Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.20900 del 21/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24155-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 14, presso lo studio dell’avvocato ROSAMARIA NICASTRO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE MARINO ed BARBARA NIGRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 638/2016 della COMM. TRIB. REG.

EMILIA-ROMAGNA, depositata il 15/03/2016;

udita la relazione della, causa svolta nella Camera di consiglio del 23/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

PREMESSO che:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe di rigetto dell’appello proposto da essa ricorrente avverso la decisione di accoglimento del ricorso originario proposto dalla spai I.M.A. Industria Macchine Automatiche contro l’avviso di liquidazione di imposta di registro;

2. la società resisteva con controricorso;

3. con atto in data 6 giugno 2019, chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv., dalla L. n. 136 del 2018, documentando di avere provveduto al pagamento di quanto dovuto;

4. con atto in data 3 dicembre 2020, l’Agenzia delle entrate dava conto dell’avvenuto pagamento della somma prevista per il perfezionamento della procedura di definizione della lite e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere;

5. con memoria in data 9 dicembre 2020, la società, premesso che l’Agenzia non aveva comunicato il diniego di cui al succitato art. 6, comma 12, chiedeva fissarsi udienza di riassunzione del giudizio al solo fine di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

6. considerato che la definizione della lite si è perfezionata così come previsto dal citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6.

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio a spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 23 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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