LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 18218/2019 r.g. proposto da:
S.C.O., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato Nazzarena Zorzella, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Barnaba Tortolini n. 30, presso lo studio dell’Avvocato Alfredo Placidi.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore.
– intimato –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA depositata in data 11/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/05/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.
FATTO E DIRITTO
rilevato che:
1. S.C.O. ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 3061/2018, che, accogliendo il gravame proposto dal Ministero dell’Interno, ha riformato la decisione di primo grado (che aveva riconosciuto al S. la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c)) ed ha respinto la sua domanda di protezione internazionale (sub specie di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria) o di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato.
1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte, disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione per violazione dell’art. 342 c.p.c. e tenuto conto del racconto del richiedente, giudicato generico e poco credibile, nonché della situazione socio-politica del suo Paese di provenienza (Mali), ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento delle invocate forme di protezione.
considerato che:
1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:
i) “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione agli artt. 132 e 342 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.; apparente e/o perplessa motivazione su una eccezione di inammissibilità”, censurandosi l’avvenuto rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello, per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., come argomentata dalla corte felsinea;
il) “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in riferimento all’art. 132 c.p.c., ed al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14”, assumendosi che la corte territoriale, nel riformare la decisione di primo grado negando all’appellato la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), riconosciutagli dal tribunale, aveva reso una decisione carente sotto il profilo motivazionale perché priva di un’effettiva valutazione della situazione socio politica reale del Mali e della indicazione delle COI aggiornate consultate per giungere alla generica affermazione dell’insussistenza, ivi, di una situazione di instabilità;
iii) “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”, contestandosi il mancato riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
ritenuto che:
1.1. appare opportuno, pertanto, disporre analoga trattazione in pubblica udienza per l’odierno procedimento, investendo, sostanzialmente, il descritto suo secondo motivo di ricorso, la medesima questione giuridica, né a ciò ostando l’originaria sua fissazione in sede camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. (cfr. Cass. n. 23911 del 2020; Cass. n. 15796 del 2020; Cass. n. 5082 del 2020; Cass. n. 3098 del 2020; Cass. n. 17371 del 2019; Cass., SU, n. 14437 del 2018; Cass. n. 19115 del 2017; Cass. n. 5533 del 2017).
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021
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