LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23787-2015 proposto da:
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI;
– ricorrenti principali –
contro
4G G. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, G.A., G.R., GH.AL., G.G., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati ANNA CALANDUCCI, e MARCO GALLINA;
– controricorrenti – ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 81/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 31/03/2015 R.G.N. 47/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.
CONSIDERATO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Brescia ha esposto che la soc 4G G. srl e i soci Gh.Al., G., A. e R., ciascuno proprietario di quote sociali al 25%, avevano proposto ricorso davanti al Tribunale di Brescia avverso il provvedimento del 20/4/1997 dell’Inps che aveva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato tra i medesimi e la suddetta società a decorrere dall’1/2/1997 (in concomitanza con la trasformazione della 4G snc inquadrata come impresa artigiana, nella 4G srl come impresa industriale); che detto ricorso, accolto dal Tribunale e confermato in appello, era stato rigettato dalla Corte d’appello di Brescia, in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione, con sentenza passata in giudicato.
La Corte ha esposto altresì che, nelle more, la soc 4G aveva continuato a versare i contributi per i 4 soci per un totale di Euro 1.327.180,31 fino a tutto il 30/6/2012 e che, pertanto, avendo il precedente giudicato coperto il periodo, fino al più a gennaio 1999, adivano nuovamente il Tribunale di Brescia al fine di accertare la sussistenza di un lavoro subordinato in relazione al periodo successivo e dunque la validità della contribuzione o, in subordine la sussistenza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con condanna dell’Inps a trasferire le somme versate come lavoratori dipendenti alla gestione separata, con condanna alla restituzione della minor somma di Euro 714.017,27, nonché riconoscimento della pensione di anzianità a favore di Gh.Al. e A..
Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello ha confermato la decisione del Tribunale di rigetto della domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinata nonché di rapporto di lavoro coordinato e continuativo in mancanza anche di allegazioni. Con riferimento alla richiesta di restituzione dei contributi versati, esclusa la necessità della domanda amministrativa, ha ritenuto di condividere il conteggio prodotto dalla società ed ha condannato l’Inps a corrispondere Euro 1.326.452,47.
2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con un unico articolato motivo. Resiste la soc 4G srl ed i soci con controricorso e ricorso incidentale e poi memoria ex art. 378 c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
3. L’Inps denuncia violazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208, così come interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010.
Deduce che tutti i G. avevano svolto attività lavorativa all’interno della società 4G con conseguente necessaria copertura assicurativa; che la sentenza impugnata era in contrasto con il principio di universalità della tutela previdenziale secondo il quale sussisteva l’obbligo assicurativo per tutti coloro che svolgevano un’attività lavorativa; che i G., oltre che alla gestione separata alla quale erano già iscritti, dovevano essere iscritti alla gestione commercianti o artigiani secondo l’attività esercitata.
4. Con ricorso incidentale i controricorrenti hanno chiesto il riconoscimento del loro assoggettamento al versamento della contribuzione alla gestione separata cui l’Inps era tenuto a versare quanto già corrisposto alla gestione lavoratori dipendenti.
5. I due ricorsi, congiuntamente esaminarti stante la loro connessione, sono infondati.
La Corte territoriale ha negato la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato tra la soc 4G G. a r.l. e i soci Gh.Al., G., A., R., nonché di rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa in relazione all’attività lavorativa svolta nel periodo da febbraio 1997 a giugno 2012.
Con il ricorso principale l’Inps formula solo generiche affermazioni ipotizzando un obbligo di corresponsione dei contributi alla gestione commercianti, o a quella artigiana in relazione alla specifica attività svolta, senza tuttavia esporre concrete circostanze idonee a configurare l’obbligo di versamento dei contributi ad una delle due gestioni. Con la sentenza impugnata la Corte territoriale ha esposto che le parti appellanti non avevano dedotto circostanze di fatto atte a dimostrare la sussistenza delle caratteristiche del lavoro subordinato. Analoghe osservazioni sono state svolte dalla Corte territoriale con riferimento alla sussistenza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e tali affermazioni non sono censurate adeguatamente con i ricorsi in esame.
Con riferimento al ricorso incidentale ed alla richiesta di versamento dei contributi versati al FPLD alla gestione separata deve rilevarsi la genericità anche di tale ricorso in assenza di specificazione del titolo per i quali i contributi avrebbero dovuto essere versati, considerato che risulta esclusa la fondatezza di riconoscimento di rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa.
6. Per le considerazioni di cui sopra entrambi i ricorsi devono essere rigettati. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di causa. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
Rigetta i ricorsi, compensa le spese di causa.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per i rispettivi ricorsi a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021