Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.2088 del 29/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

A.C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via degli Avignonesi 5, presso lo studio dell’Avv. Andrea Abbamonte e rappresentata e difesa per procura a margine del ricorso dall’Avv. Giovanni Balletta.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato, dalla quale è

rappresentato e difeso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 353/1/12 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 23 luglio 2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 novembre 2020 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

RILEVATO

che:

la Commissione tributaria regionale della Campania (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.) decidendo, a seguito di rinvio disposto da questa Corte, sulla controversia originata dall’impugnazione da parte della A.C. s.r.l. di avviso di accertamento relativo a IRPEG, IRAP e IVA dell’anno di imposta 1997, rigettava, con la sentenza indicata in epigrafe, l’appello proposto dalla contribuente avverso la decisione di primo grado che aveva, a sua volta, respinto il ricorso introduttivo.

Il Giudice di appello riteneva legittimo il ricorso alla procedura di accertamento induttivo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e confermava la non deducibilità dall’imponibile Irpeg e Irap sui costi di acquisto del carburante, tenuto conto della detraibilità dell’IVA. Confermava la tassazione delle sopravvenienze passive s/c “perdite per rilascio locali” in quanto, nel sottoconto, erano stati evidenziati costi relativi a anni precedenti al 1997, sostenuti per la ristrutturazione dei locali, per cui i relativi oneri non erano di competenza dell’anno 1997. Infine, la C.T.R., in relazione alle rimanenze, riteneva che la ricostruzione operata dagli accertatori era stata effettuata con metodologia ineccepibile, applicando una percentuale di ricarico congrua.

Avverso la sentenza la società A.C. s.r.l. ha proposto, articolando sei motivi, ricorso cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.

Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. c.p.c., alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis-1 c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso la Società deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame da parte della C.T.R. di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dall’accertamento operato dalla sentenza n. 1037, pubblicata il 31.3.2004 della C.T.P. della Campania, costituente, secondo la prospettazione difensiva, giudicato vincolante.

1.1. La censura è inammissibile alla luce degli insegnamenti impartiti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053 del 7.4.2014 in ordine alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Al ricorso in esame, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata il 23.7.2012, non si applica, infatti, il nuovo disposto della norma citata, la cui vigenza è ancorata alla pubblicazione delle sentenze in data posteriore all’11.9.2012. Peraltro, il mezzo, nei termini in cui è formulato, non rispetta neppure i canoni di cui alla previgente disposizione la quale ancorava i vizi motivazionali ivi previsti, in ogni caso, a un fatto nella sua accezione fenomenica-naturalista. Nell’illustrazione del mezzo di impugnazione il fatto del quale si lamenta l’omesso esame non riveste tali caratteristiche, deducendosi, nella sostanza, un’errata valutazione da parte della C.T.R. dell’eccezione di giudicato e, quindi, una questione in diritto.

2. Sotto altra prospettiva la ricorrente, con il secondo motivo, deduce le medesime circostanze rassegnate con il primo mezzo quale violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

2.2. A parte il rilievo che la censura avrebbe dovuto essere veicolata sotto l’egida dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la stessa è, in ogni caso, infondata giacchè la C.T.R. ha compiuto, fornendo la dovuta motivazione, l’accertamento in ordine alla valenza del dedotto giudicato esterno, demandatale da questa Corte con l’ordinanza che ha disposto il rinvio, ritenendo che tale pronuncia, relativa all’IVA, non fosse vincolante.

3 Con il terzo motivo la ricorrente deduce come da rubrica:

violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame del PVC e dell’avviso di accertamento impugnato. Il mezzo censura, in particolare, il passo motivazionale della sentenza con il quale la C.T.R. aveva ritenuto legittimo l’uso del metodo induttivo, deducendo che il Giudice di appello aveva individuato i presupposti della metodica di accertamento di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), “nelle evidenti incongruenze riscontrate dall’ufficio finanziario” tra le quali cita, a titolo di esempio, la “costanza di valore del magazzino iniziale rispetto a quello finale; l’incoerenza della successione cronologica tra la vidimazione la registrazione delle operazioni” ma che il primo elemento citato (costanza di valore del magazzino inziale rispetto a quello finale) non era riscontrabile negli atti dell’accertamento.

