LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1760-2016 proposto da:
B.M.G., D.N.R.;
– ricorrenti –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso la sentenza n. 1164/2015 della COMM. TRIB. REG. VENETO, depositata il 06/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/01/2021 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.
RILEVATO
che:
1. – con sentenza n. 1164/26/15, depositata il 6 luglio 2015, la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato l’appello di B.M.G., così confermando il decisum del giudice di prime cure che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione emesso in relazione alla registrazione di un contratto compravendita di terreno (parzialmente) edificabile;
– il giudice del gravame ha condiviso la conclusione cui la Commissione tributaria provinciale era pervenuta in ordine all’inammissibilità del ricorso, – atteso che il ricorrente si era costituito in giudizio (il 17 maggio 2013) in violazione del termine di 90 giorni (decorrente dal 19 febbraio 2013 e) previsto, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 bis, per la definizione del procedimento di mediazione, rilevando, peraltro, anche che ricorreva, nella fattispecie “un secondo errore” del contribuente in quanto sussisteva una “difformità tra il testo depositato presso la CTP e quello consegnato o spedito con l’istanza di mediazione”;
2. – B.M.G. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi;
– l’Agenzia delle Entrate si è costituita al fine di partecipare alla discussione del ricorso.
CONSIDERATO
che:
1. – col primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 bis, e dell’art. 24 Cost., sull’assunto che la disposizione processuale falsamente applicata aveva formato oggetto di declaratoria di incostituzionalità (Corte Cost. n. 98 del 2014), così che il ricorso in contestazione non avrebbe potuto ritenersi inammissibile;
– il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ripropone le medesime censure di violazione di legge con riferimento alla rilevata difformità di testo tra il ricorso notificato ai fini della mediazione e quello successivamente depositato in giudizio, assumendo la ricorrente che, nella fattispecie, veniva in considerazione una difformità meramente formale che non involgeva la medesimezza di petitum e causa petendi;
– il terzo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ripropone le censure sin qui articolate con riferimento alla disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 bis, comma 9, deducendo la ricorrente che, alla stregua del dictum della Corte Cost., alcuna ricaduta giuridica il giudice del gravame avrebbe potuto trarre dalla rilevata difformità di testo che, peraltro, hinc et inde esponeva gli stessi motivi di impugnazione e la medesima domanda di annullamento, le difformità riguardando (solo) la descrizione dell’evoluzione processuale della vicenda e le modalità di computo delle spese del giudizio;
2. – i tre motivi, – che vanno congiuntamente esaminati in quanto prospettano distinti profili di una medesima quaestio iuris che attiene alla violazione di legge processuale, – sono fondati e vanno accolti;
3. – il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 bis (introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 9, conv. in L. n. 111 del 2011), per quel che qui rileva, disponeva nei seguenti termini:
– “1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila Euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all’art. 48. 2. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio…. 5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l’atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili. 6. Per il procedimento si applicano le Disp. di cui agli artt. 12, 18, 19, 20, 21 e all’art. 22, comma 4, in quanto compatibili…. 9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato raccoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli artt. 22 e 23, decorrono dalla predetta data. Se l’Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell’atto di accoglimento parziale.”;
3.1 – come reso evidente dal dettato normativo, vengono, così, in rilievo disposizioni volte a prefigurare uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie che condiziona l’accesso alla giurisdizione (cd. giurisdizione condizionata), e che persegue il duplice (concorrente) obiettivo di agevolare la composizione della lite e di ridurre il contenzioso; e, secondo il ripercorso ordito normativo, lo svolgimento della procedura di mediazione costitui(va) condizione di ammissibilità del ricorso;
3.2 – detta disposizione processuale, – che medio tempore era stata rimodulata, nel senso che la presentazione del reclamo costituiva condizione di procedibilità (e non più di ammissibilità) del ricorso, dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 611, lett. a), n. 1), che, a sua volta, era destinata ad operare con riferimento agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della stessa legge (quindi agli atti notificati a decorrere dal 2 marzo 2014 siccome detta legge entrata in vigore il 1 gennaio 2014) – è stata, però, dichiarata costituzionalmente illegittima (“nel testo originario, anteriore alla sostituzione dello stesso ad opera della L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 611, lett. a), n. 1)”), dal Giudice delle Leggi il quale ne ha rilevato la contrarietà all’art. 24 Cost., nella parte in cui prevedeva, quale sanzione dell’omesso esperimento della procedura di mediazione, la perdita del diritto di agire in giudizio (e, quindi, l’esclusione della tutela giurisdizionale; Corte Cost. 16 aprile 2014 n. 98);
– e la Corte Costituzionale non ha mancato di rilevare, in detta pronuncia, che, “con riguardo ai rapporti non esauriti ai quali sarebbe ancora applicabile nel suo testo originario”, l’art. 17-bis, il censurato comma 2, la pronuncia di illegittimità costituzionale privava di ogni conseguenza giuridica la stessa “eventuale omissione della previa presentazione del reclamo”;
3.3 – una volta emersa l’inapplicabilità, alla fattispecie, di disposizione processuale oggetto di pronuncia di incostituzionalità, e’, allora, del tutto evidente che alcuna ricaduta il giudice del gravame avrebbe potuto trarre dalla sanzione di inammissibilità oggetto di detta pronuncia, e meno che meno quella correlata ad una mera difformità di testo che, peraltro, avrebbe potuto rilevare, al più, in termini di inammissibilità dei soli motivi aggiunti (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24);
4. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Veneto che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 12 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021