LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –
Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 15949/2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (CF *****), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
BANCA IFIS s.p.a., incorporante di Toscana Finanza s.p.a., (CF *****), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa per procura a margine del ricorso dall’avv. Mario Martelli, con il quale elettivamente domicilia in Roma alla via Francesco Siacci n. 38 presso lo studio dell’avv. Giorgia Passacantilli;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 377/1/2014 depositata in data 24 febbraio 2014 della Commissione tributaria regionale del Piemonte;
letta la requisitoria del P.G., depositata in data 13 luglio 2020, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2020 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.
RILEVATO
che:
La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 377/1/14 del 24 febbraio 2014, confermava la sentenza con la quale la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso della Banca Ifis (incorporante Toscana Finanza s.p.a.), condannando l’Agenzia delle entrate al pagamento delle somme richieste a seguito di un’istanza di rimborso rispetto alla quale era maturato il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione.
La CTR, premesso che il credito in oggetto atteneva ad un rimborso Ires maturato in capo alla Fundus Fiduciaria per Investimento Azionario s.p.a. e successivamente ceduto alla ricorrente, precisava che la somma richiesta in restituzione era stata indicata dalla Fundus nella dichiarazione del 15.11.2010, riguardante l’intero periodo della procedura concorsuale, ed era stata rimborsata solo in parte.
La CTR osservava inoltre, per quanto ancora di interesse, che riguardo agli atti prodotti per assolvere all’onere della prova, i documenti prodotti dall’interessata dovevano ritenersi congrui ed attendibili, dovendosi escludere la necessità dell’allegazione della contabilità riguardante 21 anni, sulla quale l’Amministrazione riteneva che avrebbe dovuto svolgersi il riscontro da parte del giudice onde accertare la sussistenza del diritto vantato, incombendo sull’Amministrazione il compito di verificare le premesse poste a fondamento del credito vantato, appropriato manifestandosi il richiamo dell’appellato al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis.
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste la Banca Ifis s.p.a. mediante controricorso. Il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Con istanza del 20 luglio 2020, corredata dalla relativa documentazione, Banca Ifis s.p.a. ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, avendo le parti raggiunto un documentato accordo stragiudiziale per la definizione del giudizio pendente. All’istanza è allegata la richiesta congiunta di cessazione della materia del contendere, sottoscritta da entrambe le parti.
2. Va pertanto accolta la richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali.
3. Deve darsi atto che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo” D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1-quater, sia perchè è Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, sia perchè, in ogni caso, tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 8711/2020, e n. 31732/2018).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere; dichiara compensate le spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021