Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.2074 del 29/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11459/2014 proposto da:

BANCA IFIS s.p.a., incorporante di Toscana Finanza s.p.a., (CF *****), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa per procura a margine del ricorso dall’avv. Mario Martelli, con il quale elettivamente domicilia in Roma alla via Francesco Siacci n. 38 presso lo studio dell’avv. Giorgia Passacantilli;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (CF *****), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 430/38/13 depositata in data 7 novembre 2013 della Commissione tributaria regionale del Lazio;

letta la requisitoria del P.G., depositata in data 13 luglio 2020, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2020 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.

RILEVATO

che:

La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza del 7 novembre 2013, respingeva l’appello proposto da Toscana Finanza s.p.a. avverso la sentenza della Commissione provinciale che ne aveva rigettato il ricorso contro il diniego di rimborso di un credito Ires (portato dalla dichiarazione per l’anno di imposta 2005 e per i periodi da 1996 al 2005) ceduto al ricorrente dal Fallimento ***** s.r.l. con atto del *****.

Osservava la CTR che il diniego dell’Ufficio era fondato sulla presenza di cartelle di pagamento notificate al curatore fallimentare in data anteriore alla cessione del credito e pertanto era corretta la decisione dei giudici di primo grado, che avevano fondato la decisione di rigetto sulla presenza di carichi pendenti maggiori del rimborso richiesto.

Avverso tale sentenza la Banca Ifis s.p.a. (incorporante Toscana Finanza s.p.a.) propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste l’Agenzia delle entrate mediante controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1241 ss. c.c., della L. Fall., art. 56, dell’art. 115 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 35 e 57 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), avendo errato la CTR nel disattendere la domanda di rimborso avanzata dalla procedura concorsuale (e poi dal cessionario del credito) stante la presenza di carichi erariali notificati prima della cessione del credito, nonostante quell’eccedenza fosse maturata esclusivamente “infra” procedura ed il carico erariale facesse riferimento a periodi di imposta in cui la cedente era ancora “in bonis”, in violazione quindi della L. Fall., art. 56.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia su fatti decisivi, in violazione dell’art. 112 c.p.c., alla luce dell’art. 1241 ss. c.c., della L. Fall., art. 56, dell’art. 115 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 35 e 57 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), avendo la CTR omesso totalmente di pronunciarsi sull’espressa eccezione volta a stigmatizzare la non compensabilità di crediti erariali sorti “ante” procedura ed il controcredito a rimborso sorto durante il fallimento, essendo la compensazione impedita dalla L. Fall., art. 56.

3. Con il terzo motivo il ricorrente evidenzia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), in quanto l’esatto apprezzamento dell’anteriorità al fallimento dei crediti vantati dall’erario, avrebbe consentito al giudice di giungere all’esatta applicazione della L. Fall., art. 56.

4. I motivi, che in quanto logicamente connessi possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

5. La CTR ha (sia pure implicitamente) fatto applicazione del principio enunciato dal D.M. 30 settembre 1997, n. 384, art. 1, comma 7, attuativo del disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 43-bis, secondo cui l’atto di cessione dei crediti fiscali chiesti a rimborso dalle persone fisiche e giuridiche, ai sensi del comma 1 della stessa disposizione, “è inefficace nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, se, al momento della notifica risultano a carico del cedente eventuali iscrizioni a ruolo relative a tributi erariali, notificate in data anteriore a quella della notifica dell’atto di cessione”.

5.1. La CTR ha tratto dall’applicazione di questa previsione (non applicabile ad imposte diverse da quelle dirette: Cass. 13/12/2013, n. 27884) conseguenze rilevanti sul piano della compensazione tra il credito richiesto a rimborso dal cessionario ed i crediti vantati dall’erario, affermando “l’illegittimità delle compensazioni se al momento della notifica risultano a carico del cedente iscrizioni a ruolo relative a tributi erariali notificati in data anteriore all’atto di cessione”.

5.2. In realtà, ed in tal senso la motivazione della CTR va corretta, la disposizione richiamata non contempla alcun divieto di compensazione, ma prevede l’inopponibilità della cessione all’Amministrazione finanziaria ove, al momento della notifica della cessione, risultino notificate a carico del cedente iscrizioni relative a tributi erariali.

5.3. Ne consegue che nelle ipotesi in cui la cessione sia radicalmente inefficace nei confronti dell’Amministrazione finanziaria (come è nella specie, attesa l’esistenza di iscrizioni notificate anteriormente alla cessione), ogni questione riguardante la compensazione tra crediti maturati in capo al fisco prima del fallimento e crediti maturati in capo alla procedura è irrilevante rispetto al cessionario, il quale non può considerarsi legittimato ad avanzare la domanda di rimborso essendo titolare di una posizione inopponibile all’Amministrazione finanziaria.

6. Le ragioni che precedono impongono il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Pone le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente, liquidandole in Euro 5000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021

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