Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.2080 del 29/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8280/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– ricorrente –

contro

D.I.M. (C.F.: *****), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulio Mario Guffanti e Fabrizio Grassetti, con domicilio eletto presso l’Avvocato da ultimo indicato, con studio in Roma in via Pompeo Magno n. 2B;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Lombardia n. 19/35/2012, pronunciata I’1.1 ottobre 2011 e depositata l’l febbraio 2012;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 ottobre 2020 dal Consigliere Dott. Antezza Fabio.

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di accoglimento dell’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza n. 272/26/2009 dalla CTP di Milano.

2. Il Giudice di primo grado, a sua volta, aveva difatti rigettato l’impugnazione proposta contro avviso di accertamento IVA, IRPEF e IRAP, emesso, per l’esercizio 2004, in forza di un ritenuto maggior reddito d’impresa con riferimento alla vendita di sette unità immobiliari. Trattavasi, in particolare, di atto impositivo emesso all’esito di accertamento analitico-induttivo e basato sullo scostamento dei corrispettivi dai valori OMI, sulla differenza tra i detti corrispettivi e gli importi dei mutui erogati in favore degli acquirenti oltre che sullo scostamento del reddito dichiarato dagli studi di settore (nonchè in forza dell’incoerenza dell’indice di redditività).

3. La CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, accolse l’appello del contribuente.

4. Contro la sentenza d’appello l’A.E. propone ricorso affidato a due motivi mentre il contribuente si difende con controricorso, sostenuto da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il solo motivo n. 1 del ricorso merita accoglimento, nei termini di seguito evidenziati.

2. Con il motivo n. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua formulazione, ratione temporis applicabile, antecedente alla sostituzione ad opera del D.L. n. 83 del 2012, si deducono “omessa o, comunque, insufficiente motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio”.

Oltre a profili inammissibili in quanto volti a sostituire le proprie valutazioni (anche probatorie) a quelle del Giudice di merito, in sostanza, la ricorrente censura l’impianto motivazionale nella parte in cui la CTR ritiene priva di valenza probatoria la circostanza dell’erogazione di mutui per importi superiori rispetto ai prezzi di vendita degli immobili, trattandosi di somme superiori ai corrispettivi in quanto a copertura di costi ulteriori. La Commissione, in particolare, si sarebbe confrontata solo con uno dei detti contratti (concluso da Radaelli) e non con gli altri, invece non aventi ad oggetto somme a copertura di costi ulteriori (contratti trascritti in ricorso nel loro contenuto essenziale, per ragioni di specificità della censura in termini di autosufficienza). Tale vizio, infine, inficerebbe l’intero apparato motivazionale, riverberandosi anche in merito alle argomentazioni della CTR in ordine agli altri elementi indiziari fondanti l’avviso di accertamento.

2.1. Il motivo è fondato in termini di insufficiente motivazione non essendosi effettivamente la CTR confrontata con gli altri contratti di mutuo, differenti da quello innanzi indicato, non aventi esplicitamente ad oggetto somme superiori al corrispettivo a copertura di costi ulteriori.

3. Con il motivo n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deduce “violazione dell’art. 112 c.p.c.”, sostanzialmente, per ultrapetizione consistente nell’aver posto la CTR a fondamento della decisione anche una norma di legge invocata dal contribuente ma in assenza di prova dei relativi presupposti applicativi.

3.1. Il motivo è inammissibile per plurimi profili.

Si deduce, difatti, un error in procedendo, in termini di ultrapetizione, peraltro neanche prospettando la nullità della sentenza come causalmente ricollegata ed esso, evidenziando invece l’applicazione da parte della CTR di una norma di diritto (sostanziale), comunque invocata dal contribuente, e non una decisione in merito a domande o eccezioni non proposte.

4. In conclusione, il solo motivo n. 1 merita accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, e rinvio alla Commissione tributaria regionale per la Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il motivo n. 1 del ricorso, rigettando il motivo n. 2, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale per la Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021

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