LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8090/2014 R.G. proposto da:
C.P., rappresentato e difeso dall’avv. Giglio Maurizio, elettivamente domiciliata in Roma, in via Pompeo Magno, n. 3, presso lo studio dell’avv. Saverio Gianni;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12" presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, sezione n. 39, n. 453/39/2013, pronunciata in data 13/03/2013, depositata in data 30/09/2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 2020 dal Consigliere Riccardo Guida.
RILEVATO
Che:
1. C.P. impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina l’avviso di accertamento, per IRPEF 2005, per un ammontare di Euro 2.554.406,00, quale reddito non dichiarato derivante dalla percezione degli utili occulti di Sun Key S.r.l., società a ristretta base sociale, pressochè integralmente partecipata dal contribuente, la quale, a sua volta, era stata destinataria di un atto impositivo che recuperava a tassazione un reddito d’impresa di Euro 6.157.687,00, correlato a costi indeducibili in quanto non documentati;
2. la C.T.P. di Latina (sentenza n. 43/02/2012), rigettò il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, con la sentenza in epigrafe, sull’appello del contribuente, nel contraddittorio dell’Agenzia, ha confermato la pronuncia di primo grado, sulla base di queste considerazioni: (a) l’appellante è privo di legittimazione e di interesse a fare valere la nullità della notifica dell’avviso diretto alla società (Sun Key S.r.l.), quale atto propedeutico all’atto impositivo (attinente alla tassazione di utili extracontabili distribuiti al socio) al medesimo diretto; (b) gli elementi obiettivi acquisiti dall’organo di controllo attestano che Sun Key S.r.l. fosse una società a ristretta base azionaria, sicchè è legittimo l’operato dell’Ufficio che ha presunto che a Coccato fosse stato distribuito il 100% degli utili occulti della società; (c) l’accertamento nei confronti della società, divenuto definitivo, non può essere rimesso in discussione dal socio, nell’ambito della controversia relativa all’atto impositivo conseguenziale al medesimo diretto;
3. il contribuente ricorre, con due motivi, per la cassazione di questa sentenza; l’Agenzia resiste con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
1. con il primo motivo del ricorso (“A) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c.”), il ricorrente censura la sentenza qui impugnata per averlo erroneamente ritenuto privo di legittimazione attiva o, comunque, privo d’interesse a sollevare eccezioni sui vizi della notifica degli avvisi di accertamento diretti a Sun Key S.r.l., società a ristretta base azionaria, partecipata dal contribuente, trascurando che l’inefficacia dell’atto presupposto (avvisi di accertamento diretti alla società), dovuta ad un vizio di notifica del medesimo atto, riverbera i propri effetti sul conseguente avviso di accertamento, diretto al socio, riguardante l’omessa dichiarazione degli utili occulti distribuiti dalla società;
1.1. il motivo non è fondato;
pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che l’accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa legittima la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell’Amministrazione finanziaria dimostrando che i maggiori ricavi dell’ente sono stati accantonati o reinvestiti (Cass. 20/12/2018, n. 32959; conf.: 22/11/2017, n. 27778; 19/12/2019, n. 33976);
nella fattispecie concreta, la C.T.R. ha fatto corretta applicazione di tale principio di diritto, là dove ha negato la legittimazione del socio a fare valere presunti vizi di notifica dell’avviso propedeutico diretto alla società a ristretta base partecipativa, per poi soggiungere, all’esito di un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, che il contribuente non avesse dimostrato di non avere ricevuto gli utili occulti distribuiti da Sun Key S.r.l.;
1.2. non sempre univoca appare la giurisprudenza di legittimità sulla facoltà (nella specie invocata con il primo motivo di ricorso) per il socio che impugni l’accertamento sui redditi di partecipazione di contestare quando l’accertamento della società non sia stato impugnato dalla società (perchè in tal caso vige la regola ex art. 295, c.p.c.) – (anche) l’accertamento societario quale “presupposto” dell’accertamento di partecipazione;
