Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.20776 del 21/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22277/2014 R.G. proposto da:

A.C., elettivamente domiciliato in Roma, via dei Due Macelli n. 66, presso lo studio degli Avv. ti Stefano Modenesi e Antonio Tomassini, dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 156/04/14 della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, depositata il giorno 4 marzo 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 febbraio 2021 dal Consigliere Raffaele Rossi.

RILEVATO

che:

1. A seguito di verifica contabile condotta attraverso l’invio di un questionario al contribuente, l’Agenzia delle Entrate procedeva, con metodo sintetico ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, alla rettifica del reddito complessivo di A.C. per i periodi d’imposta 2006, 2007 e 2008, emettendo tre separati avvisi di accertamento riferiti a ciascuna annualità.

In specie, l’Ufficio acclarava in capo al contribuente la disponibilità di un immobile di dodici vani, adibito a casa di abitazione, il possesso di due autovetture (di cui una di grossa cilindrata), il pagamento di premi assicurativi e di rate di mutuo, il conseguimento di incrementi patrimoniali; individuato l’importo reddituale attribuito ai singoli beni come indice di ricchezza in applicazione del c.d. redditometro, determinava il maggior reddito percepito ai fini IRPEF e recuperava a tassazione le imposte evase, maggiorate di sanzioni ed interessi.

2. L’impugnativa del contribuente – spiegata con separati ricorsi poi riuniti per connessione dal giudice di prime cure – veniva disattesa in ambedue i gradi di giudizio.

3. Avverso la sentenza resa in appello dalla Commissione tributaria regionale dell’Umbria (n. 156/04/14 del 4 marzo 2014), ricorre per cassazione A.C., affidandosi a nove motivi; resiste, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate.

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo, per violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 7 e 12 e della L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 24, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce l’inosservanza del principio del contraddittorio preventivo e la compromissione delle facoltà difensive del contribuente nella fase procedimentale, per mancata emissione, prima dell’avviso di accertamento, di un processo verbale di constatazione.

5. La contestazione è infondata.

Nel delimitare il perimetro di operatività del contraddittorio endoprocedimentale nell’ordinamento tributario nazionale, questa Corte – con la fondamentale pronuncia a Sezioni Unite del 9 dicembre 2015, n. 24823 – ha chiarito che le garanzie fissate nell’art. 12 dello Statuto del contribuente trovano applicazione unicamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente, con esclusione degli accertamenti c.d. a tavolino, tra cui quelli eseguiti mediante l’applicazione di parametri predeterminati di redditualità, modo connotante il c.d. redditometro.

In detto arresto, a fondamento della conclusione per cui “differentemente dal diritto dell’Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto”, le Sezioni Unite hanno individuato (tra gli altri) un argomento asseverante a contrario proprio nel dato normativo del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22, comma 1, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, che, modificando il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, ha introdotto l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale in tema di accertamento sintetico “con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

In forza della espressa e puntuale previsione di diritto transitorio teste’ trascritta, resta esclusa l’applicabilità retroattiva della novella (in abstracto predicabile in base ai principi di diritto intertemporale), sicché l’obbligo di preventivo contraddittorio sussiste, ove si adoperi la modalità del c.d. redditometro, unicamente per gli accertamenti dei redditi relativi a periodi d’imposta successivi al 2009.

Per le verifiche riferite alle annualità precedenti (come quelle in esame, concernenti gli anni 2006, 2007 e 2008), dunque, la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale non è ragione di annullamento dell’accertamento sintetico (così Cass. 27/09/2018, n. 23408; Cass. 30/08/2016, n. 17427; Cass. 26/02/2016, n. 3885; Cass. 06/11/2015, n. 22746; Cass. 06/10/2014, n. 21041).

In tal senso si era peraltro univocamente orientata anche la giurisprudenza di legittimità anteriore al dictum delle Sezioni Unite: “l’accertamento dei redditi con metodo sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, non postula, in difetto di ogni previsione al riguardo della norma, che gli elementi e le circostanze di fatto in base ai quali il reddito viene determinato dall’Ufficio siano in qualsiasi modo contestati al contribuente, ferma restando per quest’ultimo la possibilità di fornire, in sede di impugnazione dell’atto, la dimostrazione che il reddito effettivo è diverso e inferiore rispetto a quello scaturente dalle presunzioni adottate dall’amministrazione finanziaria, sicché la sola circostanza relativa alla mancata instaurazione di una qualche forma di contraddittorio con il contribuente nella fase istruttoria non può giustificare l’annullamento dell’accertamento stesso” (in tal senso, tra le tante, Cass. 27/03/2010, n. 7485).

6. Con il secondo motivo, si eccepisce la illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e del D.M. 10 settembre 1992 per contrasto con gli artt. 23,24 e 53 Cost..

Ad avviso del ricorrente, lo strumento accertativo sintetico, siccome elaborato dalla stessa Amministrazione finanziaria, viola la riserva di legge sancita dall’art. 23 Cost., mentre la presunzione di maggior reddito scaturente dall’applicazione di esso, in uno con la limitazione dei mezzi di prova contraria a disposizione del contribuente, è lesiva del dettato degli artt. 34 e 53 Cost..

