LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12844-2016 proposto da:
B.M., S.M., C.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VICOLO DELL’ORO 24, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO COEN, rappresentati e difesi dall’avvocato MAURIZIO SIMONI, anche quale difensore di se stesso, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
CONSORZIO AGRARIO DELL’UMBRIA COOP SOCIETA’, domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE MONGATTI, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 84/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 10/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/03/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. B.M., C.D. e S.M. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Todi, il Consorzio Agrario Provinciale di Perugia in l.c.a. affinché fosse accertato l’esatto confine tra la proprietà degli attori e quella della convenuta, con apposizione del relativo termine, alla luce del contenuto del contratto di compravendita del 28/11/2007 con il quale gli attori si erano resi acquirenti di un bene immobile, inizialmente appartenente alla società; chiedevano altresì di dichiarare risolto per inadempimento della convenuta l’accordo precontrattuale del 18/4-13/5/2008 di compravendita del locale a confine con quello già acquistato, con la condanna alla restituzione dell’anticipo versato.
Nella resistenza della conventa, il Tribunale, con la sentenza n. 7 del 2013, determinava l’esatto confine individuato in quello ricadente a mt. 8,70 oltre la parete dell’edificio a tre piani, ovvero all’interno dell’adiacente fabbricato ad un piano, e condannava la società ad adeguare la situazione di fatto, rimuovendo il divisorio realizzato all’interno dell’edificio degli attori; inoltre dichiarava risolto l’accordo di compravendita del locale magazzino, individuato come lotto ***** nella perizia A. del 30/1/2008, con la condanna della convenuta alla restituzione della somma ricevuta quale anticipo; infine condannava gli attori al rimborso delle spese sostenute per il noleggio delle puntellature presenti nell’immobile acquistato.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Consorzio, e la Corte d’Appello di Perugia, con la sentenza n. 84 del 10/2/2016, in riforma della decisione gravata, rigettava la domanda di regolamento dei confini nonché quella di risoluzione dell’accordo precontrattuale, rigettando però la domanda dell’appellante volta ad ottenere l’accertamento dell’avvenuto trasferimento della proprietà del bene immobile oggetto dell’accordo di cui sopra.
La Corte distrettuale, in primo luogo, disattendeva l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata sul presupposto del difetto di poteri processuali in capo al Consorzio. Infatti, quest’ultimo era stato ammesso al concordato fallimentare, il quale era stato omologato con sentenza passata in giudicato, sicché da tale momento risultano legittimati gli organi della società senza che rilevi la necessità di dare esecuzione al concordato, esecuzione che peraltro nelle more del giudizio era pure avvenuta.
Quanto alla determinazione del confine, la sentenza rilevava che il contratto in precedenza intervenuto fra le parti denotava che l’oggetto della vendita era un fabbricato a tre piani, individuato nella planimetria allegata, con l’indicazione dei dati del catasto terreni e del catasto fabbricati e con la precisazione che la vendita avveniva a corpo a non a misura.
La volontà era quindi quella di trasferire il bene immobile nella sua attuale consistenza, e secondo la puntuale descrizione fatta in contratto, anche con riferimento al suo uso pregresso; inoltre la planimetria allegata e richiamata descriveva il fabbricato come riportato in catasto, sicché il richiamo alla corte pertinenziale doveva reputarsi privo di significato, posto che tale corte alla data della vendita già non esisteva più, essendo stata utilizzata per la costruzione di un altro fabbricato, che era poi quello indicato come ***** e fatto oggetto della proposta di acquisto pure oggetto del giudizio.
Ne discendeva che era priva di fondamento la pretesa degli attori di spostare il confine all’interno dei beni che erano ancora appartenenti al Consorzio, non avendo mai gli attori acquistato la parte di fabbricato rimasta in proprietà del Consorzio.
Quanto alla diversa questione dell’accordo asseritamente intervenuto tra le parti, la Corte distrettuale evidenziava che la proposta di acquisto degli attori era stata revocata prima della sua formale accettazione, e che quindi non poteva ritenersi che fosse intervenuto un accordo definitivo, il che escludeva anche che potesse addivenirsi ad una sua risoluzione, come invece richiesto dagli attori.
Al più si sarebbe potuta profilare una responsabilità di tipo precontrattuale, che però nessuna delle parti aveva allegato. Andava quindi riformata anche la pronuncia di risoluzione, meritando invece conferma la condanna alla restituzione dell’acconto versato, trattandosi, in mancanza di un accordo vincolante, di una somma offerta senza una valida giustificazione causale.
Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso B.M., C.D. e S.M. sulla base di due motivi.
La società intimata resiste con controricorso.
2. In data 25/02/2021 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso seguito da accettazione di parte controricorrente trasmesso a mezzo posta.
In conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c.
Nulla per le spese, ex art. 391 c.p.c., comma 4, atteso che il controricorrente ha dichiarato di aderire alla rinuncia al ricorso.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021