Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.20695 del 20/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11198/2019 proposto da:

Purple Spv S.r.l., quale mandatario di Cerved Credit Management S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Oslavia n. 30, presso lo studio dell’avvocato Casella Pacca Di Matrice Gilberto che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Brilli Fiammetta;

– ricorrente –

contro

Immobiliare 2000 S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via Baldo degli Ubaldi, n. 112, presso lo studio dell’avvocato Pedullà Luigi, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Pasquini Elena, Pezzano Antonio;

– controricorrente –

nonché contro M.P., S.C., S.F., *****

S.r.l. in fallimento;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2710/2018 della CORTE d’APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/11/2018;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 23/02/2021, dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

FATTI DI CAUSA

1. La Immobiliare 2000 S.r.l. e la ***** S.r.l., nel 2006, conclusero un contratto con il quale la prima cedette alla seconda un terreno, a fronte della cessione di quattro appartamenti che dovevano essere realizzati nel palazzo da costruire su detto terreno, da parte della seconda società.

2. Al momento della stipula del contratto vennero versati dalla Immobiliare 2000 S.r.l. alla ***** S.r.l. duecentomila Euro, mentre gli ulteriori cinquecentomila Euro dovevano essere versati in seguito e venne, altresì, previsto che la ***** S.r.l. si munisse di una garanzia, definita espressamente a prima richiesta, che venne prestata dall’allora Banca popolare dell’Etruria e del Lazio Soc. coop.

3. Il terreno venne ceduto e consegnato dalla Immobiliare 2000 S.r.l. ma gli appartamenti non furono realizzati dalla ***** S.r.l., per mancato rilascio della concessione edilizia e il terreno, originariamente suscettibile di edificazione, perse le caratteristiche di edificabilità, a causa di sopravvenuti mutamenti degli strumenti urbanistici, con conseguente definitiva impossibilità di edificazione del palazzo nel quale sarebbero stati compresi i quattro appartamenti da trasferire.

5. La Immobiliare 2000 S.r.l. escusse la garanzia e, dopo il rifiuto della banca garante, chiese ed ottenne decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Arezzo.

6. La Banca dell’Etruria e del Lazio Soc. coop. propose opposizione e, all’esito del giudizio, il Tribunale di Arezzo revocò il monitorio.

7. La Immobiliare 2000 S.r.l. propose appello avverso la sentenza del Tribunale e la Corte di appello di Firenze ha riformato la pronuncia di prime cure e la banca, divenuta Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.p.a., è stata condannata al pagamento della garanzia (in dispositivo della sentenza d’appello è scritto: “conferma il decreto ingiuntivo”).

8. Avverso la sentenza d’appello ricorre, con atto affidato a tre motivi, la Purple Spv S.r.l., gravata dell’obbligazione di garanzia, dopo le varie cessioni e operazioni di costituzioni di nuovi soggetti bancari.

9. Resiste con controricorso la Immobiliare 2000 S.r.l.

10. M.P., S.C., S.F., ***** S.r.l. in fallimento, già contumaci in appello, sono rimasti intimati in questa fase di legittimità.

11. Entrambe le parti hanno depositato memorie, nel termine di legge di cui all’art. 380 bis.1., per l’adunanza camerale del 23 febbraio 2021, svoltasi con le modalità di cui al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

12. In via preliminare, e al fine di fugare qualsivoglia ulteriore dubbio e sebbene non vi sia alcun motivo di impugnazione che si incentri sulla costituzione del giudice, rileva il Collegio che la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 2710/2018 è stata resa con la partecipazione di un giudice aggregato di appello, che ha redatto la motivazione e ha, in veste di estensore, sottoscritto la sentenza unitamente al presidente del Collegio, senza che ciò comporti nullità della sentenza per illegittima costituzione dell’organo giudicante. Il ricorso relativo alla controversia in oggetto è stato, infatti, trattenuto in decisione da questa Corte all’adunanza del 23/02/2021, alla quale non era ancora stata depositata la sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 17/03/2021, pubblicata in G. U. del 17/03/2021 n. 11, che ha ritenuto tuttora legittima la partecipazione dei giudici aggregati ai collegi delle Corti di Appello, e ciò fino al 31 ottobre 2025 e, pertanto, a tenore della detta pronuncia del Giudice costituzionale, il Collegio decidente della Corte d’Appello di Firenze doveva, al momento del passaggio della causa in decisione, ritenersi validamente costituito, con conseguente piena validità del provvedimento della Corte territoriale.

