LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 14819/2019 proposto da:
B.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Filippo Bersani, giusta procura allegata al ricorso per cassazione.
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.
– resistente –
avverso il decreto del Tribunale di MILANO n. cronol. 2512/2019, pubblicato in data 15 marzo 2019, comunicato il 21 marzo 2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.
RILEVATO
Che:
1. Con decreto del 15 marzo 2019, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso proposto da B.F., nato in *****, avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale competente del 19 marzo 2018.
2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha osservato che non era necessario procedere a rinnovare il colloquio con il richiedente, dal momento che la difesa, con il ricorso non aveva allegato l’esistenza di fraintendimenti o di specifici ambiti da approfondire rispetto alle analitiche risultanze della audizione dinanzi alla commissione; che il ricorrente aveva subito identificato, quale profilo specifico di persecuzione, la possibilità che, in caso di rientro in Gambia, l’uomo che l’aveva ospitato potesse rivelare alla polizia il contenuto del video, registrato dalla moglie dello stesso che ritraeva il ricorrente durante un rapporto omosessuale; che il racconto presentava evidenti incongruenze, giacché non era dato intendere come il video potesse essere stato realizzato, visto che la scoperta della coppia era stata improvvisa; che neppure era chiaro come il ricorrente fosse venuto a conoscenza del video che non appariva neppure essere stato da lui visionato; che, quand’anche il video fosse stato esistente, il racconto della sua possibile utilizzazione sarebbe del tutto contraddittorio con l’aiuto incondizionato offerto dal marito della signora al richiedente, che gli aveva fornito i mezzi per espatriare; che, in definitiva, era del tutto inconsistente la minaccia di essere individuato dalle autorità del Gambia come omosessuale, inclinazione che, peraltro, il richiedente non riconosceva come propria, considerando il rapporto con l’amico un errore; che, del pari, difettavano i presupposti della invocata protezione sussidiaria, alla luce delle considerazioni sopra riassunte; che il richiedente non aveva indicato il profilo legato all’incidente stradale nel quale era stato coinvolto e alla possibile sanzione alla quale era esposto come causa giustificativa della protezione invocata; che, quanto alla protezione umanitaria, il ricorrente, espatriato da minorenne ed effettivamente impegnato in un percorso di inserimento sociale, lavorativo e linguistico, non era privo di punti di riferimento in Gambia, dove aveva conservato la madre, che lo aveva seguito nel suo percorso di progressivo allontanamento, e dove era avviato ad una attività lavorativa come idraulico.
3. B.F. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a tre motivi.
4. L’Amministrazione intimata si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ex art. 170 c.p.c., comma 1.
5. Il ricorrente ha depositato memoria.
6. Con ordinanza interlocutoria del 30 settembre 2020, questa Corte ha rimesso la causa in pubblica udienza alla luce dei principi di diritto che devono essere applicati in riferimento al mancato accoglimento della richiesta di audizione del ricorrente.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, artt. 7 e 8, denunciando l’assenza di una valutazione completa, obiettiva e imparziale dei fatti di causa, perché egli aveva riferito di essere stato informato del video che lo ritraeva e di averlo anche visionato; che solo una imprecisa e sintetica riproduzione delle dichiarazioni, oltre che il tentativo del ricorrente di minimizzare la verità sul proprio orientamento sessuale, aveva indotto il Tribunale a ritenere inattendibile il racconto del richiedente; che, in ogni caso, la protezione non poteva essere esclusa sulla base di mere discordanze concernenti aspetti secondari; che, in tale contesto, il Tribunale avrebbe dovuto disporre l’audizione del ricorrente.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14,15 e 19, per non avere il Tribunale approfondito e valutato la situazione di violenza presente nel Gambia e la mancanza di tutela giuridica ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria.
3. Con il terzo ricorrente il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, affermando di avere avviato fin da subito un percorso di integrazione in Italia, frequentando corsi di lingua italiana e ottenendo l’attestazione di frequenza di un corso di informatica di base; che aveva svolto attività di volontariato presso l’Associazione Mani Tese ed era entrato a far parte della squadra di calcio del “*****”, come risultava dai documenti in atti; aveva ottenuto anche un contratto a tempo indeterminato a Milano dal 2017, presso la società Myami s.r.l., come cameriere di sale, percependo uno stipendio medio mensile di circa 400 Euro; sottolineava, anche, la grave situazione del Gambia e l’assenza di legami familiari nel Paese di origine.
4. Occorre prendere atto che il terzo motivo di ricorso sottopone allo scrutinio della Corte il tema della correttezza e della congruità della motivazione resa dalla Corte territoriale a corredo del diniego della richiesta di protezione umanitaria in rapporto ai presupposti della misura di protezione di cui del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, il cui apprezzamento svolge la considerazione di questioni di diritto che sono state rimesse al Primo Presidente di questa Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 28316 depositata in data 11 dicembre 2020.
5. Ne consegue che, avuto riguardo al ruolo nomofilattico della Corte di cassazione e all’interesse alla salvaguardia della stabilità giurisprudenziale di cui all’art. 374 c.p.c., si impone il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo e dispone che, all’esito della decisione delle Sezioni Unite, la cancelleria trasmetta il fascicolo al Presidente per la fissazione di una nuova udienza camerale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021