Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.20754 del 20/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14618-2020 proposto da:

ELLE – ERRE SAS DI L.U. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA 8, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GRASSI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE GUIDUGLI;

– ricorrente –

contro

PETROLIFERA ADRIATICA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI, 25, presso lo studio dell’avvocato PAOLA MANGANARO, rappresentata e difesa dall’avvocato GERARDO VILLANACCI;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 71849/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 16/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA ANTONELLA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE DOTT. CARDINO ALBERTO che chiede che Codesta Suprema Corte voglia rigettare il proposto regolamento, dichiarando la competenza del Tribunale di Brescia ed assumendo i provvedimenti di cui all’art. 49 c.p.c., comma 2.

RILEVATO

che:

1. Nel 2019 la Società ELLE-ERRE s.a.s. di L.U. e C. ha adito il Tribunale di Roma al fine di accertare l’inadempimento della Società Petrolifera Adriatica s.p.a. delle condizioni economiche previste nell’Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzione della Esso italiana s.r.l. del 16 luglio 2014, chiedendone la condanna al pagamento di Euro 40.117,14.

La Società convenuta ha eccepito in via pregiudiziale l’incompetenza territoriale del giudice adito in base alle pattuizioni intercorrenti tra le parti che individuavano come giudice compente quello della sede legale di Esso al momento dell’instaurazione del giudizio.

Secondo la Petrolifera s.p.a. la clausola pattizia doveva intendersi riferita alla sede della cessionaria subentrata nella medesima posizione della cedente. Infatti, la Esso, con sede a Roma, aveva ceduto il ramo d’azienda alla Petrolifera Adriatica s.p.a., con sede a Brescia.

Il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa in data 9/04/2020, ha accolto l’eccezione di incompetenza riconoscendo quella del Tribunale di Brescia. Stante la ratio della clausola in oggetto, che alla luce dell’art. 1362 c.c., consiste nell’attribuire al concedente la facoltà di evitare continui spostamenti sul territorio nazionale stante la dislocazione degli impianti, questa deve essere applicata anche nei confronti del cessionario.

3. Avverso tale pronuncia Elle – Erre s.a.s. di L.U. propone ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. Resiste con controricorso la Petrolifera Adriatica s.p.a. Tutte le parti hanno depositato memoria.

Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto.

CONSIDERATO

che:

4. Il ricorrente lamenta che la predetta previsione negoziale si riferirebbe esclusivamente al luogo della sede dell’originaria parte contrattuale e non anche a quello della sede della società subentrante, non potendosi mutare la lettera esplicita del patto, mai oggetto di trattative per la sua modifica né di mutamenti con la necessaria e specifica approvazione scritta.

Tale prospettazione è infondata.

Come rilevato dal Pubblico Ministero, e come già affermato da questa Corte in precedenti pronunciati in fattispecie identiche (Cass., 30/06/2020, n. 12992, Cass., 24/06/2020, n. 12396) la clausola pattizia di cui si discute assegna un chiaro vantaggio contrattuale, permettendo al concedente, fornitore dell’impianto e del carburante, di evitare dislocazioni in ipotesi di contenzioso da radicare, perciò, presso la propria sede. Il riferimento alla sede Esso di Roma è quindi da intendersi, come fatto dal Tribunale, mutabile, specularmente al mutamento della parte contrattuale, quale rinvio mobile finalizzato alla conservazione del medesimo equilibrio negoziale. In altri termini, la cessione del contratto, conseguente a quella del ramo di azienda, determina l’opponibilità della clausola, rettamente intesa secondo la sua propria finalità e logica negoziale, da parte del cessionario al ceduto (Cass. Civ., Sez. VI, 18/02/2021 n. 4308). Pertanto, si conferma la competenza del Tribunale di Brescia.

5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza come da dispositivo.

PQM

la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Brescia e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente regolamento in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.000 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 maggio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021

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