Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.20906 del 21/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 319/2017 proposto da:

F.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato CIRO NARDELLI, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in SAN SEVERO, V.le II GIUGNO 23;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di PORDENONE in persona del Prefetto pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 365/2015 del GIUDICE di PACE di PORDENONE depositata il 25.09.2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/12/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato in data 14.8.2014 F.M. proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 700011403716, redatto il 5.8.2014 dalla Polizia Stradale di Pordenone, per violazione della L. n. 298 del 1974, art. 46, perché (in qualità di conducente del veicolo tg *****, con rimorchio tg ***** e di titolare dell’Impresa di Autotrasporti in conto terzi, iscritta all’Albo e non essendo però intestatario di trattorì stradali adibiti a trasporto di cose in conto terzi) aveva effettuato un trasporto di materiale ferroso.

Il F. aveva esibito fotocopia del contratto di comodato d’uso gratuito con l’intestatario del trattore e gli Agenti avevano effettuato controllo con semirimorchio vuoto.

Il ricorrente proponeva, altresì, opposizione anche al verbale di fermo amministrativo e affidamento in custodia redatto dagli Agenti verbalizzanti; lamentava l’inesistenza della violazione contestatagli della L. n. 298 del 1974, ex art. 46, essendovi un contratto di locazione stipulato con il fratello R. in relazione all’uso del trattore; e deducendo che l’unica violazione che avrebbe potuto essergli contestata era la mancata esibizione del contratto di locazione, che non si trovava a bordo del veicolo come richiesto per legge.

Si costituiva la PREFETTURA di PORDENONE chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarata l’inammissibilità del ricorso poiché il verbale di contestazione in oggetto non era direttamente impugnabile innanzi all’A.G., in quanto doveva essere emessa prima l’ordinanza-ingiunzione da parte del Prefetto, nei cui confronti poteva essere proposta impugnazione all’A.G.; in via subordinata, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto il veicolo sanzionato era stato utilizzato dal F. in virtù di un contratto di locazione, previsto dalla normativa, ma a condizione che l’impresa locataria avesse preventivamente intestato a titolo di proprietà almeno un veicolo di pari categoria.

Con sentenza n. 365/2015, depositata in data 25.9.2015, il Giudice di Pace di Pordenone dichiarava inammissibile il ricorso avverso la parte del verbale di contestazione con cui era comminata la sanzione pecuniaria; rigettava il ricorso e confermava il verbale di contestazione nella parte in cui era comminata la sanzione accessoria del fermo amministrativo; confermava il verbale di fermo amministrativo.

Avverso detta sentenza proponeva appello il F.. Si costituiva la Prefettura chiedendone il rigetto.

Con ordinanza del 24.10.2016 il Tribunale di Pordenone dichiarava inammissibile l’appello ritenendo che l’impugnazione non avesse una ragionevole probabilità di essere accolta.

Avverso la sentenza n. 365/2015 del Giudice di Pace di Pordenone, appellata innanzi al Tribunale di Pordenone, che dichiarava inammissibile l’appello ex artt. 346 bis e 348 bis c.p.c., con ordinanza del 24.10.2016, F.M. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L’intimato Prefetto non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta ex “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2 – Violazione delle norme sulla competenza in relazione alla L. n. 298 del 1974”, in quanto la sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui il Giudice di Pace ritiene che, trattandosi non di una violazione del C.d.S., ma di violazione della L. n. 298 del 1974, la competenza sia quella indicata dalla L. n. 689 del 1981, secondo cui il provvedimento, non essendo da subito titolo esecutivo, non poteva essere impugnato davanti al Giudice di Pace.

1.1. – Il motivo non è fondato.

1.2. – Va premesso che il motivo, al di là di una certa genericità nella sua formulazione, va inteso come rivolto a far valere l’immediata impugnabilità del provvedimento che ha irrogato la sanzione pecuniaria, sulla quale si è espresso in senso negativo il Giudice di Pace, mentre lo stesso ha ritenuto ammissibile l’impugnazione in relazione al provvedimento di sequestro del veicolo (e quindi, sotto tale profilo, il ricorrente non potrebbe avanzare doglianze, non essendo risultato soccombente).

La L. n. 298 del 1974, art. 46, come mod. dal D.Lgs. n. 507 del 1999, nella parte che qui interessa, così dispone: “Fermo quanto previsto dall’art. 26 della presente legge, chiunque disponga l’esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell’autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma… Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285”.

Si applica quindi, per richiamo, l’art. 214 C.d.S. (che prevede il ricorso al Prefetto), ma non l’art. 204 bis (che prevede l’alternatività tra opposizione al Prefetto e ricorso all’A.G.), che è ricompreso nella Sezione I; né in senso contrario può richiamarsi la pronuncia Cass. 17028/07, che si è limitata a sostenere che la L. n. 298 del 1974, art. 46, con il richiamo all’art. 214 C.d.S., “quanto meno in ordine al “fermo”, prevede il ricorso al prefetto a norma dell’art. 203 stesso codice, proponibile, in alternativa, al giudice di pace ai sensi dell’art. 205 C.d.S..”.

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce ex “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 298 del 1974, art. 46”. Il ricorrente afferma che dalla data del 7.4.2012, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 35 del 2012 (con cui è stato convertito in legge, con modificazioni, il D.L. n. 5 del 2012), le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada con autoveicoli di massa complessivi a pieno carico fino a 1,5 tonnellate hanno l’obbligo di iscriversi all’Albo degli autotrasportatori dimostrando il possesso del solo requisito dell’onorabilità: ciò in base all’art. 1, comma 1 del D.D. prot. n. 291 del 25.11.2011, con cui il Capo del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dettato le disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento CE n. 1071/2009.

Segue una lunga espositiva delle modifiche normative attuate dal 7/4/2012 per l’accesso all’attività di trasportatore su strada per conto terzi, con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate o superiore; l’espositiva si conclude con l’asserzione, in tesi consequenziale rispetto a quanto riportato, del rispetto delle norme che disciplinano il trasporto merci in conto terzi.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

2.2. – Ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorso deve contenere i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata. Se è vero, infatti, che l’indicazione dei motivi non necessita dell’impiego di formule particolari, essa tuttavia deve essere proposta in modo specifico, vista la sua funzione di determinare e limitare l’oggetto del giudizio della Corte (Cass. n. 10914 del 2015; Cass. n. 3887 del 2014).

Ciò richiede che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa (Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 13377 del 2015; Cass. n. 22607 del 2014). E comporta, tra l’altro, la necessaria esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto (Cass. n. 23804 del 2016; Cass. n. 22254 del 2015).

2.3. – Nella specie, il motivo di ricorso risulta non congruente con la ratio decidendi della pronuncia impugnata, assumendo del tutto genericamente di avere rispettato le norme che disciplinano il trasporto merci in conto terzi, introducendo anche elementi fattuali che non risultano già fatti valere nel giudizio di merito. Ed infatti il ricorrente, nel ribadire di avere esercitato l’attività di noleggio senza conducente, nel rispetto delle norme disciplinanti il trasporto di merci in conto terzi, non si confronta col rilievo di merito della pronuncia impugnata, di avere effettuato il trasporto in oggetto violando le condizioni ed i limiti dell’autorizzazione, non essendo intestatario di trattore stradale di pari categoria.

3. – Il ricorso va dunque rigettato. Nulla per le spese in assenza della competente amministrazione intimata. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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