Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.20886 del 21/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14817/2016 proposto da:

Bicos s.r.l. in liquidazione, in persona dei liquidatori giudiziali pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via G.B. Vico n. 1, presso lo studio dell’avvocato Prosperi Mangili Lorenzo, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Fulco Sergio, Maturo Andrea, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Banco Popolare società cooperativa, quale successore per fusione della Banca Popolare di Verona San Geminiano e San Prospero S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via di Val Gardena n. 3, presso lo studio dell’avvocato De Angelis Lucio, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Staunovo Polacco Edoardo, Tarzia Giorgio, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Commissario Giudiziale della procedura di concordato preventivo di Bicos s.r.l. in liquidazione, Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositato il 12/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/02/2021 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

La Corte:

CONSIDERATO

che nel dicembre 2014, la s.r.l. Bicos ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo avanti a Tribunale di Treviso, la domanda essendo poi stata ammessa e la proposta approvata dalla maggioranza dei creditori;

che, nel giudizio di omologazione, il creditore Banco Popolare ha spiegato opposizione L. Fall., ex art. 180;

che il Tribunale di Treviso, rigettata l’opposizione, ha omologato il concordato con decreto 13/16 novembre 2015;

che il creditore Banco Popolare ha proposto reclamo L. Fall., ex art. 183, avanti alla Corte di Appello di Venezia;

che, con decreto depositato in data 12 maggio 2016, la Corte d’Appello ha accolto il reclamo così presentato e revocato il decreto del Tribunale, per l’effetto rigettando altresì la domanda di omologazione che era stata presentata;

che avverso il provvedimento della Corte territoriale la s.r.l. Bicos in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi;

che il Banco Popolare ha resistito con controricorso, mentre non si sono costituiti il Commissario giudiziale della procedura concordataria e la Procura della Repubblica;

che, con atto datato 12 febbraio 2021, Bicos s.r.l. e Banco Popolare (oggi Banco BPM s.p.a.) – premesso l’avvenuto raggiungimento di un accordo in forza del quale il creditore “ha accettato il trattamento previsto nella proposta di concordato preventivo di Bicos s.r.l. in liquidazione, con conseguente composizione negoziale delle contestazioni” – hanno congiuntamente chiesto a questa Corte di “dichiarare cessata la materia del contendere, con ogni consequenziale pronuncia in termini di inefficacia, ovvero altra che dovesse essere ritenuta opportuna, della decisione della Corte di Appello di Venezia… depositata in data 12 maggio 2016, oggetto dell’odierna impugnazione, e occorrendo di quella ad essa anteriore di reiezione dell’opposizione all’omologazione del concordato preventivo di Bicos s.r.l. in liquidazione, con conseguente definitività de decreto di omologazione del tribunale di Treviso del 13/16 novembre 2015.

RILEVATO

che non può essere emessa dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, come richiesto congiuntamente da Bicos e da Banco Popolare, posto che il procedimento di omologa del concordato è funzionale all’interesse di tutti i creditori e non di quello solo dell’opponente;

che, comunque, nel suo complesso la richiesta congiunta non appare bene orientata, dato che per principio la dichiarazione di cessazione della materia del contendere travolge “ogni pronuncia precedentemente emessa e non ancora passata in giudicato” (cfr., tra le altre, Cass., 8 novembre 2017, n. 26489; Cass., 26 luglio 2013, n. 18130; Cass., 4 aprile 1997, n. 2944) e quindi pure il decreto di omologa del concordato, di cui invece si chiede la salvezza;

che si rendono, di conseguenza, opportuni dei chiarimenti da parte dei soggetti dell’istanza congiunta; in particolare se intendano costoro congiuntamente insistere, oppure no, per l’accoglimento del ricorso che è stato presentato dalla s.r.l. Bicos in liquidazione.

P.Q.M.

manda la controversia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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