Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.20778 del 21/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. est. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 855/2014, proposto da:

Agenzia dell’Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ope legis, dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

R.E.;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 162/25/12 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, depositata in data 6/11/2012;

udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita d’Angiolella nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021.

RITENUTO

che:

Con sentenza n. 162/25/12 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, depositata in data 6/11/2012, la CTR della Puglia, respinse l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Foggia, che aveva a sua volta accolto il ricorso del contribuente, R.E., avverso quattro atti di contestazione di sanzioni relative agli anni di imposta 1997 – 1998 – 1999 – 2000, sulla considerazione che il contribuente aveva presentato domanda di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 15.

Avverso la sentenza della CTR, L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi deducendo, con il primo, la nullità del ricorso introduttivo per mancanza di apposito mandato al difensore, con il secondo, l’erroneità della sentenza impugnata per avere esteso il “condono” anche alle sanzioni, con il terzo, la mancata pronuncia sull’eccezione sollevata dall’Ufficio sulla circostanza che l’istanza di condono del contribuente non era stata presentata per l’annualità 1997.

L’Agenzia delle entrate ha depositato il ricorso; dalla relata di notifica risulta che l’Avvocatura erariale ha notificato l’atto a mezzo posta, a R.E., presso il suo domicilio fiscale nonché presso il domicilio del suo procuratore, Dott. F.A.; dalla relata risulta altresì, il numero delle raccomandate nonché la data di spedizione del 23 dicembre 2013.

RITENUTO

che:

Il ricorso è inammissibile.

Dagli atti di causa non risultano allegati all’originale del ricorso in cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate, gli avvisi di ricevimento delle raccomandate di cui alla relata di notificazione apposta al ricorso. Dalle ricerche effettuate dall’Ufficio al S.I.C., non risulta “caricato” alcun avviso di ricevimento riguardante il ricorso in oggetto.

Secondo i principi affermati da questa Corte, ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento da allegarsi all’originale a norma dell’art. 149 c.p.c., u.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (in termini, cfr. Sez. 1, Sentenza n. 9782 del 16/09/1995, Rv. 494041-01).

In conclusione, non rivenendosi agli atti alcun avviso di ricevimento che attesti la consegna del plico al destinatario, R.E., la notifica del ricorso in cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate è inesistente, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Nulla si provvede in ordine alle spese di giudizio, non essendosi instaurato alcun rapporto processuale nei confronti di R.E..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte di Cassazione, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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