Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.20728 del 20/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19218-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO;

– ricorrente –

contro

S.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO 1, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO CARLINO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1106/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 19/01/2015 R.G.N. 1925/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 19.1.2015, la Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto a S.S. il diritto ad aver computata l’intera anzianità contributiva di 52 settimane annue per i periodi in cui aveva prestato servizio in regime orario di part-time verticale ciclico;

che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che S.S. ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 288 TFUE, della sentenza CGUE 10.6.2010, C-395-396/08, e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte ritenuto che l’interpretazione che la citata sentenza della Corte di Giustizia aveva dato della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale dovesse condizionare anche l’interpretazione della legislazione nazionale in tema di accredito contributivo per l’accesso alla pensione, laddove il sistema di sicurezza sociale non è soggetto alle regole del diritto comunitario, prevedendo l’art. 48 TFUE soltanto il coordinamento delle legislazioni nazionali e non la loro armonizzazione;

che, con il secondo motivo, l’Istituto ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 9, D.L. n. 726 del 1983, art. 5, comma 11 e D.L. n. 463 del 1983, art. 7, comma 1, (conv. con L. n. 638 del 1983), nonché della sentenza CGUE di cui al primo motivo, per non avere la Corte territoriale debitamente valorizzato la componente letterale delle disposizioni citate, dalle quali si evince che la copertura previdenziale sussiste soltanto per i periodi di attività lavorativa effettiva ovvero di contribuzione figurativa;

che i due motivi possono essere trattati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure svolte;

che, al riguardo, questa Corte ha già chiarito che il D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 11, (in forza del quale ai fini della determinazione del trattamento di pensione l’anzianità contributiva “inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale” va calcolata “proporzionalmente all’orario effettivamente svolto”) va inteso nel senso che l’ammontare dei contributi versati ai sensi del D.L. n. 463 del 1983, art. 7 (conv. con L. n. 638 del 1983) e delle successive ed identiche previsioni di cui al D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 9, comma 4, debba essere riproporzionato sull’intero anno cui i contributi stessi ed il rapporto si riferiscono, non potendosi quindi escludere dal calcolo dell’anzianità contributiva utile per acquisire il diritto alla pensione nei confronti dei lavoratori con rapporto a tempo parziale c.d. verticale ciclico i periodi non lavorati nell’ambito del programma negoziale lavorativo concordato con il datore di lavoro (così da ult. Cass. nn. 26824 del 2018 e 16255 del 2020);

che è stato parimenti chiarito che, sebbene tale affermazione sia stata argomentata (anche in precedenti pronunce di questa Corte) sulla scorta di CGUE, 10.6.2010, C-395-396/08, Bruno et al., essa appare in realtà risolvibile – e va risolta – sulla scorta dei principi immanenti nel nostro ordinamento in tema di rapporto di lavoro a tempo parziale, atteso che il principio secondo cui, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, non si possono escludere i periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, costituisce logica conseguenza della perduranza del rapporto di lavoro durante i periodi di sosta, come si desume dal fatto che ai lavoratori impiegati secondo tale regime orario non spettano per i periodi di inattività né l’indennità di disoccupazione, né l’indennità di malattia, e nemmeno possono iscriversi nelle liste di collocamento (così Cass. nn. 21207 e 22936 del 2016);

che, pertanto, corretta negli anzidetti termini la motivazione della sentenza impugnata, il ricorso va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021

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