4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, lett. d), laddove la C.T.R. aveva ritenuto legittimo l’uso del metodo induttivo di cui alla norma invocata individuandone i presupposti nelle evidenti incongruenze riscontrate dall’ufficio finanziario, quali ad esempio la costanza del valore di magazzino iniziale rispetto a quello finale; la incoerenza della successione cronologica tra vidimazione e la registrazioni delle operazioni. Secondo la prospettazione difensiva tali elementi non sarebbero idonei a fondare il ricorso all’accertamento induttivo, come previsto dall’art. 39, lett. d) citato, in quanto il primo non era riscontrabile negli atti impositivi e il secondo non costituiva presunzione grave.

5 I motivi, attinenti alla medesima questione, possono trattarsi congiuntamente e non sono meritevoli di accoglimento.

Secondo il costante orientamento di questa Corte (v., tra le altre, Cass. n. 27804 del 31/10/2018) “in tema di accertamento induttivo dei redditi d’impresa, consentito dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l’atto di rettifica, qualora l’ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori, nel senso che null’altro l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l’apparente regolarità delle annotazioni contabili, perchè proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo”. Inoltre, costituisce principio ormai costante quello per cui “in tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un’impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purchè grave e precisa” (v. Cass. n. 656 del 2014; id. n. 30803 del 22/12/2017.

5.1 Alla luce di tali principi, correttamente applicati dalla C.T.R, la sentenza impugnata va esente dalla dedotta violazione di legge laddove (e di contro) il mezzo si appalesa anche inammissibile siccome generico e, teso, in realtà, ad un’inammissibile rivisitazione in fatto dell’accertamento compiuto dal Giudice di merito.

5.2 Per tali ragioni e per quelle già svolte con riferimento al primo motivo, egualmente inammissibile va dichiarato il terzo mezzo di impugnazione, non apprezzandosi neppure la decisività del fatto di cui la C.T.R. non avrebbe tenuto conto in motivazione.

6 Eguale sanzione di inammissibilità colpisce il quinto motivo di ricorso rubricato: violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione dell’art. 75 TUIR, con riferimento alla tassazione delle sopravvenienze passive s/c “perdite per rilascio locali”.

6.1. Questa Corte è ferma nel ritenere che ” il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione”(cfr. Cass. n. 24298 del 2016; Cass. n. 16700 del 05/08/2020).

6.2. Nel caso in esame il mezzo di impugnazione, nei termini in cui è formulato, non esplicita come e perchè l’argomentazione censurata della C.T.R. avrebbe violato la norma invocata quanto, piuttosto, introduce inammissibilmente circostanze fattuali tese, ancora una volta, ad un diverso accertamento in fatto.

7. Con il sesto motivo – rubricato: violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione dell’art. 111 Cost., per assenza di motivazione – la ricorrente censura la C.T.R. per essersi limitata a descrivere le operazioni aritmetiche operate dagli accertatori e ad asserire sic et simpliciter la congruità della percentuale di ricarico adoperata, senza evidenziare il procedimento logico che l’aveva condotta a formulare siffatto giudizio.

6.1. La censura è inammissibile. Costituisce pacifico orientamento di questa Corte (cfr. Cass.n. 3819 del 14/02/2020; Cass. n. 22598 del 25/09/2018; Cass. n. 23940 del 2017) il principio per cui “in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

6.2. Nella specie, alla luce di tali principi, deve escludersi il vizio dedotto contenendo la sentenza impugnata una motivazione adeguata e sufficiente. A tal fine, infatti, non è necessario che il Giudice prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti essendo sufficiente che indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi, in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse; e, nel caso in esame, nell’illustrazione del motivo di ricorso la ricorrente si è limitata a trascrivere il contenuto dell’atto di riassunzione con il quale erano state svolte argomentazioni e evidenziate circostanze in fatto che, evidentemente, il Giudice di merito ha ritenuto, implicitamente, di disattendere.

7. In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso va rigettato.

8. La ricorrente, soccombente, va condannata alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese nella misura liquidata in dispositivo.

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021

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