Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.20871 del 21/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19711/2016 proposto da:

Centro Futura S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del Popolo n. 18, presso lo studio dell’avvocato Rizzo Pierluigi, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Testa Arturo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;

– ricorrente –

contro

A.s.l. Napoli *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2665/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/05/2021 dal Cons. Dott. MELONI MARINA.

FATTI DI CAUSA

Centro Futura srl notificò decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli in data 24/7/2007 ad Azienda Sanitaria Locale di Napoli ***** chiedendo il pagamento della somma di Euro 112.854,29 a titolo di maggiorazioni percentuali dovute in ragione degli indici Istat per il periodo 1/1/2006- 31/12/2006 in esecuzione del protocollo di intesa del 17/7/1996 recepito dalla D.G.R.C. n. 6757 del 1996, sul corrispettivo per esami clinici e prestazioni effettuate in regime di convenzionamento.

La Azienda Sanitaria Locale di Napoli 1 propose opposizione al decreto ingiuntivo contestando la somma di cui all’ingiunzione in quanto le somme non erano dovute in mancanza di un meccanismo automatico di rideterminazione tariffaria della Regione Campania tanto più che le prestazioni rese della L. n. 833 del 1978, ex art. 44, non erano comprese nella D.G.R.C. n. 6757 del 1996, applicabile esclusivamente alle prestazioni riabilitative erogate L. n. 833 del 1978, ex art. 26.

Il Tribunale di Napoli accolse l’opposizione a decreto ingiuntivo e la Centro Futura srl appellò la sentenza davanti alla Corte di Appello di Napoli la quale confermò là sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza n. 2665 del 2015 della Corte di Appello di Napoli propone ricorso per cassazione Centro Futura srl affidato a due motivi e memoria. La Asl Napoli ***** non ha spiegato difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Centro Futura srl, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 343,346,329 c.p.c. e del principio dell’effetto devolutivo del giudizio di secondo grado in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello di Napoli, in violazione del principio dell’effetto devolutivo del giudizio di secondo grado, ha ritenuto la mancanza di un meccanismo automatico di rideterminazione tariffaria della Regione Campania per le prestazioni rese della L. n. 833 del 1978, ex art. 44, così come previsto nella D.G.R.C. n. 6757 del 1996, sebbene la ASL non avesse proposto appello incidentale e conseguentemente l’eccezione doveva ritenersi rinunciata.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente Centro Futura srl denuncia la violazione e falsa applicazione del D.M. 15 aprile 1994, D.G.R.C. n. 6757 del 1996, D.G.R.C. n. 1874 del 1998, D.G.R.C. n. 3094 del 2000, nonché omessa pronuncia su un fatto decisivo in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello di Napoli ha ritenuto la mancanza di un meccanismo automatico di rideterminazione tariffaria della Regione Campania per le prestazioni rese della L. n. 833 del 1978, ex art. 44, così come previsto nella D.G.R.C. n. 6757 del 1996, sebbene fosse rimasto inadempiuto l’obbligo di aggiornare periodicamente le tariffe delle prestazioni secondo D.M. 15 aprile 1994, D.G.R.C. n. 6757 del 1996.

Il ricorso è inammissibile per tardività. Infatti la sentenza, non notificata, è stata emessa in data 10/6/2015 ed il ricorso per cassazione è stato notificato in data 25/7/2016 mentre il termine ultimo per la notifica scadeva in data 11/7/2016 essendo già entrato in vigore a decorrere dall’anno 2015, il D.L. n. 132 del 2014, secondo il quale il periodo feriale è stato ridotto da 46 a 31 giorni.

In considerazione di quanto sopra il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 21 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472