Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.20953 del 22/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9215/2012 R.G. proposto da:

R.M., quale legale rappresentante della società Freesport Srl, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudio Mazzoni e Gianfranco Rondello, con domicilio eletto presso il primo in Roma via Taro n. 35, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 4/6/12, depositata in data 31 gennaio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del 14 aprile 2021, fissata ai sensi della L. n. 176 del 2020, art. 23, comma 8 bis, dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale De Augustinis Umberto, che ha concluso perché sia dichiarata l’interruzione del processo.

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate, a seguito di verifica della Guardia di finanza, emetteva avviso di accertamento per l’anno 2003 per Irpeg, Irap e Iva nei confronti della società Freesport Srl in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti relative alla vendita di filati nell’ambito di una complessa attività frodatoria unionale, che vedeva coinvolti numerosi soggetti italiani e comunitari, tra i quali la Carol Srl e la Sauron, fornitrici della Coming Srl, e la società Aslek Import Export s.l. spagnola, apparente destinataria della merce.

Rilevava, in particolare, che gli acquisti effettuati dalla propria dante causa, la Coming Srl, erano avvenuti solo in via cartolare per esser quest’ultima una mera cartiera priva di ogni struttura operativa, non svolgente alcuna attività; inoltre, le merci erano solo apparentemente cedute alla Aslek s.l., trattandosi di soggetto rivelatosi del tutto fittizio.

Il ricorso della contribuente, che deduceva l’effettività delle operazioni e delle società Coming Srl e Aslek Import Export s.I., nonché l’assoluta estraneità rispetto alle altre imprese evocate dall’Ufficio, era accolto dalla CTP di Padova.

La sentenza era riformata dal giudice d’appello, che riteneva inesistente la Coming Srl e provata l’attività fraudolenta.

La contribuente propone ricorso per cassazione con sei motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve essere, in via preliminare, esaminata la questione degli effetti derivanti dalla circostanza che le conclusioni del Procuratore generale sono state formulate e spedite alla cancelleria della Corte in data 31 marzo 2021, dunque tardivamente (di un giorno) rispetto al termine prescritto dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176 del 2020), che lo individua nel “quindicesimo giorno precedente l’udienza” (nella specie corrispondente al 30 marzo), prevedendo poi – in conformità alla regola generale – che i difensori delle parti possono depositare memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c. “entro il quinto giorno antecedente l’udienza”.

Il Collegio ritiene che la tardività sia fonte di nullità processuale di carattere relativo, la quale, pertanto, resta sanata a seguito dell’acquiescenza delle parti ai sensi dell’art. 157 c.p.c..

Premesso, infatti, che l’intervento del Procuratore generale nelle udienze pubbliche dinanzi alle Sezioni unite civili e alle sezioni semplici della Corte di cassazione è obbligatorio – a pena di nullità assoluta rilevabile d’ufficio (art. 70 c.p.c. e art. 76 ord. giud.) in ragione del ruolo svolto dal Procuratore generale a tutela dell’interesse pubblico, la tempestività dell’intervento, in relazione al disposto del D.L. n. 137 del 2020, citato art. 23, comma 8-bis opera invece esclusivamente a tutela del diritto di difesa delle parti, con la conseguenza che deve ritenersi rimessa a queste ultime la facoltà e l’onere – di eccepirne la tardività, in base alla disciplina prevista per le nullità relative.

2. Il ricorso, peraltro, è improcedibile atteso il mancato deposito di copia autentica della sentenza con la relata di notifica, notifica di cui lo stesso ricorrente dà atto nel ricorso.

Dall’esame degli atti (esame esteso a quanto depositato dal controricorrente in linea con quanto statuito da Sez. U, n. 10648 del 02/05/2017), infatti, non risulta depositata unitamente al ricorso copia della sentenza notificata, ma solo copia della sentenza senza l’attestazione della notifica.

Va quindi applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo il quale “nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il cd. termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza. Tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la S.C., indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello dell’eventuale inammissibilità” (Sez. U, n. 9004 e n. 9005 del 16/04/2009; da ultimo v. Cass. n. 20883 del 15/10/2015).

3. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 5.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

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