Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.20785 del 21/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11407/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

T.V., rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Fontana, ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Eschilo, n. 33, presso lo studio dell’avv. Manuela Di Sario;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 844/16/15 della Commissione tributaria regionale per la Sicilia, depositata 3/3/2015 e notificata il 5/3/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/03/2021 dalla Dott.ssa Valeria Pirari.

RILEVATO

che:

1. T.V. impugnò il diniego tacito formatosi sull’istanza di rimborso dell’Ilor e del Irpef trattenuta dal sostituto di imposta negli anni 1990, 1991, 1992, avanzata in data 11/12/2007 in virtù della legislazione di favore data dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, dal D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, art. 3-quater, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, e dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, art. 36-bis. La C.T.P. di Siracusa accolse il ricorso con sentenza n. 471/1/13, depositata il 2/10/2013, che fu confermata dalla C.T.R. per la Sicilia, adita dall’Ufficio, con la sentenza n. 844/16/15, depositata 3/3/2015.

2. Avverso questa sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a un solo motivo. Il contribuente si è difeso con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, secondo periodo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. respinto l’eccezione di decadenza sollevata dall’Ufficio in riferimento al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, sostenendo che la pretesa traesse origine dalla legge di conversione del 28 febbraio 2008, n. 31, e che il contribuente avesse presentato la domanda tempestivamente il 11/12/2007, senza considerare che il contribuente era decaduto dal diritto al rimborso, essendo trascorsi oltre cinque anni dall’entrata in vigore della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, ed essendo il termine di decadenza per la ripetizione di somme indebitamente versate quello dei due anni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, secondo periodo, decorrente dalla data di entrata in vigore della norma introduttiva del beneficio della riduzione delle imposte, ossia dal 1 gennaio 2003. Ad avviso dell’Ufficio, infatti, non rilevano le successive modifiche e proroghe apportate dalla predetta legge, non avendo la L. n. 300 del 2006, art. 3-quater, convertito dalla L. n. 17 del 2007, rimesso in termini tutti i contribuenti, ma avendo prorogato al 31 dicembre 2007 (poi prorogato al 31 marzo 2008) i soli termini concessi ai destinatari della definizione agevolata per effettuare i pagamenti forfetari al fine di consentire la chiusura agevolata dei rapporti tributari ancora pendenti.

2. Il motivo è infondato.

Il problema che viene posto allo scrutinio della Corte è sostanzialmente quello della decorrenza del termine di decadenza per la proposizione della domanda di rimborso delle imposte versate, in ragione delle agevolazioni riconosciute dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in favore dei soggetti residenti nella Sicilia orientale e colpiti dal sisma del 13 dicembre del 1990.

In proposito, questa Corte si è ormai pacificamente orientata nel senso di ritenere che il termine di due anni per la presentazione dell’istanza di rimborso ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, e successive modificazioni, va calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. n. 31 del 2008 (di conversione con modificazioni del D.L. n. 248 del 2007) e cioè dal 1 marzo 2008 (Cass., Sez. 5, 26/02/2020, n. 5167; Cass., Sez. 6 – 5, 02/05/2013, n. 10242, Cass., Sez. 6 – 5, 22/07/2016, n. 15252; Cass., Sez. 5, 30/12/2020, n. 29913).

Ad avviso della Corte, infatti, “il condono fiscale previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, risponde ad una logica particolare e diversa, rispetto agli altri provvedimenti di sanatoria, superando la circostanza per cui di regola le sanatorie non comportano un rimborso dello Stato, in quanto quella in oggetto riguarda periodi temporali remoti e mira ad indennizzare coloro che sono stati coinvolti in eventi calamitosi (nel caso di specie, il sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa)”, con la conseguenza che va riconosciuto il diritto del contribuente ad ottenere il rimborso del 90% delle imposte pagate negli anni 1990-1992, entro il termine di decadenza prorogato fino al 31 marzo 2008 (Cass., 26/02/2020, n. 5167; Cass., Sez. 6 – 5, 02/05/2013, n. 10242).

La questione della decorrenza del termine è stata del resto definitivamente chiarita dall’interpretazione autentica offerta dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il cui art. 1, comma 665, ha stabilito che “I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’O.M. per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1990, n. 299, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248…”, in virtù del quale si è ritenuto che i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10%, previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato la relativa istanza entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della L. n. 31 del 2008, di conversione del D.L. n. 248 del 2007 (Cass., Sez. 6 – 5, 22/07/2016, n. 15252; Cass., Sez. 5, 26/02/2020, n. 5167; Cass., Sez. 5, 30/12/2020, n. 29913).

Ne consegue che l’interpretazione della norma agevolativa offerta dall’Ufficio, che limita la proroga concessa dal D.L. n. 300 del 2006, art. 3-quater, e dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36-bis, ai soli contribuenti intenzionati al condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 19, comma 17, con esclusione di quelli che avevano già adempiuto alle obbligazioni tributarie relative ai medesimi anni, non si confronta con i principi sopra espressi, viceversa applicati dalla C.T.R. che ha correttamente individuato nella data del 31 marzo 2008 il termine ultimo per la proposizione della domanda di rimborso e reputato dunque tempestiva quella avanzata dal contribuente in data 11/12/2007.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio vanno invece compensate, atteso che all’epoca della proposizione del ricorso, sussisteva in materia un contrasto tra le pronunce di questa Corte, per dirimere il quale, la Sezione 5, aveva deciso, con ordinanza interlocutoria del 20/07/2014, n. 17369, di trasmettere gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite.

L’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass., sez. 6-L, 29/1/2016, n. 1778; Cass., sez. 5, 14/5/2020, n. 8914).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472