Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.20737 del 20/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34067-2019 proposto da:

A.B., rappresentato e difeso dall’avv.to ALESSANDRA BARBERO, giusta procura speciale allegata al ricorso, con studio a Cuneo, viale Angeli 24 ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato; –

avverso la sentenza n. 1412/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 23/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. A.B., proveniente dalla ***** (*****), ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva confermato la pronuncia di rigetto del Tribunale della domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1.Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere rimasto orfano a seguito di un incidente nel quale erano morti i genitori e la sorella, ragione per cui si era trasferito da una zia a casa della quale aveva ospitato un collega di lavoro che era stato trovato in possesso di un fucile con il quale aveva commesso alcune rapine. Per questa ragione il collega veniva arrestato ed egli, sapendo di essere ricercato, decideva di fuggire perché non era in grado di provare la propria innocenza.

2. La parte intimata non si è difesa.

3. La controversia è stata trattata in adunanza camerale, ex art. 380 bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

Che:

1. Con unico motivo, articolato su due censure, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione ed erronea interpretazione DEL D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6.

1.1. Lamenta:

a. quanto alla protezione sussidiaria, che contrariamente alla statuizione della Corte che aveva escluso che nella sua regione di provenienza era insussistente una condizione di violenza generalizzata dalla quale potesse derivare un danno grave, oppure un conflitto armato, “recentissima giurisprudenza” riconosceva che l'***** era uno degli Stati più violenti del ***** e che permaneva una condizione di violenza indiscriminata e diffusa che coinvolgeva l’intero territorio e cita a sostegno della doglianza il sito “*****”;

b. quanto alla protezione umanitaria assume, sempre con riferimento alle condizioni di diffusa insicurezza del paese, che la Corte aveva sottovalutato la situazione che rendeva vulnerabile tutta la popolazione e, rispetto ai fattori soggettivi, lamenta che erano state ingigantite le incongruenze del suo racconto le quali, “pur innegabili”, derivavano dal suo disorientamento al momento dell’audizione resa in sede amministrativa.

1.2. Aggiunge, al riguardo, che la Corte avrebbe potuto disporre il rinnovo del suo ascolto, per acquisire i chiarimenti che riteneva necessari.

1.3. In relazione poi, alla sua integrazione, ha dedotto che svolgeva con passione tutte le attività di volontariato e di lavoro che gli venivano proposte, circostanza dalla quale era facilmente desumibile la sua volontà di inserirsi nel contesto sociale italiano.

2. La censura è complessivamente inammissibile per totale assenza di specificità, con violazione dell’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6.

2.1. Quanto alla protezione sussidiaria ed alla valutazione delle condizioni di sicurezza interna del paese di origine, infatti, la Corte ha correttamente indagato, ricorrendo a fonti informative ufficiali attendibili ed aggiornate, espressamente richiamate (cfr. pag. 9 del decreto impugnato); ed ha motivatamente escluso che la dedotta situazione di instabilità della ***** potesse essere ricondotta ad una ampia definizione di “conflitto armato”, nella accezione coniata dalla giurisprudenza comunitaria.

2.2. A fronte di ciò, il richiamo del ricorrente al sito “*****” non consente di condurre ad una diversa decisione, per l’inidoneità della fonte (cfr. Cass. 8819/2020; Cass. 10834/2020), oltretutto priva di riferimento temporale.

2.3. La censura risulta, dunque, priva del carattere di decisività.

3. Quanto alla protezione umanitaria, poi, il motivo si limita ad enunciare e richiedere una diversa valutazione delle emergenze processuali, notoriamente non consentita in sede di legittimità (cfr. Cass. 18721/2018; Cass.31546/2019), tenuto conto che la Corte territoriale, con motivazione al di sopra della sufficienza costituzionale, ha escluso che ricorressero specifici profili di vulnerabilità ed una condizione di integrazione idonea a configurare, nel giudizio di comparazione, un elemento valido per il riconoscimento della fattispecie invocata (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata).

4. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

5. La mancata difesa della parte intimata esime la Corte dalla decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021

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