La questione così sollevata è stata già in più occasioni vagliata e ritenuta manifestamente infondata da questa Corte.

Specificamente, è stato escluso che la disciplina dell’accertamento con metodo sintetico rechi qualsivoglia vulnus sia all’art. 23 Cost., “poiché i relativi decreti ministeriali non contengono norme per la determinazione del reddito, assolvendo soltanto ad una funzione accertativa e probatoria”, sia agli artt. 24 e 53 Cost. “in quanto il contribuente può dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito accertato è insussistente ovvero costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta” (cfr., testualmente, Cass. 11/12/2020, n. 28265; Cass. 24/04/2018, n. 10037).

Tali considerazioni vanno qui ribadite, non offrendo l’argomentare del ricorrente spunti innovativi né individuando profili ulteriori idonei a suffragare un dubbio di lesione delle norme primarie.

7. Con il terzo motivo, rubricato “omessa pronuncia – Nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, il ricorrente lamenta che i giudici di merito hanno omesso di pronunciarsi sull’eccepita carenza dei presupposti (incongruità dei redditi per due o più periodi di imposta; scostamento di almeno un quarto dal reddito dichiarato) giustificanti, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, ratione temporis applicabile al caso, l’adozione delle modalità sintetiche di accertamento.

8. Con le successive due doglianze, l’impugnante sussume sotto una diversa qualificazione giuridica il rilievo critico di cui al terzo motivo: denuncia, rispettivamente, “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e degli artt. 100 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” (quarto motivo) e “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” (quinto motivo).

Le censure, unitariamente valutabili, sono inammissibili.

Le contestazioni del ricorrente (basate su argomenti identici, pedissequamente riprodotti e soltanto diversamente ricondotti nelle varie fattispecie dell’impugnazione di legittimità) si concretano nella contrapposizione tra le circostanze fattuali valorizzate dalla sentenza gravata a giustificazione della correttezza dell’accertamento e le circostanze fattuali diverse (se non contrastanti) asseritamente emergenti da svariati documenti, allegati al ricorso per cassazione.

In tal guisa, però, i motivi formulati si risolvono nel richiedere alla Corte un (inaccettabile) riesame delle emergenze istruttorie, un vaglio su questioni di mero fatto ed un apprezzamento di attendibilità e di concludenza di determinati strumenti istruttori, attività riservate tipicamente al giudice di merito e del tutto estranee alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità.

9. Con il sesto motivo, rubricato “omessa pronuncia – Nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, si assume che la ricostruzione presuntiva alla base dell’accertamento non presenta i requisiti di gravità, precisione e concordanza, non avendo l’Amministrazione finanziaria addotto “circostanze estrinseche” idonee a corroborare i dati evinti dalle disponibilità patrimoniali.

10. Con le successive due doglianze, l’impugnante sussume sotto una diversa qualificazione giuridica il rilievo critico di cui al sesto motivo: sulla base di considerazioni in tutto identiche, denuncia, rispettivamente, “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e degli artt. 100 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” (settimo motivo) e “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” (ottavo motivo).

11. Le censure, unitariamente valutabili, sono infondate.

Basti, sull’argomento, richiamare il consolidato indirizzo euristico del giudice di nomofilachia, secondo cui in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il c.d. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su di essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (ex multis, Cass. 11/12/2020, n. 28265; Cass. 31/10/2018, n. 27811; Cass. 10/08/2016, n. 16912).

12. Il nono motivo è intitolato “Dell’illegittimità della sentenza della Commissione tributaria regionale per violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e ss., e del D.M. 10 settembre 1992, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Dell’erroneo inquadramento delle prove contrarie addotte dal ricorrente ai fini dell’applicazione dell’art. 38, commi 4 e ss., del D.P.R. n. 600 del 1973 e del D.M. 10 settembre 1992”.

Sostiene il ricorrente di avere, nei gradi di merito: fornito prova delle spese sopportate per la gestione dell’abitazione principale e delle autovetture in entità inferiore a quella desunta dall’applicazione dei parametri del c.d. redditometro, così vincendo la relativa presunzione; dimostrato la contribuzione di suoi familiari per l’acquisto dell’autovettura di grossa cilindrata nonché (unitamente all’utilizzo di risparmi in precedenza accumulati) per sostenere gli esborsi occorrenti per mantenere i propri beni.

13. La doglianza è inammissibile: essa, ancora una volta, sollecita la Corte ad una nuova valutazione del materiale istruttorio acquisito al processo e richiede la disamina di questioni di fatto – certamente esulanti dalle dedotte ragioni di impugnazione ex art. 360 c.p.c. – insindacabilmente riservate alla cognizione del giudice di merito e sottratte (se non nei circoscritti limiti di configurabilità delle anomalie motivazionali, qui invero nemmeno prospettate) al sindacato della Corte di legittimità.

14. Rigettato il ricorso, le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente A.C. al pagamento in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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