Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.20892 del 21/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 5828/2019 proposto da:

D.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Gabriele Ferabecoli, presso il cui studio in Roma, via Trionfale, n. 5637, è

elettivamente domiciliato, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di MILANO n. cronol. 77/2019, pubblicato in data 2 gennaio 2019, notificato via PEC il 7 gennaio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

RILEVATO

Che:

1. Con decreto del 2 gennaio 2019, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso proposto da D.C., nato a *****, avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale competente del 6 novembre 2017.

2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha osservato che, pur in assenza di videoregistrazione del colloquio svolto dal richiedente dinanzi alla commissione, non era necessario procedere a rinnovare il colloquio personale, essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione; che l’esame degli elementi raccolti consentiva di confermare la valutazione di non credibilità specifica del ricorrente, con riguardo al suo asserito ruolo di politico militante in un partito di opposizione nel Togo, e di non credibilità generale quanto alla famiglia di origine e alla perdita di contatti con la sorella; che, infatti, a parte le imprecisioni nell’indicazione della stessa denominazione del partito di governo, era singolare il fatto, dedotto dal D., di non avere acquisito informazione alcuna nel suo Paese a partire dal 2010, quando lo aveva lasciato, come pure di non sapere fornire indicazioni sulla linea politica del partito di appartenenza; che, peraltro, nel momento in cui il D. aveva affermato di temere il rimpatrio perché il sindaco e il Ministro dell’Interno erano del suo quartiere, si era contraddetto, ammettendo di avere informazioni aggiornate sulla situazione in Togo; che, alla stregua delle informazioni disponibili e ampiamente richiamate nel decreto, non erano sussistenti i presupposti della protezione sussidiaria; che, infine, per un verso lo svolgimento delle attività organizzate dai centri di accoglienza non era indicativo di un effettivo radicamento in Italia e, per altro verso, non era possibile affermare che la decisione di lasciare il Togo fosse stata determinata dalla necessità di sottrarsi ad una situazione di grave violazione individuale dei diritti umani o ad una situazione politica ed economica molto grave, con effetti di impoverimento radicale, riguardante la carenza di beni di prima necessità.

3. D.C. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a tre motivi.

4. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

5. Il ricorrente ha depositato memoria.

6. Con ordinanza interlocutoria del 30 settembre 2020, questa Corte ha rimesso la causa in pubblica udienza alla luce dei principi di diritto che devono essere applicati in riferimento al mancato accoglimento della richiesta di audizione del ricorrente.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 14 e 35 bis, osservando che la mancata fissazione dell’udienza di comparizione, anche ai fini dell’audizione dell’interessato, nonostante la pacifica mancanza della videoregistrazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, avesse vanificato la previsione dell’art. 35 bis sopra ricordato, precludendo una diretta percezione, da parte del giudice, delle dichiarazioni del richiedente, fondamentale per apprezzare la credibilità di quest’ultimo.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame del deposito da parte del difensore in primo grado di una serie di buste paga (doc. 5), prodotte proprio al fine di documentare il livello di integrazione raggiunto in Italia, come pure in generale, del fatto che il D. era stato assunto a tempo pieno dalla Samac s.r.l. di *****.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 7, nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, non avendo il Tribunale cooperato nell’accertamento deì fatti rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, tenendo in considerazione le informazioni provenienti dalle fonti internazionali sulla situazione del paese di provenienza in ragione della vicenda narrata di essere stato perseguitato in quanto membro attivo e, dunque, già schedato dai militari e facilmente individuabile, del gruppo politico di opposizione U.F.C..

4. Occorre prendere atto che il secondo motivo di ricorso sottopone allo scrutinio della Corte il tema della correttezza e della congruità della motivazione resa dalla Corte territoriale a corredo del diniego della richiesta di protezione umanitaria in rapporto ai presupposti della misura di protezione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, il cui apprezzamento svolge la considerazione di questioni di diritto che sono state rimesse al Primo Presidente di questa Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 28316 depositata in data 11 dicembre 2020.

5. Ne consegue che, avuto riguardo al ruolo nomofilattico della Corte di cassazione e all’interesse alla salvaguardia della stabilità giurisprudenziale di cui all’art. 374 c.p.c., si impone il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo e dispone che, all’esito della decisione delle Sezioni Unite, la cancelleria trasmetta il fascicolo al Presidente per la fissazione di una nuova udienza camerale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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