Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.20901 del 21/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20008-2017 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANTORRE DI SANTAROSA 30 SC F2, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANA CAMODECA, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO CAMODECA;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO BONIFICA PIANA DI SIBARI E MEDIA VALLE DEL CRATI COSENZA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 153/2017 della COMM. TRIB. REG. CALABRIA, depositata il 09/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

PREMESSO che:

1. P.A., proprietario di fondi in Comune di *****, Provincia di Cosenza, inclusi nel perimetro di contribuenza del Consorzio di Bonifica della piana di Sibari e della media valle del Crati, impugnava la cartella di pagamento per contributi consortili degli anni 2005 e 2006 eccependo (per quanto ancora rileva) l’assenza di un piano di classifica, l’assenza di benefici derivanti ai fondi da opere consortili, la decadenza del Consorzio dal potere impositivo ai sensi della L.R. Calabria n. 12 del 2006, art. 4, il difetto di motivazione della cartella.

Il ricorso veniva rigettato dalla CTP di Cosenza.

La CTR della Calabria, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello del contribuente con questa motivazione: le prime due eccezioni erano state superate dalla relazione tecnica prodotta dal Consorzio “da cui risulta, anche mediante rappresentazione grafica, che i terreni del P. beneficiano di opere di irrigazione realizzate dal Consorzio”; l’eccezione di decadenza non era stata riproposta in sede di appello essendo stata invece in tal sede proposta una eccezione di decadenza nuova perché legata ad un diverso dato normativo con diverso ancoraggio fattuale – non più la L.R. n. 12 del 2006, art. 4, “che prevede un termine non per la notifica della cartella di pagamento ma per la consegna dei ruoli” ma la L. n. 299 del 2006, art. 1, comma 163, “che ha stabilito che il titolo esecutivo, cartella o ingiunzione, deve essere notificato al contribuente a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo” – e come tale inammissibile ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57; l’eccezione di difetto di motivazione della cartella era anch’essa nuova e parimenti inammissibile;

2. avverso tale sentenza il contribuente ha proposto tre motivi di ricorso illustrati con memoria. Con il primo ha lamentato la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, per avere la CTR considerato nuova l’eccezione di decadenza. Con il secondo motivo di ricorso ha lamentato ancora la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, per avere la CTR considerato nuova l’eccezione di difetto di motivazione della cartella. Con il terzo motivo ha lamentato, sotto la rubrica di “omesso esame circa un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, in primo luogo, che la CTR aveva errato nell’affermare che i terreni di esso ricorrente si trovavano i Comune di ***** trovandosi essi invece in *****, in secondo luogo, che la CTR aveva omesso di rilevare che relazione asseverata era riferita ad opere di irrigazione mentre la pretesa impositiva era riferita a contributi non di irrigazione ma di bonifica, in terzo luogo, che detta relazione “rappresentava un documento assolutamente generico… che riguarda tutti i comuni del comprensorio di Bonifica tra i quali ***** e *****”. Il contribuente ha infine eccepito “il giudicato esterno” formatosi su sentenza della CTR della Calabria depositata il 14 luglio 2015 con n. 1241 e divenuta definitiva per mancata impugnazione, di annullamento dell’avviso di pagamento relativo agli stessi contributi consortili per i quali era stata successivamente emessa la cartella oggetto del presente giudizio;

4. il Consorzio è rimasto intimato.

