Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.20890 del 21/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1422/2016 proposto da:

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

GENERALI ITALIA S.p.A.;

contro

Generali Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 82, presso lo studio dell’avvocato Iannotta Antonella, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Iannotta Gregorio, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 3047/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/05/2021 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

RILEVATO

che:

– la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3047/2015, depositata il 15/05/2015 – in controversia promossa dalla Generali assicurazioni spa, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico, in opposizione avverso la cartella di pagamento n. *****, notificata da Equitalia, quale concessionario per il servizio di riscossione, in riferimento a polizze fideiussorie prestate da Generali a garanzia della restituzione di contributi pubblici, erogati dall’amministrazione, ai sensi della L. n. 488 del 1992 e L. n. 662 del 1996, in favore di alcune imprese e successivamente revocati, per sentire dichiarare la nullità/inefficacia della cartella impugnata, essendovi sotteso un rapporto di natura privatistica, – ha riformato la decisione di primo grado, che aveva, dichiarata la carenza di legittimazione passiva dei Ministeri convenuti, in relazione alla domanda di nullità della cartella, respinto l’opposizione, affermando che le Amministrazioni avevano diritto di procedere esecutivamente mediante iscrizione a ruolo contro la società di assicurazione per la riscossione dell’entrata patrimoniale, costituendo i provvedimenti di revoca delle agevolazioni titolo idoneo a promuovere la procedura esattoriale anche nei confronti del garante e del fideiussore, e che i crediti sottesi erano validi e sussistenti perché ex adverso solo genericamente contestati;

– in particolare, i giudici d’appello, accogliendo il terzo motivo di gravame di Generali, sulla base della ragione più liquida, hanno sostenuto che l’efficacia soggettiva del ruolo esattoriale previsto dalla L. n. 449 del 1997, art. 24, comma 32, in ipotesi di revoca delle agevolazioni, non si estende a chi non ne è destinatario (come il garante) e non può applicarsi alla fattispecie lo ius superveniens rappresentato dalla L. n. 99 del 2009, art. 3, comma 8, che, in sede di interpretazione autentica delle predette norme, ha disposto che esse si interpretino nel senso che il provvedimento ministeriale di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria, trattandosi di disposizione di portata innovativa, non avente efficacia retroattiva;

– la Corte di merito ha poi respinto il secondo motivo di gravame, relativo al rigetto della domanda risarcitoria proposta da Generali in relazione al danno derivato dall’indebita iscrizione a ruolo di pretesa indeterminata ed indeterminabile, nonché alla nullità per difetto di motivazione della cartella, assorbiti gli altri motivi, rilevando sia che la domanda risarcitoria era generica, non essendo specificato il pregiudizio al diritto di difesa in concreto risentito, sia che la cartella esattoriale che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione, senza indicare i relativi estremi di notificazione e pubblicazione, non è affetta da nullità, laddove la stessa cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale contestandola abbia dimostrato di averne avuto piena conoscenza;

– avverso la suddetta pronuncia, non notificata, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Economia e delle Finanze propongono ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, notificato 4/1/2016, nei confronti di Generali Italia spa (che resiste con controricorso e ricorso incidentale in due motivi, notificato il 15/2/2016); entrambe le parti hanno depositato memorie;

– le ricorrenti lamentano, nell’unico motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, L. n. 99 del 2009, art. 3, comma 8, di interpretazione autentica della L. n. 449 del 1997, art. 24, commi 32 e 33, nonché del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21, art. 11 preleggi, dovendo ritenersi che l’amministrazione non doveva fornire prova dell’esistenza di un titolo esecutivo di formazione giudiziaria per essere il titolo amministrativo (la revoca dell’agevolazione), contrariamente a quanto ritenuto in sede di merito, perfettamente idoneo a legittimare l’iscrizione a ruolo nei confronti sia della debitrice principale sia della garante, oltretutto in forza di contratto autonomo di garanzia;

– la controricorrente Generali, reiterando la questione dell’illegittimità e nullità della cartella esattoriale, per assoluta indeterminatezza ed indeterminabilità, ritenuta assorbita dalla Corte d’appello, ha proposto ricorso incidentale condizionato, in due motivi, lamentando, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, anche in relazione all’art. 24 Cost., in punto di necessità, per ogni provvedimento amministrativo, quale la cartella esattoriale, di essere intellegibile, e R.D. n. 63 del 1925, art. 130 e dei principi che disciplinano l’attività assicurativa;

– Generali, nella memoria depositata, ha dato atto che la cartella esattoriale in oggetto ha formato oggetto di definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, conv. con modif. in L. n. 226 del 2016, come da documentazione allegata, con l’impegno della dichiarante di rinunciare ai giudizi pendenti; la controricorrente ha altresì rilevato che, avendo essa proposto solo ricorso incidentale condizionato, la stessa non è legittimata a formalizzare una rinuncia agli atti del giudizio ma ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, stante il venir meno del presupposto della procedura di riscossione;

– i ministeri ricorrenti, nella memoria depositata, invece, nulla hanno dedotto in merito a tale definizione agevolata, non prendendo posizione, quindi, neppure in ordine alla chiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere, malgrado la notifica dello elenco documenti, ex art. 372 c.p.c., u.c., ad essi effettuata, al fine di provocare contraddittorio (secondo quanto esposto nella stessa memoria).

RITENUTO

che:

– attese le questioni dedotte in giudizio, è opportuna la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

P.Q.M.

Rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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