questo Collegio ritiene di dover seguire l’orientamento più restrittivo, richiamando quanto segue: “dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale” discende la “presunzione” di conoscenza, da parte della società stessa, dell’accertamento societario presupposto, e ciò quanto meno nel momento in cui il socio riceve quello di partecipazione, con facoltà, quindi, per la società di far valere i vizi dell’accertamento tributario societario, senza che – come è noto – possa essere d’ostacolo a tale impugnazione giudiziale la tardività della stessa in caso di nullità o addirittura di inesistenza della notifica (non incidendo questa sull’esistenza della pretesa fiscale, del resto ribadita nell’avviso di accertamento sui redditi di partecipazione, e quindi sul diritto della società ad impugnare e contrastare tale pretesa in giudizio); si veda, in tal senso, Cass. Sez. 6 – 5, 07/03/2016, n.. 4485, che richiama Cass. Sez. 6 – 5, 19/03/2015 n. 5581: “Il ragionamento adottato da codesta Corte a riguardo dell’analoga prospettazione di parte contribuente secondo cui la presunzione di distribuzione tra i soci degli utili extracontabili di una società a ristretta base azionaria violerebbe il divieto di doppia presunzione nel caso in cui l’atto impositivo contenente l’accertamento di detti utili non sia definitivo per essere ancora pendente il termine per impugnarlo o il giudizio sull’impugnativa – muove dalla premessa che il fatto noto che sorregge la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non è costituito dalla sussistenza di questi ultimi, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale”, e che consente alla società di impugnare l’accertamento societario; e perciò, “la sussistenza di utili extracontabili, in sostanza, costituisce il presupposto non della presunzione di distribuzione degli stessi tra i soci, ma dell’accertamento della concreta percezione di una determinata somma, da ciascun socio, in ragione della sua quota di partecipazione agli utili sociali. Pertanto, la circostanza che l’accertamento degli utili extracontabili di una società a ristretta base azionaria sia contenuto in un atto impositivo non definitivo o in una sentenza non passata in giudicato incide non sulla operatività della presunzione di distribuzione di tali utili fra i soci, bensì sulla individuazione dell’oggetto di tale distribuzione; cosicchè, in sostanza, la causa relativa all’accertamento dei redditi non dichiarati della società viene a trovarsi in rapporto di pregiudizialità con le cause relative all’accertamento di maggiori redditi da partecipazione dei singoli soci o al recupero dell’omesso versamento delle ritenute alla fonte sui dividendi derivanti ai soci dalla distribuzione dei suddetti utili extracontabili”;
in mancanza dunque di una impugnazione dell’accertamento sul reddito societario, tale accertamento non può essere messo in discussione nel giudizio sul reddito di partecipazione; le pure riconosciute clausole di salvezza (l’invocazione delle quali, da parte del socio contribuente, consentirebbe, ove allegate e provate, di vagliare incidentalmente la legittimità dell’accertamento societario in sede di impugnazione dell’accertamento sui redditi di partecipazione) – id est: “salvo che si dimostri che il socio non abbia preso parte” o non sia stato “messo in grado di farlo, al processo instaurato dalla società al fine di impugnazione dell’accertamento IRPEG” Cass. sez. 5, 26/11/2014, n. 25115, ovvero dimostri “la propria estraneità alla gestione e conduzione della società anzidetta” – Cass. sez. 6 – 5, 18/02/2020, n. 3980 dovrebbero quindi essere valutate con estremo rigore, giacchè la società partecipante a ristretta base sociale è stata considerata un mero schermo rispetto alle persone fisiche, “valido civilisticamente ma non opponibile al fisco” (in materia Cass. sez. 5 20/12/2018 n. 32959; Cass. sez. 5, 10/06/2009, n. 13338) – si vedano anche in generale i principi affermati da Cass. SU 23/12/2008, n. 30055; ovvero in materia IVA Corte di Giustizia delle Comunità Europee 21 febbraio 2006, nella causa C-4192002 (rectius C-255/02), ove, nel caso esaminato, è stata confermata la sentenza di merito che aveva ritenuto elusiva l’operazione economica connessa alla creazione di una società che aveva acquistato un immobile, aveva provveduto a ristrutturarlo e a rivenderlo, ed era stata, subito dopo, messa in liquidazione -;
2. con il secondo motivo (“II. omesso esame di fatti decisivi e comunque, ancora, falsa applicazione di norme di diritto.”), il ricorrente censura la sentenza qui impugnata che non ha tenuto conto del fatto che, anche ammettendo che nell’anno accertato (2005) Sun Key S.r.l. fosse partecipata nella misura del 99% da PSG Holding e nella misura dell’10/0 dal contribuente, la ripartizione degli utili tra i due soci avrebbe dovuto rispettare la medesima proporzione. Con la precisazione che, anche volendo ipotizzare una “seconda” ripartizione del 99% degli utili spettanti a PSG Holding, al contribuente si sarebbe dovuto addebitare un utile non dichiarato corrispondente alla sua partecipazione in PSG Holding, pari al 34%;
2.1. il motivo è inammissibile;
le doglianze in esso contenute appaino confuse, sul piano dell’articolazione dei concetti giuridici; inoltre, a causa del generico, cumulativo riferimento all'”omesso esame di fatti decisivi” e alla “falsa applicazione di norme di diritto”, esse risultano “coacervate” ben oltre i limiti stabiliti dalle Sezioni unite (Cass. Sez. un. 06/05/2015, n. 9100);
3. ne consegue il rigetto del ricorso;
4. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 15.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021