LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimmo – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul proposto da:
R.N., in proprio, nadia_rossi.pec.it, residente in Fornaci di Narga (LU), via Corte Magri n. 5 come da atto all’uff. prot.
4.3.2020;
– ricorrente –
per la cassazione della sentenza App. Firenze 29.7.2019, n. 1886/2019, in R.G. 2877/2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
R.A., in proprio e senza ministero di difensore, ha inviato alla Corte di cassazione atto dichiarando di “voler impugnare la sentenza” App. Firenze 29.7.2019, n. 1886/2019, in R.G. 2877/2018, facendo presente che “alla scadenza dei termini, il professionista ha revocato il suo mandato, non procedendo nella causa civile di separazione giudiziale per ricorso in Cassazione”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. il ricorso, laddove consiste in un atto a contenuto impugnatorio del provvedimento indicato, è improcedibile in quanto esso non si accompagna al deposito tempestivo della copia autentica del provvedimento impugnato (Cass. s.u. 8312/2019, 17268/2018; Cass. 3466/2020);
2. inoltre, il ricorso è stato sottoscritto dalla parte personalmente e non da difensore patrocinante innanzi a questa Corte, non risultando in ogni caso documentata la qualità di avvocato del ricorrente (Cass. 4303/2017);
il ricorso va dunque dichiarato improcedibile; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non essendo stata svolta in questa sede alcuna attività difensiva delle controparti, nemmeno individuate, né tantomeno destinatarie di notifica; sussistono i presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).
PQM
dichiara improcedibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021