Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.2086 del 29/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8477-2018 proposto da:

SELMABIPIEMME LEASING SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE ESCALAR, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

REGIONE LOMBARDIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE N. 34, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO BOSIN, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO CEDERLE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3600/2017 della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, depositata il 15/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2020 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

RITENUTO

CHE:

la Regione Lombardia notificava a Selmabipiemme n. 4 avvisi di accertamento e contestuale applicazione di sanzioni con cui contestava l’omesso pagamento della tassa automobilistica regionale (c.d. bollo auto) dovuta per l’anno d’imposta 2011 ai sensi del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5 conv. in L. 28 febbraio 1983, n. 53 sui veicoli di sua proprietà concessi in locazione finanziaria agli utilizzatori suoi clienti recuperando anche le sanzioni amministrative e gli interessi.

Avverso detti avvisi di accertamento e contestuale applicazione di sanzioni la contribuente presentava distinti ricorsi alla Ctp di Milano con cui contestava che il D.L. n. 953, art. 5 individuasse quali soggetti passivi dell’imposizione tributaria non solo gli utilizzatori ma anche le società di locazione finanziaria concedenti.

La CTP di Milano accoglieva i ricorsi proposti ritenendo che i soggetti passivi della tassa automobilistica fossero individuabili nei soli utilizzatori e non più nei proprietari concedenti.

Impugnate dette sentenze dalla Regione Lombardia, la CTR della Lombardia accoglieva gli appelli affermando che la L. n. 99 del 2009, art. 7, comma 2, lett. a per i beni concessi in locazione finanziaria avrebbe aggiunto ai soggetti passivi della tassa automobilistica indicati dal D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 29 gli utilizzatori senza escludere i proprietari ed ha quindi concluso che per i veicoli concessi in locazione finanziaria la società sarebbe solidalmente responsabile del pagamento della tassa automobilistica regionale per gli anni 2010 e 2011 congiuntamente agli utilizzatori dei veicoli.

Avverso dette sentenze Selma Bipiemme Leasing s.p.a. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resisteva con controricorso la Regione Lombardia la quale depositava altresì memoria ex art. 378 c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, comma 9 bis convertito con modificazione dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 nonchè del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, art. 10, commi 6 e 7 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 in relazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62” parte ricorrente deduceva che la CTR aveva violato le norme indicate per aver ritenuto che l’abrogazione della norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 78, art. 9, comma 9 bis ad opera del D.L. n. 113, art. 10, comma 6 comporterebbe la reviviscenza dell’interpretazione del D.L. n. 953, art. 5, comma 29 secondo cui sarebbe responsabile per il pagamento del c.d. bollo auto anche la società concedente.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 29, convertito dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dalla L. 23 luglio 1999, n. 99, art. 7 e del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, art. 9, comma 9 bis convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 e degli artt. 1292, 1294 e 1299 c.c. in relazione al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62 e all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” parte ricorrente deduceva che la L. n. 99 del 2009, art. 7, comma 2, lett. a, ha inteso individuare come nuovi soggetti passivi della tassa automobilistica i soli utilizzatori escludendo l’esistenza di un rapporto solidale tra utilizzatori e proprietari.

Rilevava che erroneamente la CTR aveva ritenuto che per i veicoli concessi in locazione finanziaria la società proprietaria fosse solidalmente responsabile del pagamento della tassa automobilistica regionale con gli utilizzatori e che invece la società di leasing è responsabile solo nel caso in cui abbia provveduto al pagamento.

Va rilevato preliminarmente che, con memoria ex art. 378 c.p.c., il controricorrente ha dato atto che gli avvisi di accertamento per cui è causa sono stati annullati in autotutela, come risulta dalla Delib. Giunta Regione Lombardia 22 luglio 2019, n. XI/1941, nel cui allegato è menzionato il presente ricorso.

Deve, pertanto, dichiararsi l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, posto che il sopravvenuto annullamento dell’atto impugnato non consente la prosecuzione del giudizio, che non potrebbe conseguire alcun risultato utile per il contribuente, stante l’inammissibilità, nel processo tributario, di pronunce di mero mero accertamento dell’illegittimità della pretesa erariale (Cass., Sez. V, 28 dicembre 2018, n. 33587). Va quindi cassata la sentenza impugnata.

Le spese dell’intero processo vanno compensate integralmente, in considerazione del comportamento processuale della Regione Lombardia che, nelle more del giudizio di cassazione, ha annullato in autotutela gli atti impositivi.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e cassa la sentenza impugnata.

Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021

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