13. I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza d’appello.

13.1. Il primo motivo del ricorso (sviluppato dalla fine di pag. 8 fino alle prime righe di pag. 16) propone censura di violazione e (o) falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 1175 e 1375 c.c. e erronea esclusione dell’esperibilità, da parte della banca e comunque del soggetto garante, della cd. exceptio doli generalis, in caso di non azionabilità del diritto sottoposto a condizione sospensiva per legge relativo al rapporto principale e di nullità del contratto garantito per violazione di norme imperative. Il motivo censura la qualificazione del comportamento delle parti nell’ambito del contratto autonomo di garanzia e la mancata attribuzione, da parte della Corte territoriale, di rilevanza decisiva alla condizione di legge del rilascio del permesso di costruire, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2021, n. 380, art. 46.

13.2. Il secondo mezzo (che viene esposto dall’inizio di pag. 16 fino a poco oltre la metà di pag. 20) propone violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 1472 c.c., per avere la Corte di Appello di Firenze ritenuto fondata la qualificazione del contratto di permuta di cosa presente con cosa futura come contratto aleatorio. In particolare, il motivo si incentra sulla mancata considerazione, da parte dei giudici dell’impugnazione di merito, dell’eccezione di inammissibilità formulata dinanzi a loro e relativa alla novità della qualificazione, offerta dalla Immobiliare 2000 S.r.l., quale aleatorio, del contratto di permuta di cosa presente contro cosa futura.

13.3. Il terzo motivo (pagg. 20 e 21) deduce censura di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere la Corte di Appello considerato che la ***** s.r.l. aveva comunque versato alla Immobiliare 2000 S.r.l. duecentomila Euro.

14. Il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.

14.1. In primo esame, esso è inammissibile, in quanto basato principalmente su di un postulato non dimostrato, quello dell’esegesi dell’oggetto della fideiussione come subordinata alla condizione del rilascio della concessione edilizia (qualificata come condizione di legge, o condicio juris), che, non solo non viene in alcun modo argomentato in via interpretativa, ma del quale nemmeno risulta come e dove fosse vi stata prospettazione nel giudizio di merito. Nell’esposizione del fatto, e non nell’esposizione del detto motivo, alle pagg. 4-5 del ricorso, si accenna alla deduzione di elementi in diritto relativi alla prospettazione dell’interpretazione del contratto di garanzia come relativa al detto primo motivo, ma non si precisa se e dove sia stata prodotta la citazione in opposizione al decreto ingiuntivo (in primo grado) in questo giudizio di legittimità, nella quale era prospettata la suddetta qualificazione del contratto di fideiussione quale subordinato al rilascio della concessione edilizia.

14.2. Il primo mezzo e’, altresì, infondato.

La Corte di Appello di Firenze ha esaminato congiuntamente i motivi di appello e ha ritenuto che vi fosse stata una rituale escussione da parte della Immobiliare S.r.l. della garanzia – sulla cui qualificazione come riveniente da un contratto autonomo non vi sono stati dubbi né da parte del giudice di primo grado né della stessa Corte territoriale – in quanto l’Immobiliare 2000 S.r.l. non era in alcun modo inadempiente.

Il Giudice dell’impugnazione di merito ha, anzi, ritenuto, con motivazione logica ed esaustiva, che fosse suscettibile di qualificazione in senso sfavorevole (ossia come inadempiente) la condotta della ***** S.r.l., in quanto: il mancato ottenimento del consenso da parte dei proprietari di fondi confinanti, pure interessati, asseritamente, nella prospettazione della parte qui ricorrente, al piano di lottizzazione, non era stato ottenuto nonostante fossero con detti proprietari finitimi iniziate delle trattative al fine della richiesta alla Pubblica Amministrazione competente. In ogni caso, afferma la Corte territoriale, non vi sono prove “liquide e incontrovertibili” e prove di circostanze valutabili in prima battuta come sintomo di condotte abusive da parte della Immobiliare 2000 s.r.l. (in quanto essa aveva provveduto al trasferimento del terreno ed alla consegna dello stesso) e tanto costituisce adeguata motivazione in punto di esclusione dell’abusività dell’escussione della garanzia e, pertanto, non risulta acclarata alcuna violazione delle clausole di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. nella fase esecutiva del contratto.

Il comportamento della Immobiliare 2000 S.r.l., afferma in definitiva la Corte territoriale, non appare connotato da violazione delle clausole generali di buona fede e correttezza, atteso che: la detta società ha comunque consegnato il terreno e corrisposto il duecentomila Euro e la mancata realizzazione degli appartamenti non le è in alcun modo imputabile né essa ha dato causa alla perdita della qualità edificatoria del terreno.

In tema di abusività della condotta del garantito si veda la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 30509 del 22/11/2019 Rv. 655839 – 02): “In tema di contratto autonomo di garanzia, l’abusività della richiesta di garanzia ai fini dell’accoglimento dell'”exceptio doli” deve risultare “prima facie” o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell’inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale.).”.

Il primo motivo e’, pertanto, infondato, in quanto non censura adeguatamente sui detti punti il percorso motivazionale della Corte territoriale.

