse ridotto proporzionalmente al reddito e dunque nella misura del 50%, con conseguente riduzione delle sanzioni.
2. Avverso questa sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo. Il contribuente è rimasto intimato.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo, articolato in più censure, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., e dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, e, in subordine, l’omesso esame ovvero l’omessa o insufficiente motivazione in ordine al fatto controverso e decisivo, costituito dal contenuto del giudicato posto in esecuzione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la C.T.R. erroneamente affermato che il volume d’affari andasse ridotto del 50%, proporzionalmente al reddito accertato dal titolo posto in esecuzione con la cartella impugnata. L’iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione in sentenza, ad avviso dell’Ufficio, riguardava le imposte sul reddito dovute dal contribuente a seguito della rettifica del reddito da partecipazione, mentre il volume d’affari atteneva alla rettifica operata in capo alla società ed era perciò estraneo all’iscrizione a ruolo confluita nella cartella impugnata. Inoltre, la C.T.R. non aveva esplicitato in motivazione né perché avesse ritenuto che andasse ridotto il volume d’affari proporzionalmente al reddito, come chiesto dal contribuente, né perché alla riduzione dell’imponibile seguisse la riduzione di imposte e sanzioni, benché le prime siano regolate dalla progressività per scaglioni e le seconde siano condizionate da personalità e recidiva.
2. I due motivi, articolati in un’unica censura, sono fondati.
Va innanzitutto affermata l’ammissibilità del ricorso, benché articolato attraverso la proposizione di un unico motivo contenente più profili di doglianza, ciascuna delle quali avrebbe potuto essere prospettata autonomamente, essendo, a tali fini, sufficiente che la formulazione del ricorso permetta di cogliere con chiarezza le censure prospettate, come accaduto nella specie, onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (in tal senso, Cass., sez. U., 06/05/2015, n. 9100; Cass., sez. 6-3, 17/03/2017, n. 7009), stante l’impossibilità di rimettere altrimenti al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (vedi Cass., sez. 2, 23/10/2018, n. 26790).
Ciò detto, è orientamento consolidato ritenere che gli estremi della dedotta doglianza di nullità processuale della sentenza (per motivazione totalmente mancante o motivazione apparente) siano integrati nell’ipotesi di “assenza” della motivazione, quando cioè “non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione”, non configurabile nel caso di “una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata” (ad es., da ultimo, Cass. Sez. 3, 15/11/2019, n. 29721) ovvero nel caso di “motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado” (cfr. ad es. Cass. Sez. L, 25/10/2018, n. 27112) ovvero qualora la motivazione “risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione” (ad es. Cass. Sez. 6 – 3, 25/09/2018, n. 22598; ipotesi ravvisata anche in caso di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione”, Cass. Sez. 6 – L, 25/06/2018, n. 16611).
2.1 Nella specie, risulta dalla sentenza impugnata che il presupposto della cartella di pagamento era dato dalla sentenza, passata in giudicato, con la quale la C.T.P. di La Spezia aveva rideterminato il reddito da partecipazione a carico del socio di una s.n.c., di cui era titolare per la quota del 95%, in seguito alla rettifica, in diminuzione, del reddito di quest’ultima per l’anno di imposta 2003, a sua volta operato con altra sentenza passata in giudicato.
In particolare, dopo essere stato ridotto, con la sentenza n. 243/2/06, il reddito della società dagli iniziali Euro 14.228,00 a Euro 7.000,00, la C.T.P., con la sentenza n. 184/1/07, aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente, quantificando il reddito da partecipazione in Euro 6.500,00 attraverso un calcolo proporzionale tra la misura della quota, pari al 95%, e l’imponibile della società.
In seguito all’annullamento della cartella di pagamento da parte dei giudici di prime cure, la C.T.R., a fronte del chiaro dispositivo della sentenza emessa nei confronti del socio e dei rilievi sul punto sollevati dall’Ufficio, ha invece confermato la decisione impugnata, con una motivazione apodittica e per nulla perspicua, avendo nutrito quel dispositivo di contenuti non espressi, allorché ha ritenuto di dover ridurre del 50% l’ammontare del volume d’affari, afferenti alla sola società, e dunque anche le sanzioni, senza neppure spiegare l’iter logico seguito, e di procedere senz’altro all’integrale annullamento della cartella, senza neppure procedere all’esame del merito della pretesa, riconducendola alla reputata corretta misura (in tal senso, Cass., Sez. 5, 10/09/2020, n. 18777).
Ciò comporta la fondatezza delle censure proposte.
3. In conclusione, il ricorso deve trovare accoglimento, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. per la Liguria, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. per la Liguria, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021