LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5649-2018 proposto da:
ULTRA INVEST SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domicilia in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato BERTUZZI PIETRO;
– ricorrente –
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato CATALANO GIANDOMENICO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRASCONA’
LORELLA;
– controricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore della SOCIETA’ di CARTOLARIZZAZIONE dei CREDITI INPS(SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ROSE EMANUELE, VITA SCIPLINO ESTER ADA, SGROI ANTONINO, D’ALOISIO CARLA, MARITATO LELIO, MATANO GIUSEPPE;
– controricorrente –
contro
L.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 682/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.
RILEVATO
Che:
la società in epigrafe proponeva opposizione avverso l’avviso di addebito avente ad oggetto contributi Inps per l’importo di Euro 39.611,19;
la Corte d’appello di Bologna, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta dalla società, ritenendo dovuti gli importi richiesti dall’Inps, in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso con L.P.A.;
per la cassazione della sentenza, Ultra Invest srl ha proposto ricorso, cui hanno resistito l’Inps, anche per la SCCI s.p.a., e l’INAIL, con controricorso;
non ha svolto attività difensiva, L.P.A.;
nelle more, la società ricorrente ha documentato di avere presentato domanda di definizione agevolata del debito portato nell’avviso di addebito ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, con allegata comunicazione in cui assume l’impegno a rinunciare ai relativi giudizi pendenti;
in vista dell’odierna adunanza camerale, ha depositato richiesta di estinzione del giudizio, dando atto della adesione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, alla richiesta di definizione agevolata, con pagamento, allo stato, delle rate dovute.
CONSIDERATO
Che:
va dichiarata l’estinzione del giudizio, dandosi continuità alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata da parte del ricorrente, corredata dall’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, determina l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. (ex multis, Cass. n. 24083 del 2018; Cass. n. 28513 del 2019; v. anche, Cass. n. 24969 del 2020; Cass. n. 10558 del 2021), dovendo, invece, pronunciare la cessazione della materia del contendere se risulta, al momento della decisione, che il debitore abbia provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (giurisprudenza citata);
non si devono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (v. ancora Cass. n. 24083 del 2018 e successive conformi);
neppure sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 24 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021