LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10695-2019 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRISCIANO 67, presso lo studio dell’avvocato PONZELETTI PIERO, rappresentato e difeso dall’avvocato MENNA MARIANO;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato RAIO ROBERTO;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 4317/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
1. C.G. ha chiesto la revocazione, per errore materiale, della ordinanza di questa Corte 14 febbraio 2019 n. 4317.
2. Quella ordinanza venne pronunciata all’esito di un giudizio i cui fatti essenziali sono riassumibili come segue.
In data non precisata nel ricorso, né nell’ordinanza revocanda, C.G. – di professione avvocato – convenne dinanzi al Tribunale di Nola la società Aurora Assicurazioni s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in UnipolSai s.p.a.), chiedendone la condanna al risarcimento del danno.
A fondamento della pretesa dedusse, in estrema sintesi, che la suddetta società aveva, per colpa, lasciato intendere ad un cliente dell’avvocato Campagnuolo che quest’ultimo avesse trattenuto per sé parte dell’importo che la società assicuratrice gli aveva inviato a titolo di indennizzo assicurativo dovuto al cliente.
3. Mentre il Tribunale di Nola accolse la domanda, la Corte d’appello di Napoli la rigettò, condannando l’attore alle spese del doppio grado. La sentenza d’appello venne impugnata per cassazione da C.G..
Questa Corte, con la suddetta ordinanza, ritenne che:
-) i primi cinque motivi del ricorso, con i quali il ricorrente censurava l’accoglimento del gravame da parte della Corte d’appello, erano inammissibili in quanto investivano questioni di fatto e valutazioni riservate al giudice di merito;
-) il sesto ed il settimo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente lamentava che, in grado di appello, il legale rappresentante della società UnipolSai avesse depositato la procura ad negotia in forma cartacea e non con le forme prescritte dalle norme sul processo civile telematico erano infondate, in quanto quelle norme dovevano applicarsi solo ai giudizi promossi dopo il 30 giugno 2014.
4. La società UnipolSai ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato altresì memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di revocazione C.G. deduce che l’ordinanza 4317/19 di questa Corte sarebbe incorsa in un errore materiale, per avere ritenuto che il ricorrente avesse inteso dolersi delle modalità con cui era stata depositata la procura ad negotia conferita dalla UnipolSai al proprio legale rappresentante nel giudkio di primo grado. Deduce che, invece, con quel motivo di ricorso era stata censurata la sentenza d’appello per avere ritenuto valido e rituale un deposito irritualmente effettuato in grado di appello, e non in primo grado.
1.1. Per i soli fini che qui rilevano, e cioè ai fini del giudizio di ammissibilità della fase rescindente, il ricorso è ammissibile.
Il ricorrente, infatti, prospetta in buona sostanza che l’ordinanza revocanda avrebbe deciso su una questione non prospettata, trascurando di esaminare quella effettivamente prospettata. Censura che appare prima facie non manifestamente infondata, dal momento che l’ordinanza revocanda, alla p. 5, 5 6-7, non precisa se le deduzioni ivi svolte andassero riferite al primo od al secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
dichiara ammissibile il ricorso e rinvia la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 13 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021