RITENUTO

che:

1. deve essere in via preliminare esaminata l’eccezione di giudicato. Il ricorrente invoca un giudicato formatosi su sentenza emessa il 14 luglio 2015 e divenuta definitiva perché non impugnata (art. 324 c.p.c.). Il passaggio in giudicato è avvenuto al più tardi (anche ipotizzando cioè che la sentenza non sia stata notifica, con l’effetto altrimenti di far decorrente il termine breve di impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c.), il 15 febbraio 2016, ai sensi dell’art. 327 c.p.c.. A quel momento era ancora possibile far valere detto giudicato nel processo di appello conclusosi con la sentenza oggi impugnata. Si legge infatti in questa sentenza: “alla pubblica udienza del 30 gennaio 2017 la causa è stata assegnata in decisione”. Ciò posto, l’art. 372 c.p.c., osta a che sia prodotto di fronte a questa Corte di legittimità il documento che attesta il passaggio in giudicato;

2. il primo motivo di ricorso è infondato. Il contribuente aveva in primo grado proposto un’eccezione di decadenza fondata su un determinato presupposto normativo (L.R. Calabria 20 novembre 2016, n. 12, art. 4, recante disposizioni “Liquidazione del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati), ancorato ad un certo fatto (la “consegna dei ruoli” al concessionario della riscossione). In appello ha abbandonato quel riferimento normativo e fattuale ed ha proposto un’eccezione di decadenza fondata su altro presupposto normativo (L. 27 dicembre 2006, n. 299, art. 1, comma 163), ancorato a diverso fatto (la notifica del titolo esecutivo al contribuente). Questa Corte ha avuto già modo di precisare che “in materia tributaria, la decadenza dell’amministrazione finanziaria dall’esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto stabilita in favore e nell’interesse esclusivo di quest’ultimo in materia di diritti da esso disponibili, configura eccezione in senso proprio che, in sede giudiziale, deve essere dedotta dal contribuente, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice” (tra molte, Cass. n. 171 del 09/01/2015; Cass. n. 1154 del 27/01/2012; Cass. n. 26361 del 11/12/2006). Ha poi osservato che da quanto precede che, “mentre l’abbandono dell’originaria prospettazione dell’eccezione di decadenza dell’ufficio dal potere impositivo comporta l’effetto preclusivo di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56, una nuova prospettazione dell’eccezione adottata in appello rivela quel carattere di novità che, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, ne impedisce la proposizione, per la prima volta, in sede di gravame, in quanto introduce un tema d’indagine e di decisione estraneo all’oggetto della controversia come in precedenza definito e, nella specie, implicante valutazioni su circostanze di fatto non comprese tra le allegazioni sottoposte al vaglio del primo giudice” (Cass., n. 26361/2006).

Alla luce di questi principi di diritto, che il Collegio intende ribadire, la decisione della CTR si sottrae alla censura formulata con il motivo di ricorso in esame.

Quest’ultimo va pertanto respinto;

3. il secondo motivo di ricorso è fondato.

Deve premettersi che ai sensi della L.R. n. 11 del 2003, art. 23, comma 6, i contributi consortili di bonifica “sono riscossi, insieme a tutte le altre entrate di competenza dei Consorzi di Bonifica, dai soggetti iscritti all’albo previsto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 53, ed istituito con D.M. 11 settembre 2000, n. 28, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento dei servizi. La riscossione coattiva è effettuata secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 6, e con le procedure previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, Titolo II, per come previsto dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, convertito in L. 22 novembre 2002, n. 265”.

Cio premesso, va ricordato il principio “quando la cartella esattoriale non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, come è nel caso in cui il Consorzio, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21, procede alla riscossione dei contributi, essa deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione” (Cass. civ. sez. unite n. 11722/2010).

Il contribuente ha trascritto alle pagine 16 e 17 del ricorso per cassazione quanto eccepito a pagina 5 del ricorso originario e poi a pagina 9 del ricorso in appello. Dalla trascrizione risulta che in effetti l’eccezione di difetto di motivazione della cartella era stata sollevata.

La CTR ha errato nel considerare l’eccezione “inammissibile in quanto proposta per la prima volta in appello”;

4. il secondo motivo di ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata;

5. il terzo motivo di ricorso resta assorbito;

6. la causa deve essere rinviata alla CTR della Calabria in diversa composizione per nuovo esame. La CTR dovrà anche liquidare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara infondato il primo motivo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, svolta con modalità da remoto, il 23 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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