Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.20895 del 21/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FASANO Anna Maria – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27003-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e ope legis;

– ricorrente –

contro

G.M., Z.G., elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato MENICHETTI SARA, rappresentati e difesi dagli Avvocati RUSSO PASQUALE e PADOVANI FRANCESCO giusta procura speciale in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 732/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 19.4.2016, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

RILEVATO

Che:

con sentenza del 19.4.2016 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha confermato la sentenza n. 203/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara, che aveva accolto i ricorsi, riuniti, proposti dai contribuenti indicati in epigrafe avverso gli avvisi di accertamento IRPEF 2007-2008;

avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato a due motivi;

i contribuenti si sono costituiti tardivamente con controricorso, deducendo l’infondatezza del ricorso ed al contemp.o instando per la sospensione del giudizio D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6.

CONSIDERATO

Che:

1.1. a seguito del ricorso, l’Avvocatura dello Stato ha depositato nota attestante che la direzione provinciale di Massa Carrara dell’Agenzia delle entrate aveva comunicato che i contribuenti avevano presentato domanda D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, e che era stato effettuato l’integrale versamento di quanto dovuto;

1.2. l’adesione dei contribuenti alla procedura di definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 ed il pagamento del dovuto da parte degli stessi permette dunque di riscontrare l’effettiva definizione della lite, ed al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo;

1.3. le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 6, comma 13, ultimo periodo.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 6 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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