LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 625/2014 R.G. proposto da:
AUTOCOOPERATIVE TRASPORTI ITALIANI S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Fabio Massimo, n. 107, sc. C, int. 5 presso lo studio dell’Avv. Ida Palange, rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Cima e dall’Avv. Pietro Colucci, giusta procura a margine del ricorso.
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 76/1/13 della Commissione tributaria regionale del Molise, depositata il 24 settembre 2013.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 1 dicembre 2020 dal Consigliere Raffaele Rossi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale De Matteis Stanislao, che ha concluso per il rigetto del ricorso o, in subordine, per l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
udito per il ricorrente l’avv. Pietro Colucci che dichiara di non avere più interesse a proseguire il giudizio;
uditi per l’Avvocatura Generale dello Stato gli Avvocati Pasquale Pucciariello e Angelo De Curtis che hanno chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
FATTI DI CAUSA
Con due distinti avvisi di accertamento riferiti alle annualità d’imposta 2004 e 2005, l’Agenzia delle Entrate rilevava (per quanto ancora oggetto di controversia) l’indebita deduzione a fini IRAP ad opera della società Autocooperative Trasporti Italiani S.p.A. (impresa esercente attività di trasporto pubblico locale di persone) della quota percentuale dei contributi erogati dalla regione Molise destinati a remunerare il costo del lavoro dipendente. Ritenendo detto contributo non correlato ad un costo specifico, ma volto a coprire il ripianamento delle perdite per i disavanzi di gestione” l’Ufficio rideterminava la base imponibile IRAP e recuperava a tassazione l’imposta non versata.
L’impugnativa giurisdizionale spiegata dal contribuente, accolta in prime cure, è stata disattesa, a seguito di gravame dell’A.F., dalla Commissione tributaria regionale del Molise con la sentenza n. 76/1/13 resa in data 24 settembre 2013.
Ricorre per cassazione la società Autocooperative Trasporti Italiani S.p.A., articolando due motivi; resiste, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate.
Il P.G. ha depositato requisitoria scritta in forma di memoria.
Parte ricorrente ha altresì depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di gravame si denuncia:
– “omesso esame su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3”, per avere la sentenza gravata ritenuto inclusa nella base imponibile IRAP anche la parte del contributo destinato a costo del personale, invece da escludersi poichè non costituente un parametro standardizzato del costo del servizio ma quantificato secondo riferimenti predeterminati;
– “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, per non avere la Corte territoriale tenuto conto dell’avvenuto versamento ad opera del contribuente dell’imposta nella misura determinata dall’Ufficio, con riserva del diritto al rimborso, circostanza allegata sin dall’atto introduttivo del primo grado di giudizio.
Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., il ricorrente ha dedotto che, nelle more dello svolgimento del presente giudizio, la Commissione tributaria regionale del Molise, decidendo sull’impugnativa della cartella di pagamento seguente l’avviso oggetto del contendere, ha statuito (con la sentenza n. 675 del 16 ottobre 2018, prodotta in uno alla memoria) che l’IRAP afferente la quota del contributo regionale riferibile al costo del lavoro è stata integralmente versata dalla società impugnante, con riserva di rimborso. Precisato che l’istanza di rimborso non è stata mai formulata ed è oramai prescritta, ha concluso nel senso che “qualsiasi decisione allo stato degli atti sarebbe inutiliter data in quanto priva di effetti sostanziali in relazione al pagamento del tributo”.
Alla pubblica udienza celebrata il 1 dicembre 2020, il difensore del ricorrente ha ribadito di non avere più interesse alla decisione nel merito sul ricorso.
Le illustrate circostanze, privando di qualsivoglia riverbero pratico le statuizioni invocate nel libello introduttivo e facendo quindi venire meno ogni utilità giuridica dell’eventuale accoglimento del gravame, evidenziano una sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso.
Come infatti più volte chiarito da questa Corte, l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perchè è in relazione a quest’ultimo ed alla domanda originariamente formulata, che deve essere valutato (Cass. 11/09/2018, n. 22098; Cass. 08/05/2017, n. 11204; Cass. 21/06/2016, n. 12743; Cass. 25/09/2013, n. 21951).
Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Il verificarsi delle illustrate circostanze in pendenza del presente giudizio ed il leale contegno processuale del ricorrente giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese del grado.
Non trova applicazione il disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per essere la declaratoria d’inammissibilità determinata dalla sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso (Cass. 11/09/2018, n. 22098; Cass. 03/02/2017, n. 3542).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il 1 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021