LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f. –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di sez. –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18109-2020 proposto da:
R.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo studio dell’avvocato MAURO MEZZETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO NOLA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente-
nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE GENOVA;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 726/2020 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 08/06/2020;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere ENRICO SCODITTI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI ROBERTO, il quale conclude chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario.
RILEVATO
che:
R.U. propose innanzi al Tribunale di Genova opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. avverso cartella di pagamento per il complessivo importo di Euro 15.210.365,93 emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificata a seguito di avviso di pagamento notificato in data 19 settembre 2020, deducendo: l’inesistenza del titolo per legittimare l’iscrizione a ruolo operata dall’Agenzia delle Dogane – Ufficio di Torino in quanto erroneamente fondata su sentenze penali, non essendo stato l’opponente condannato per mancato pagamento dell’imposta di fabbricazione (iscritta illegittimamente a ruolo) e non sussistendo alcun titolo che avesse quantificato la presunta evasione dell’imposta; l’intervenuta prescrizione.
Con ordinanza di data 8 giugno 2020 il Tribunale adito rigettò l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della cartella di pagamento, motivando nel senso della giurisdizione del giudice tributario.
R.U. ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha presentato controricorso. Il pubblico ministero ha presentato le sue conclusioni scritte. Le conclusioni del pubblico ministero ed il decreto del presidente di fissazione dell’adunanza sono stati notificati agli avvocati delle parti.
CONSIDERATO
che:
con il motivo di ricorso si afferma, richiamando Corte Cost. n. 114 del 2018, che successivamente alla notifica della cartella di pagamento la giurisdizione spetta al giudice ordinario e specificatamente al giudice dell’opposizione di cui all’art. 615 c.p.c..
Conformemente alle conclusioni del pubblico ministero, va dichiarata la giurisdizione del giudice tributario.
Va premesso che la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dall’emanazione di un provvedimento cautelare in corso di causa, poiché questo non costituisce sentenza, neppure qualora risolva contestualmente la questione di giurisdizione, tranne che la questione medesima sia stata riferita al solo procedimento cautelare e il regolamento sia stato proposto per ragioni che attengono ad esso in via esclusiva (da ultimo Cass. Sez. U. n. 16086 del 2021 e n. 8774 del 2021). L’ordinanza è stata emessa dal giudice ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, in relazione all’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia esecutiva della cartella di pagamento e la questione posta con il presente regolamento non è riferita al procedimento cautelare.
Come affermato da Cass. Sez. U. n. 7822 del 2020, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all’epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all’atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione.
I fatti dedotti con l’opposizione proposta avverso la cartella di pagamento, non costituente atto di esecuzione forzata ed assimilabile al precetto di cui all’art. 480 c.p.c. per la sua funzione di preannuncio dell’azione esecutiva, non sono successivi alla notifica della cartella in quanto relativi alla (carenza della) originaria pretesa tributaria. L’anteriorità alla notifica della cartella di pagamento concerne anche il dedotto fatto estintivo della pretesa tributaria rappresentato dalla prescrizione, come rilevato dal Tribunale nell’ordinanza di data 8 giugno 2020, posto che nell’atto di opposizione viene presa come punto di riferimento la sentenza penale della Corte di Cassazione n. 111 del 1991. La controversia ricade quindi nella giurisdizione del giudice tributario.
Circa le spese del presente regolamento di giurisdizione, il relativo provvedimento va rimesso al giudice presso il quale prosegue il giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del giudice tributario, innanzi al quale rimette le parti anche per le spese del presente regolamento di giurisdizione.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021