Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.20851 del 21/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11140/2019 proposto da:

Z.M.G., elettivamente domiciliata in Nuoro, via De Clopper, n. 7, c/o FLORIS MAURO, GONARIO FLORIS, GIACOMO FLORIS;

– ricorrente –

contro

ABBANOA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI, 100, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 497/2018 del TRIBUNALE di NUORO, depositata il 03/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto.

RITENUTO

Che:

1. Dalla sentenza impugnata e dal controricorso, si deduce quale sia il fatto che ha dato origine al presente giudizio: Z.M.G. ha agito in giudizio davanti al Giudice di Pace di Nuoro contro la società Abbanoa spa, con cui il defunto marito aveva stipulato un contratto di somministrazione di acqua, per opporsi ad una fattura di 1700 Euro di consumi effettuati tra il 2009 ed il 2014, contestando, pare, la stessa esistenza del contratto, oltre che l’illegittimità della pretesa.

2.- Il Giudice di Pace ha rigettato la domanda confermando la legittimità della richiesta di pagamento, mentre il Tribunale, in appello, ha parzialmente accolto l’impugnazione della Z., riducendo, sia pure di poco l’importo da quest’ultima dovuto.

3. Ricorre Z.M.G. con cinque motivi. V’e’ costituzione della Abbanoa spa, che ha notificato controricorso.

CONSIDERATO

Che:

4.- Il ricorso è inammissibile, per una serie di motivi diversi.

4.1. Intanto, la procura alle liti, per il ricorso per Cassazione, è quella originariamente rilasciata, in via preventiva, al momento della introduzione della lite, e dunque quella a margine dell’atto introduttivo di citazione, nella quale si legge che si conferisce potere di agire in giudizio, per ogni fase, compreso il giudizio di Cassazione. Una simile procura è nulla, in quanto come già statuito da questa Corte, la procura per proporre ricorso per cassazione deve essere speciale e non può essere rilasciata in via preventiva, dal momento che il requisito della specialità implica l’esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata. Ne consegue che la procura non può considerarsi speciale se rilasciata in data precedente a quella della” sentenza da impugnare, sicché è inammissibile un ricorso sottoscritto da difensore che si dichiari legittimato da procura a margine dell’atto di citazione di primo grado (Cass. 27540/2017; Cass. 7084/2006).

5.- Il ricorso è inoltre del tutto privo del fatto storico. Ne’ dalla parte introduttiva né dai motivi è dato evincere quale è il fatto che ha dato origine alla controversia, ossia il rapporto giuridico sottostante, né i fatti che, all’interno di quel rapporto, ne hanno costituito inadempimento. Il ricorso non rispetta dunque il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde, non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Poiché il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti è inammissibile. Adde: Cass., Sez. Un. 22575 del 2019.

6.- Infine ciascuno dei cinque (forse) motivi, che la ricorrente chiama quesiti, ma senza indicare il tipo di vizio che denunciano (violazione di legge, e quale, o altro) è inammissibile di suo. Non è infatti dato intendere in alcun modo né quale sia la ratio denunciata, né per quali ragioni lo e’. Non hanno né la struttura né la funzione minime del motivo di ricorso, che presuppone che si individui la ratio della decisione impugnata e che si indichino le ragioni per la quale la si censura.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 2600,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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