Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.20860 del 21/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8463/2017 R.G. proposto da:

C.Z., e C.P., in qualità di eredi di C.E., rappresentati e difesi dall’Avv. Franco Zumerle, con domicilio in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

T.C., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Lorenzo Picotti, e dagli Avv. Gabriella de Strobel, e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via F.

Confalonieri, n. 5;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 2125/16, depositata il 26 settembre 2016.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27 gennaio 2021 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

RITENUTO

che con sentenza del 22 settembre 2015, il Tribunale di Verona pronunciò la separazione personale dei coniugi C.E. e T.C., rigettando la domanda di addebito proposta dal primo, affidando ad entrambi i genitori il figlio P. e collocandolo presso la madre, alla quale assegnò in uso la casa familiare, disciplinando il diritto di visita del padre, e ponendo a carico dell’uomo l’obbligo di corrispondere un assegno mensile di Euro 1.500,00 a titolo di contributo per il mantenimento del minore, di Euro 600,00 per il mantenimento dell’altro figlio Z., ormai maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e di Euro 1.000,00 per il mantenimento del coniuge, nonché l’obbligo di prestare garanzia a prima richiesta per un importo di Euro 300.000,00;

che l’impugnazione proposta dal C. è stata rigettata con sentenza del 26 settembre 2016, con cui la Corte d’appello di Venezia ha accolto il gravame incidentale proposto dalla T., rideterminando in Euro 1.500,00 l’assegno mensile dovuto per il mantenimento della donna;

che avverso la predetta sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, al quale la T. ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che con atto sottoscritto anche dal difensore il 5 gennaio 2021, notificato alla controparte il 12 gennaio 2021 e depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021, si sono costituiti in giudizio C.Z. e P., in qualità di eredi del ricorrente, deceduto il *****, ed hanno dichiarato di rinunciare all’impugnazione;

che con atto sottoscritto il 13 gennaio 2021, notificato in pari data e depositato in Cancelleria unitamente alla rinuncia, il difensore della controricorrente, a tanto legittimato in virtù della procura speciale rilasciata in calce al controricorso, ha dichiarato di accettare la rinuncia;

che, essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore a quella dell’adunanza camerale, sussistono i presupposti prescritti dall’art. 390 c.p.c., per la dichiarazione di estinzione del procedimento, senza che occorra procedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente, che, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, preclude la condanna dei rinuncianti alle spese.

P.Q.M.

dichiara estinto il processo.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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