LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8505-2019 proposto da:
UIL UILTUCS STRUTTURA PROVINCIALE DI FOGGIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 60, presso lo studio dell’Avvocato NICOLA PUTIGNANO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLLALTO SABINO, 35, presso lo studio dell’avvocato ANGELA ORLANDO, rappresentata e difesa dagli avvocati DEBORAH D’ANGELO, ed EMILIO SALVATO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 136/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 22/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.
IN FATTO E IN DIRITTO
– che la UIL-UILTUCS, struttura provinciale di Foggia, ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 136/19, del 22 gennaio 2019, della Corte di Appello di Bari, che – accogliendo il gravame esperito da L.A. avverso la sentenza n. 749/13 del Tribunale di Foggia – ha accolto la domanda risarcitoria della stessa, condannando l’odierna ricorrente a pagarle l’importo di Euro 34.720,16, oltre rivalutazione e interessi legali, da calcolarsi anno per anno a far data dal 16 dicembre 2000 sino all’effettivo soddisfo;
– che la L. ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone il rigetto;
– che è stato depositato dalle parti verbale di conciliazione, sottoscritto il 15 maggio 2020;
– che è stata, altresì, deposita per la L. istanza, datata 15 febbraio 2021, di “rinuncia al controricorso, con integrale compensazione delle spese e competenze del giudizio”;
– che deve, pertanto, dichiararsi l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso, per intervenuta cessazione della materia del contendere, in ragione dell’avvenuta conciliazione (o meglio, transazione, come dalle parti definita nel predetto verbale del 15 maggio 2020), avente come conseguenza di elidere l’efficacia della decisione impugnata;
– che le spese dell’intero giudizio, come da concorde richiesta delle parti, vanno integralmente compensate;
– che va, infine, dato seguito al principio secondo cui “il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inamissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità” (Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2017, n. 3542, Rv. 642858-01).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021