LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1781/2015 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
– ricorrente –
contro
FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L’ASSISTENZA ALL’INFANZIA, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Paolo Laudisio e dall’avv. Roberto Virzo, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via E. Glori, n. 40.
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 6636/33/2014, pronunciata in data 17/06/2014, depositata in data 01/07/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 novembre 2020 dal Consigliere Riccardo Guida.
RILEVATO
che:
1. la Fondazione Banco di Napoli per l’Assistenza all’Infanzia impugnò innanzi alla Commissione tributaria di Napoli il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria alla sua istanza di rimborso della I.R.e.s., per l’annualità 2010, per un ammontare di Euro 1.539.556,00, fondata sulla propria qualifica di ente non commerciale ex artt. 87 e 108, t.u.i.r., esentato dall’obbligo di versare l’imposta;
2. la C.T.P. di Napoli accolse il ricorso, con sentenza n. 03/08/2013, confermata dalla Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe che ha richiamato i principi di diritto enunciati da alcune pronunce di legittimità (Cass. nn. 28023 e 28024/2009), le quali avevano riconosciuto che la Fondazione svolge “un’attività non commerciale avendo come scopo esclusivo l’attività in favore di minori abbandonati rientrando fra i soggetti non imponibili ai fini Irpeg-Ilor.” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
3. l’Agenzia ricorre per cassazione con due motivi; la contribuente resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo del ricorso (“1) Eccezione di giudicato esterno, ai sensi dell’art. 2909 c.c.”), l’Agenzia formula eccezione di giudicato esterno sul rilievo che, in altre analoghe controversie promosse dalla Fondazione per il recupero delle imposte dirette, relative a precedenti periodi d’imposta, erano intervenute alcune pronunce della Corte (Cass. 19/10/2012, n. 17995; 07/11/2012, n. 19229) che avevano rigettato il ricorso della contribuente ed avevano enunciato il principio di diritto in virtù del quale la qualificazione della Fondazione e la destinazione del reddito degli immobili al perseguimento di scopi di pubblico interesse non erano sufficienti al fine di riconoscere la richiesta esenzione fiscale;
2. con il secondo motivo (“2) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, art. 73, comma 1, lett. c, art. 74, comma 2, lett. b) e art. 143 (nella nuova numerazione in vigore dal 1 gennaio 2004 ed applicabile “ratione temporis”) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1"), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che i redditi percepiti dalla Fondazione mediante la gestione dei fabbricati di sua proprietà non fossero soggetti ad I.r.e.s., senza considerare che, al contrario, i citati artt. 73 e 143, t.u.i.r., esprimono un principio di generale di imponibilità di tutti i redditi di qualsiasi categoria (fondiari, di capitale, di impresa, diversi) prodotti dagli Enti di assistenza e di beneficienza, con la sola esclusione di quelli esenti e di quelli immediatamente e direttamente prodotti dall’attività istituzionale;
l’A.F. rimarca che la gestione di un’impresa immobiliare, strumentale allo svolgimento di attività di assistenza e beneficienza, non vale a fare considerare “non commerciale” l’attività d’impresa concretamente esercitata in funzione del perseguimento delle finalità istituzionali; sicchè tale attività rimane assoggetta alla disciplina fiscale ordinaria ex art. 143 cit.;
da una diversa prospettiva giuridica, inoltre, l’Agenzia rileva che, anche aderendo alla tesi secondo cui l’intera attività d’impresa svolta dalla Fondazione debba essere considerata “non commerciale”, in ragione della finalità assistenziale perseguita, non sarebbe comunque ravvisabile l’esenzione fiscale richiesta dalla Fondazione. Infatti, la Cassazione ha ripetutamente affermato che i redditi dei fabbricati, non attratti tra quelli di impresa ai sensi dell’art. 43, comma 1, t.u.i.r., rimangono inquadrabili tra i redditi fondiari e, in mancanza di qualunque ragione contraria, rientrano nella ordinaria base imponibile della I.R.e.s., ai sensi dell’art. 143, t.u.i.r.;
3. il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo;
3.1. le Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U. 16/06/2006, n. 13916) hanno affermato il principio secondo cui: “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d’altronde coerente non solo con l’oggetto del giudizio tributario, che attraverso l’impugnazione dell’atto mira all’accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell’annullamento dell’atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l’efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale “norma agendi” cui devono conformarsi tanto l’Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell’individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d’imposta” (conf., ex multis: Cass. 28/11/2019, n. 31084; 16/05/2019, n. 13152; 03/01/2019; n. 37, 01/07/2015 n. 13498);
3.2. passando all’esame del motivo di ricorso, nella specie opera il giudicato esterno giacchè, in relazione ad altre analoghe controversie, tra le stesse parti – nelle quali la Fondazione propose istanza di rimborso della I.R.p.e.g. (che il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 ha sostituito con l’I.R.e.s., a decorrere dal periodo d’imposta 2004) versata per l’anno 2000/2001 e per l’anno 2002, assumendo di non essere tenuta al relativo pagamento per essere un’Istituzione pubblica di assistenza e beneficienza -, questa Sezione tributaria (Cass. 19/10/2012, nn. 17994 e 17995, per il periodo d’imposta 2000/2001; Cass. 07/11/2012, n. 19229, per il periodo d’imposta 2002) ha stabilito che la Fondazione, pur essendo un’istituzione avente natura di soggetto di diritto pubblico (al riguardo si è richiamato Cass. Sez. U. n. 30176/11), inquadrata nell’ambito della previsione di cui all’art. 87, comma 2, lett. c, t.u.i.r., tuttavia, non è esentata dal pagamento della I.R.p.e.g.;
3.3. in progresso di tempo, sulla scia di queste decisioni, la Corte ha quindi enunciato il principio di diritto (che si attaglia anche al caso in esame per le ragioni sopra evidenziate), in base al quale: “In tema di IRPEG, l’esenzione dal relativo pagamento sancita dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 88 (oggi 74), comma 1, riguarda solo gli organi e le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, i consorzi ed associazioni tra enti locali, nonchè gli enti gestori di demani collettivi, non anche gli enti pubblici istituiti esclusivamente al fine dell’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie (nella specie, l’Opera Pia Società Asili d’Infanzia), che, invece, sono assoggettati al pagamento in forza del combinato disposto di cui all’art. 87 (oggi 73), comma 1, lett. c), art. 88 (oggi 74), comma 2, e art. 108 (oggi 143), D.P.R. cit. che assegna rilievo all’attività, non commerciale, per cui detti enti sono stati istituiti. Ne consegue che il reddito complessivo di questi ultimi va determinato sommando i vari redditi, compresi quelli fondiari, che mantengono la loro autonomia impositiva e non confluiscono nell’unica categoria del reddito d’impresa, senza che sia applicabile la deroga di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 40 (oggi 43)” (Cass. 24/04/2015, n. 8322; conf.: 28/02/2017, n. 5163; 07/05/2014, n. 9791);
a ciò si aggiunga che, in questa vicenda, ricorre anche l’ulteriore condizione dell’efficacia espansiva del cd. giudicato esterno, in materia tributaria, ossia che, con riferimento al periodo d’imposta sub iudice, non siano intervenute modifiche normative sul punto fondamentale coperto dal precedente giudicato;
4. in conclusione, accolto il primo motivo del ricorso e assorbito il secondo, la sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;
5. ricorrono giustificati motivi, correlati alla peculiare dinamica processuale, per compensare, tra le parti, le spese dei gradi di merito, mentre quelle del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e condanna la contribuente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021