LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1338/2014 R.G. proposto da:
Elleci s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Mauro Vivaldi, come da procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Livorno, Via Ricasoli n. 118;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale della Toscana, n. 136/23/2013, depositata il 24 settembre 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2020 dal Consigliere Luigi D’Orazio.
RILEVATO
CHE:
1.La Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, rigettava l’appello della Elleci s.r.l., società immobiliare, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Livorno, che aveva respinto il ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle entrate nei suoi confronti per l’anno 2005, elevando il reddito dichiarato per tale annualità da Euro 29.609,00 ad Euro 239.609,00, ritenendo il giudice di appello che i valori degli immobili compravenduti (sette nel 2005) fosse superiore a quello dichiarato nei rogiti, come emergeva dall’importo dei mutui ipotecari concessi ai promissari acquirenti, dal costo di vendita rintracciabile in un preliminare, dai valori OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare), dalla mancata contabilizzazione di acconti e caparre, oltre che dalle continue perdite di esercizio della società. Il giudice di appello rilevava anche che le perdite erano continuate pure dopo il dissequestro dei beni del legale rappresentante, nonchè socio, della società contribuente.
2.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società.
3.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
CONSIDERATO
CHE:
1.Con un unico motivo di impugnazione la società deduce la “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella versione che risulta D.L. n. 83 del 2012, ex art. 54 convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 2012”, in quanto il giudice di appello ha omesso di esaminare il provvedimento di sequestro conservativo, i cui effetti si sono protratti dal 1998 al 2003, emesso a carico dei beni personali del socio ed amministratore, F.M.; in tal modo sarebbe stata preclusa ogni tipo di attività gestoria idonea a rendere economica l’attività della Elleci s.r.l.. Tali beni, infatti, erano stati concessi in garanzia agli Istituti di credito che operavano con la società, con la conseguente revoca degli affidamenti bancari in favore della contribuente. Peraltro, nel 2005 vi è stato un utile di impresa, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione regionale. I mutui, poi, in genere, sono erogati per somme superiori al valore dell’immobile, in quanto destinati a coprire anche spese di altra natura, come quelle notarili, le imposte dell’atto e gli arredi. Solo in un contratto preliminare è stato rilevato lo scostamento tra il prezzo ivi indicato e quello del contratto definitivo, pari alla metà del preliminare. I valori OMI, quindi, da soli non costituiscono un indizio sufficiente a sostenere l’accertamento fiscale. Le perizie giurate sono state rinvenute solo per due dei sette contratti di vendita degli appartamenti.
1.1.Tale motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
1.2.Invero, la sentenza della Commissione regionale è stata depositata il 24-92013, sicchè trova applicazione la disciplina del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificata dal D.L. n. 83 deel 2012, in vigore per le sentenze depositate a partire dall’11-9-2012.
Pertanto, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. (Cass., n. 22598/2018).
Per questa Corte, quindi, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., n. 23940/2017).
Nella specie, la ricorrente pretende una nuova rivalutazione dei medesimi elementi istruttori già valutati dal primo giudice, che, con una lettura completa degli atti di causa, ha indicato con precisione ed analiticità gli elementi posti a base del suo convincimento; tale rivalutazione non è consentita in questa sede. 1.3.Il motivo è infondato, nella parte in cui la ricorrente si duole dell’omesso esame del provvedimento di sequestro emesso sui beni dell’amministratore della società dal 1998 al 2003, invocato a giustificazione delle continue perdite nel corso degli anni. I beni personali del socio ed amministratore sarebbero stati concessi a garanzia in favore degli Istituti di credito, i quali, a seguito del provvedimento di sequestro, avrebbero interrotto gli affidamenti bancari della società.
1.4.In tal caso, nonostante la rubrica del motivo, disegnata in base alla vecchia normativa, la ricorrente, nel corpo dello stesso, incentra la sua doglianza in via specifica sul provvedimento di sequestro e sull’utile prodotto nell’anno 2005, a distanza di due anni dal provvedimento di dissequestro, quindi censurando l’omessa esame di un fatto ritenuto decisivo.
1.5.Il motivo è, comunque, infondato sia per la manifesta non decisività di tale elemento, sia perchè il giudice di appello ha esaminato il provvedimento di sequestro, ma ha rilevato che anche negli anni successivi la società è sempre stata in perdita.
Peraltro, il sequestro è stato disposto sui beni personali del socio ed amministratore della società, ma non nei confronti dei beni della società. Risulta, poi, dal controricorso, in alcun modo oggetto di contestazione specifica da parte della ricorrente, che la società ha avuto perdite di esercizio nel 2000 per Euro 34.790,00, nel 2007 per Euro 36.704,00, mentre solo nel 2005 ha avuto un minimo utile di Euro 17.583,00, quando sono stati venduti ben sette appartamenti. Le società dei soci, poi, Vacanze Verdi Terenzana s.r.l., I pini s.r.l., case Toscane s.r.l., Fonte ai Poderini s.r.l., Tourist Immobiliare s.r.l., sono state sempre in perdita.
1.6.Il giudice di appello, poi, non si è limitato ad indicare la antieconomicità della gestione societaria per giustificare l’accertamento analitico-induttivo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, ma ha cesellato la sua ricostruzione con un richiamo ad un insieme corposo di elementi indiziari: il valore dei mutui ipotecari superiore al valore dei beni indicato nei contratti; il contratto preliminare con un importo doppio rispetto alla specifico definitivo; le perizie giurate redatte su due immobili su sette; i valori OMI (che pure rappresentano una presunzione semplice); l’antieconomicità della gestione.
1.7.Inoltre, questa Corte ha ritenuto che, a fondamento dell’accertamento da parte dell’Agenzia, è sufficiente anche il semplice scostamento tra l’importo del mutuo erogato ed il prezzo dichiarato nel contratto di compravendita, in quanto anche un solo fatto, se presenta i caratteri della gravità e della precisione, può essere idoneo a costituire la fonte della presunzione (Cass., 26485/2016; Cass., 9 giugno 2017, n. 14388).
Deve, poi, tenersi conto anche che l’importo del mutuo erogato dalla banche, in genere, è coperto dal valore dell’immobile sul quale viene iscritta l’ipoteca, per consentire all’istituto di credito, in caso di mancata restituzione delle somme, di recuperale con l’azione esecutiva sull’immobile.
Peraltro, secondo la deliberazione 22 aprile 1995 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio “l’ammontare massimo dei finanziamenti di reddito fondiario è pari all’80 per cento del valore dei beni ipotecati. Tale percentuale può essere elevata fino al 100 per cento qualora vengano prestate garanzie integrative”. Analogamente la Circolare della Banca d’Italia n. 229 del 21 aprile 1999, Titolo V cap.1, sez. II, stabilisce che “Le banche possono concedere finanziamenti di credito fondiario per un ammontare massimo pari all’80 per cento del valore dei beni immobili ipotecati”.
La contribuente non ha nè allegato nè dimostrato quali siano state le eventuali ulteriori spese degli acquirenti, tali da giustificare l’erogazione di mutui per importi superiori ai limiti massimi consentiti e, comunque, superiori al valore dei singoli cespiti immobiliari.
Peraltro, il giudice di appello ha indicato ulteriori elementi presuntivi rappresentati dalla antieconomicità della gestione, dalle risultanze delle perizie giurate, dal valore indicato in un contratto preliminare, di importo doppio rispetto al definitivo, oltre che dai valori OMI.
2.La spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021