Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.20702 del 20/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 37973-2019 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO IMBARDELLI, che lo rappresenta e difende unitamente l’avvocato GIOVANNI GIOVANNELLI;

– ricorrente –

nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1059/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio ciel 25/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO

CHE:

1.- D.S. è cittadino del *****, da cui ha raccontato di essere fuggito in quanto, nel suo lavoro di intermediario immobiliare, aveva procurato l’acquisto di un immobile non sapendo che il venditore non era il vero proprietario, incorrendo pertanto nelle minacce dell’acquirente truffato. In Italia ha chiesto la protezione internazionale e quella umanitaria, entrambe rigettate dalla Commissione territoriale, che peraltro ha ritenuto il racconto poco credibile.

2.- D.S. impugna una decisione della Corte di Appello di Firenze, che, confermando quella di primo grado, ha ritenuto che la vicenda narrata abbia carattere privato, e dunque non sia significativa per la protezione politica; che non v’e’ in ***** un conflitto armato generalizzato; che, quanto alla umanitaria, si tratta di migrante economico, che ha lasciato in patria legami personali, cosi che il rientro non sarebbe di pregiudizio.

3. Ricorre D.S. con due motivi. Il Ministero non ha notificato controricorso, ma ha depositato atto di costituzione. Memoria.

CONSIDERATO

CHE:

I motivi di ricorso sono due, ma il primo è articolato in censure diverse tra loro, e denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14 e L. n. 25 del 2008, art. 8.

Un prima censura, all’interno di questo motivo, riguarda il giudizio di inverosimiglianza del racconto, che viene censurato sostenendo non solo che le contraddizioni rilevate in primo grado sono di dettaglio, ma altresì che ogni sforzo è stato fatto dal ricorrente per circostanziare il suo racconto, e che, a fronte di tale sforzo, era obbligo della corte di merito, procedere ad un approfondimento istruttorio.

Questa prima censura è inammissibile.

Infatti, la corte non fa affidamento sulla inverosimiglianza del racconto, come aveva invece fatto il giudice di primo grado; ma piuttosto, ritenendola credibile, e ne dà atto il ricorrente (p. 9 in particolare), la assume come vicenda privata, non idonea a giustificare una protezione politica internazionale, ossia a concedere lo status di rifugiato politico.

Per cui, la censura quanto al giudizio di inverosimiglianza, non coglie la ratio della decisione impugnata.

La seconda censura del primo motivo, invece, attiene all’accertamento dei presupposti di cui alla L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), vale a dire l’accertamento di una situazione di conflitto armato generalizzato in *****, che, se accertato, consente la protezione internazionale, a prescindere dalla soggettiva vicenda del ricorrente, il quale denuncia un accertamento della corte di merito, su Questo punto, fatto senza alcuna citazione delle fonti da cui è ricavato.

Il motivo è fondato.

E’ regola che il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle Darti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione Cass. 13449/2019), indicando comunque fonti attendibili ed aggiornate (Cass. 8819/2020).

Nella decisione impugnata manca qualsiasi riferimento alle fonti di conoscenza della situazione del *****, cosi che è stata disattesa la suddetta regola di giudizio.

L’accoglimento del motivo relativo alla protezione sussidiaria rende assorbito l’esame del secondo motivo, quella sulla protezione umanitaria, atteso che il permesso di soggiorno per motivi umanitari è subordinato al mancato riconoscimento di una delle forme di protezione internazionale, e dunque il suo esame va rimesso al merito all’esito della decisione di rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021

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