Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.20773 del 21/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16296/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrenti –

contro

COSTRUZIONI B. SRL, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Taverna, Alessandro Pajno, Anna Stefanini, presso lo studio del quale è domiciliata, in Roma, P.zza Mincio, 2;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia 290/01/13, depositata il 12 dicembre 2013.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 2 febbraio 2021 dal Consigliere Maria Elena Mele.

RILEVATO

che:

La Costruzioni B. srl proponeva ricorso avverso l’avviso di rettifica del valore complessivo di un terreno, oggetto di atto di permuta da Euro 268.000 a Euro 737.000, oltre sanzioni ed interessi.

La Commissione tributaria provinciale di Palermo accoglieva il ricorso e rideterminava il valore complessivo della permuta in Euro 550.300.

La contribuente proponeva appello avverso tale sentenza avanti alla Commissione tributaria regionale della Sicilia che lo accoglieva, annullando l’avviso impugnato.

Avverso la suddetta decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

RITENUTO

che:

Con ordinanza resa all’udienza del 20 novembre 2018, questa Corte ha accolto l’istanza di sospensione D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, avanzata dalla Costruzioni B. srl.

Con memoria in data 6 giugno 2019 la contribuente dava atto di essersi avvalsa della definizione agevolata della controversia presentando apposita domanda e provvedendo al pagamento della prima rata. Chiedeva pertanto di sospendere il procedimento fino al 31 dicembre 2020.

L’Agenzia delle entrate, in data 12 ottobre 2020, ha avanzato istanza di estinzione del giudizio avendo la Direzione provinciale di Palermo comunicato l’intervenuto perfezionamento della definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018, ex art. 11.

Alla luce della documentazione prodotta deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio.

Ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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