Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.20703 del 20/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38135-2019 proposto da:

B.T.H., elettivamente domiciliato in Milano, via Fontana n. 3, presso l’avv. GIUSEPPINA MARCIANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTO PROVINCIA DI LODI, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 161/2019 del GIUDICE DI PACE di LODI, depositata il 28/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO

CHE:

1. B.T.H. è cittadino della *****, entrato clandestinamente in Italia ed espulso con provvedimento del Prefetto di Lodi del 30.8.2019, confermato dal Giudice di Pace con provvedimento del 20.11.2019.

Egli ricorre avverso quest’ultima ordinanza, con un solo motivo di ricorso. Il Ministero non si è costituito.

2.- Il Giudice di Pace ha ritenuto che, in ragione dell’ingresso clandestino, ed in ragione del rigetto della domanda di protezione internazionale, nonché del difetto stesso di fondate ragioni per averla accolta, dovesse rigettarsi l’opposizione.

CONSIDERATO

CHE:

3. Il ricorrente propone avverso tale ordinanza un motivo di censura che denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 13.

In realtà il motivo contiene censure tra loro diverse; intanto quella di omessa o insufficiente motivazione, dolendosi il ricorrente della mancanza di ragioni poste a base della decisione; in secondo luogo quella di omesso esame di un fatto (nel ricorso si parla indifferentemente di eccezione), ossia della circostanza, prospettata al Giudice di Pace, che la domanda di protezione internazionale non era definitivamente respinta, in quanto pendeva il ricorso per Cassazione; in fine di violazione di legge (la 286 del 1998, per l’appunto) addebitandosi al Giudice di Pace di non aver tenuto conto della situazione politico-sociale della ***** e delle violazioni di diritti umani ivi perpetrate.

Il motivo è fondato.

Intanto, trattandosi di ricorso anteriore alla entrata in vigore della L. n. 13 del 2017, si applica alla fattispecie la L. n. 150 del 2011, art. 19 (poi abrogato dalla detta L. n. 13 del 2017) che prevedeva la sospensione del decreto di espulsione fino al passaggio in giudicato della decisione sulla protezione internazionale, con conseguente illegittimità del provvedimento di espulsione emesso in pendenza di ricorso (Cass. 12206/2020).

Risulta, per l’appunto, che il ricorrente aveva prospettato al Giudice di Pace la circostanza che il rigetto della domanda di protezione internazionale era ancora sub judice (p. 7-8 del ricorso per Cassazione ed ivi riferimenti), e dunque l’espulsione doveva considerarsi sospesa: infatti il decreto di espulsione è stato emesso quando era ancora pendente il termine relativo alla impugnazione del provvedimento di rigetto della protezione internazionale, notificato il 6.6.2019.

Inoltre, il provvedimento del Giudice di Pace è del tutto immotivato: si limita cioè ad asserzioni (“non ha i presupposti”, ecc.) che non sono però sorrette da argomenti di giustificazione, ossia da ragioni che sorreggano la decisione assunta.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Lodi, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472