Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.20888 del 21/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1081/2020 proposto da:

G.E., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Migliazza Cristina, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.M.S.R.F., in persona di A.L., curatore speciale del minore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Confente Assunta, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

A.M.S.R., CISS di ***** quale tutore provvisorio, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino;

– intimati –

avverso la sentenza n. 39/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, pubblicata il 20/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/04/2021 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza n. 39/2019 pubblicata in data 20.11.2019 la Corte d’appello di Torino, Sezione specializzata per i minorenni, ha confermato la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Torino, con la quale veniva dichiarato lo stato di adottabilità del minore A.M.S.R.F., nato il *****. La Corte di merito ha ritenuto che, anche alla stregua della situazione aggiornata come verificata nel giudizio d’appello, le circostanze accertate con riferimento alla madre, affetta da disturbo della personalità borderline non curabile in tempi compatibili con la crescita e lo sviluppo del figlio, erano univocamente indicative dell’attuale condizione di abbandono del minore e della necessità della dichiarazione del suo stato di adattabilità.

2. Avverso questa sentenza G.E. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del curatore speciale del minore avv. A.L., che resiste con controricorso, nonché del padre del minore e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, che sono rimasti intimati.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c.. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RITENUTO

Che:

4. La L. n. 184 del 1983, art. 9, prevede che l’azione sia esercitabile direttamente dal Pubblico Ministero, con riferimento all’accertamento dello stato di abbandono finalizzato alla dichiarazione di adottabilità, ed è necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti del P.M. presso il giudice a quo, ove, come nella specie, il P.M. abbia il potere di promuovere il procedimento e, quindi, di impugnazione (Cass. n. 9743 del 14/04/2008; Cass. Sez. U., n. 3556 del 10/02/2017; Cass. Sez. 6 – 3, n. 3256 del 05/02/2019).

5. Il ricorso per cassazione non risulta notificato al Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Torino e si rende, pertanto, necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.

PQM

La Corte, visti gli artt. 330 c.p.c. e segg., dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Torino, ordinando alla ricorrente di provvedere, entro il termine di giorni sessanta a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, alla notifica del ricorso e del presente provvedimento alla suddetta parte. Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 19 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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