Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.20689 del 20/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente di sez. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di sez. –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21806-2019 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo studio del Dott. FABIO TRINCA, rappresentata e difesa dall’avvocato UGO ANTONINO SALANITRO;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

– controricorrente –

nonché contro PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE D’APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA, I.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 12/2019 della CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE D’APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA PALERMO, depositata il 22/01/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2021 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto Dott. LUIGI SALVATO, il quale chiede che la Corte dichiari il ricorso inammissibile.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale d’appello per la regione siciliana, ha, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’inefficacia di una serie di atti dispositivi posti in essere da I.C. il quale aveva subito condanna per danno erariale ammontante a Euro 798.800,50. A sostegno della decisione il giudice contabile ha affermato la propria giurisdizione in relazione all’azione revocatoria proposta dal p.m. contabile, sottolineando come essa fosse strettamente strumentale alla conservazione delle garanzie patrimoniali dell’obbligato. Nel merito, premesso che con atto notarile del 9 luglio 2012 l’ I. e la moglie B.A. deliberavano di sostituire al previgente regime di comunione legale quello della separazione dei beni, la Corte ha dichiarato inefficace sia l’atto di pari data con il quale l’ I. aveva donato alla moglie la metà indivisa di tre fondi edificabili già di proprietà di quest’ultima per la rimanente quota del 50% sia quello con il quale veniva donata la somma di Euro 442.000 versata con assegno non trasferibile con l’onere di destinare l’importo alla costruzione di un’unità familiare da adibire a casa familiare, oltre che l’atto di divisione datato 2 luglio 2013 con il quale la signora B. acquistava la piena proprietà di un fabbricato sito in ***** del valore dichiarato di 125.000 Euro nonché di un altro del valore di 65.000 Euro e il signor I. oltre alla somma di 158.000 Euro di utili residui che già deteneva, l’intera proprietà di un fabbricato sito in ***** del valore di Euro 518.000. L’ I. nel medesimo atto, a titolo di conguaglio, trasferiva la nuda proprietà di un fabbricato sito in ***** acquistato prima del matrimonio attribuendo il valore di Euro 22,000 al diritto trasferito.

2. La Corte dei Conti ha ritenuto sussistente il pregiudizio per il creditore ancorché le stime dei beni, anche all’esito del supplemento istruttorio disposto, si fossero discostate in maniera modesta rispetto ai valori attribuiti dalle parti e dal perito di parte, dal momento che il mutamento di regime patrimoniale e i successivi atti dispositivi avevano determinato un effetto di modifica prevalentemente qualitativa ma, anche in misura minore, quantitativa del patrimonio dell’obbligato sia per la donazione dei tre fondi edificabili sia per il cospicuo trasferimento di contante in relazione all’ingente entità del credito. Ha ritenuto sussistente anche il requisito psicologico quanto agli atti a titolo gratuito, perfezionati prima del sorgere del credito erariale (le due donazioni di immobili e denaro) ravvisando nel debitore la dolosa preordinazione richiesta dalla norma; quanto al successivo atto di divisione, da considerare come oneroso, reputando sussistente la conoscenza del pregiudizio per il creditore sia in capo al debitore che al terzo. Secondo la giurisprudenza contabile il credito erariale deve ritenersi sorto con l’invito a dedurre del p.m. contabile avvenuta con notifica del 28 settembre 2012. Non è stato qualificato, infine, un atto dispositivo quello volto a mutare il regime patrimoniale legale tra i coniugi.

3. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione B.A.. Non ha svolto difese I.C.. Ha depositato controricorso la Procura generale presso la Corte dei Conti. La parte ricorrente ha illustrato I motivi di ricorso con memoria.

