Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.20896 del 21/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 846/2015 R.G. proposto da:

D.R.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Adige 69, presso l’avv. Antonio Filippo Graziani, rappresentato e difeso dall’avv. Sabato Tufano, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania (Napoli), Sez. 47, n. 5985/47/14, del 23 maggio 2014, depositata il 16 giugno 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22 gennaio 2021 dal Consigliere Raffaele Botta.

FATTO E DIRITTO

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti non hanno depositato memorie;

1. La controversia concerne l’impugnazione di diversi estratti di ruolo con relative cartelle di pagamento e atti di iscrizione ipotecaria, lamentandone la mancata notifica. Il ricorso era dichiarato inammissibile in primo grado per assoluta genericità e in secondo grado per mancanza della specificità dei motivi di impugnazione Avverso la sentenza d’appello il contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi. La concessionaria non si è costituita;

2. Il primo motivo di ricorso, con il quale il contribuente denuncia una violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, è infondato, in quanto la sentenza impugnata ha affermato, con adeguata motivazione e facendo riferimento all’atto di impugnazione valutato nel suo complesso, coerentemente ai principi più volte affermati da questa Corte (cfr. più recentemente Cass. n. 15519 del 2020), l’assenza di specifici motivi d’appello: le conclusioni, sul punto, della sentenza impugnata sono del tutto condivisibili alla luce della riportata narrazione nel ricorso dell’atto d’appello;

3. Le argomentazioni svolte in riferimento alla formulazione, peraltro di assoluta genericità, del secondo motivo di ricorso, si palesano infondate perché in contrasto con i principi più volte affermati da questa Corte in tema di atti impugnabili, di impugnazione delle cartelle esattoriali e sulle modalità delle relative notifiche;

4. Il ricorso deve essere pertanto respinto. La mancata costituzione della parte intimata esenta dal provvedere sulle spese.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma l’8 aprile 2021.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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