14.3. Viene, inoltre, richiamato, nel motivo, l’art. 46 del t.u. edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) ma non viene indicato dove e quando nelle fasi di merito la nullità prevista da detta norma era stata dedotta e comunque dove e quando, specificamente, fosse stata posta la questione della condicio juris costituita dal rilascio della concessione edilizia.

L’evocazione dell’art. 46 del t.u. edilizia (il cui comma 1, per quanto qui rileva, prevede: 1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù) è del tutto inconferente: ciò in quanto nella fattispecie concreta qui in scrutinio si tratta di permuta di cosa presente (il terreno trasferito dalla Immobiliare 2000 S.r.l.) per una cosa futura (gli appartamenti nel palazzo da realizzare dalla ***** S.r.l.) e, dunque, detta norma con riferimento alla cosa futura non poteva rilevare se non nel momento in cui, sopravvenuta la cosa futura, si fosse dovuto procedere al trasferimento (sul punto può utilmente richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte in tema di pronuncia costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c. con riferimento ad immobili costruiti senza concessione: Cass. n. 20258 del 18/09/2009 Rv. 609669 – 01).

15. Il secondo mezzo parrebbe, in prima battuta, presentare margini di opinabilità, in quanto l’eccezione di aleatorietà del contratto di permuta non appare fosse stata dedotta in primo grado.

15.1. Il motivo, tuttavia, non appare cogliere appieno la ragione del decidere della Corte, che non è incentrata sull’assunta aleatorietà del contratto concluso dalle parti, bensì sull’atteggiarsi delle rispettive condotte nell’ambito delle obbligazioni reciprocamente assunte.

15.2. Il secondo motivo censura, in concreto, una motivazione inesistente, o, meglio, cade su un punto della sentenza d’appello non avente portata decisoria.

La Corte territoriale non ha in alcun modo qualificato il contratto come aleatorio, e, anzi, non tratta affatto della asserita aleatorietà nella motivazione della sentenza, ma, alle pagg. 2 e 3, ha solo riferito la prospettazione di un motivo di appello da parte della Immobiliare 2000 S.r.l. Il detto motivo di appello è stato, nel corso della motivazione, trattato unitamente ai restanti due e non ha assunto un’autonoma valenza ai fini dell’accoglimento dell’impugnazione di merito.

15.3. Il mezzo e’, inoltre, contrastato adeguatamente in controricorso laddove si evidenzia (pag. 13) che a carico della ***** S.r.l. vi erano tutti gli obblighi relativi a progettazione, direzione lavori, convenzioni urbanistiche, opere di urbanizzazione e così via, con la conseguenza che essa era obbligata a rendere edificabile, o mantenere tale, il terreno ceduto.

Sul punto si veda, inoltre e al fine di ribadire i profili di inadempimento a carico della ***** S.r.l., la giurisprudenza di legittimità sia in relazione al vizio della cosa derivante dall’inedificabilità (Cass. n. 21229 del 14/10/2010 Rv. 614617 – 01): “Ove un contratto preliminare abbia ad oggetto la vendita di una porzione di un comprensorio immobiliare risultato privo del requisito della edificabilità, tale elemento – che integra gli estremi del vizio della cosa – costituisce idonea causa di risoluzione del preliminare per inadempimento.”) e in relazione alla qualificazione (Cass. n. 26022 del 05/12/2011 Rv. 620318 – 01): “L’impossibilità di utilizzare le presunzioni in riferimento ai contratti aleatori – in ragione della loro eccezionalità, sì da richiedere che essi risultino da una espressa volizione delle parti e da clausole appositamente stabilite o accettate – esclude soltanto la possibilità di affermare che in luogo di una vendita di cosa sperata (art. 1472 c.c., comma 1) sussista una ipotesi di “vendita di speranza” (art. 1472 c.c., comma 2), ma non impedisce di affermare sulla base di presunzioni esistenti che un contratto di vendita di cosa futura, ex art. 1472 c.c., sia stato in ogni caso concluso.”.

Il secondo motivo e’, pertanto, anch’esso del tutto infondato, ove non inammissibile.

16. Il terzo motivo è del tutto inammissibile: la questione del versamento della somma di Euro duecentomila da parte della Immobiliare 2000 S.r.l. è stata ampiamente trattata nella sentenza della Corte di Appello di Firenze e, anzi, il versamento della detta somma da parte della Immobiliare 2000 S.r.l. al momento della stipula del contratto, è una delle circostanze che hanno fatto sì che il Giudice d’appello ritenesse pienamente adempiente la detta Società e, viceversa, inadempiente la ***** S.r.l.

16.1. Il vizio di omesso esame e’, pertanto, del tutto insussistente e il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

17. Il ricorso, nel riscontro di ragioni di infondatezza e di inammissibilità dei motivi in cui si articola, e’, pertanto, rigettato.

18. Le spese di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo, sulla base del valore della causa.

19. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 14.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione sezione terza civile, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021

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