4. Nel primo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 111 Cost., comma 8, e la mancata interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 174 per non essere stata dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile. La ricorrente esclude la giurisdizione contabile non essendo soggetta alla responsabilità amministrativa in quanto priva di alcun rapporto con la p.a. Non condivide l’orientamento della giurisprudenza di legittimità sull’estensione della giurisdizione contabile all’azione revocatoria come giurisdizione esclusiva e sottolinea come la più recente giurisprudenza abbia invece sostenuto che la giurisdizione della Corte dei Conti è concorrente con quella del giudice ordinario. Ma così ragionando, precisa la ricorrente, viene meno la compatibilità costituzionale dell’attribuzione della giurisdizione alla Corte dei Conti dell’azione revocatoria anche in relazione alla posizione del terzo che si trova privato di un grado di giudizio (potendo essere adito il giudice di legittimità adito solo ex art. 362 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 8) e delle garanzie del processo ordinario. Una volta riconosciuta la giurisdizione concorrente non si può più concentrare solo sul giudice contabile la cognizione degli strumenti volti a garantire l’integrità del patrimonio dell’obbligato quando siano coinvolti terzi estranei alla p.a. Peraltro la norma nell’attribuire al p.m. contabile il potere d’intraprendere azioni a tutela della garanzia patrimoniale del debitore non indica davanti a quale plesso giurisdizionale deve essere proposta l’azione. Senza la interpositio legislatoris non può essere estesa la giurisdizione contabile incorrendo altrimenti anche nella violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge non avendo il citato art. 1 natura di norma interpretativa.

5. Nel secondo motivo viene sollecitata la rimessione alla Corte Costituzionale del sospetto d’incostituzionalità del citato L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 174 ove interpretato come attributivo della giurisdizione della Corte dei Conti in tema di azione revocatoria e surrogatoria nonostante la palese violazione dei diritti soggettivi dei terzi contraenti.

6. Il primo motivo non può essere accolto. La giurisdizione contabile in tema di azione revocatoria è jus receptum anche nei più recenti orientamenti delle Sezioni Unite ed è del tutto compatibile con la concorrente giurisdizione del giudice ordinario, da ritenersi coesistente anche quando l’azione sia promossa dalla P.A. (Cass. 28183 del 2020). I problemi di coordinamento tra le due azioni sono rimessi ai singoli plessi giurisdizionali e rappresentano questioni interne alle rispettive giurisdizioni. (14792 del 2016). Del resto il citato art. 1, norma di natura interpretativa, rinvia espressamente alle azioni revocatoria e surrogatoria (i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale) ed ha la funzione di definire in chiave strumentale l’ambito di espansione della giurisdizione contabile individuando esplicitamente la ratio legis “nel fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali” (la medesima previsione è contenuta nel D.Lgs. n. 174 del 2016, art. 73 ovvero nel Codice della giustizia contabile). In conclusione, ciò che rileva ai fini della giurisdizione è l’accertamento del nesso di strumentalità dell’azione rispetto alla conservazione del patrimonio (S.U.10441 del 2020 e 9544 del 2021), nella specie, peraltro, predeterminato in via legislativa.

6.1 Deve escludersi, peraltro, la lamentata violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, in quanto tale principio non attiene al riparto delle giurisdizioni ed alla titolarità della potestas iudicandi ma svolge la esclusiva funzione, interna ai singoli plessi giurisdizionali, d’imporre che i criteri d’individuazione del giudice naturale debbano essere predeterminati ex ante.

7. L’eccezione d’illegittimità costituzionale, sollevata con il secondo motivo e ribadita in memoria, in relazione al deficit di partecipazione dei terzi coinvolti negli atti dispositivi di cui si chiede l’inefficacia nel giudizio contabile, attiene alle garanzie processuali del giudizio contabile e, conseguentemente, ovvero ad un profilo del tutto interno alla giurisdizione. Quanto all’interpretazione del citato art. 1 come norma meramente attributiva della legittimazione del procuratore contabile all’interno del giudizio ordinario, si tratta di una prospettazione dottrinale cui le S.U. non hanno aderito, ritenendo che la norma in questione riguardasse la definizione del perimetro della giurisdizione contabile.

8. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Non c’e’ statuizione sulle spese processuali in considerazione della peculiarità giuridica della parte resistente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Sussistono i requisiti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021

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