Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.2099 del 29/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15618/2013 R.G. proposto da:

A.P., rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio M.

Salvatori, elettivamente domiciliato in Roma, alla Circonvallazione Clodia, n. 88, presso lo studio dell’avv. Fulvio Spena.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, sezione n. 5, n. 678/05/12, pronunciata il 02/04/2012, depositata l’11/12/2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 novembre 2020 dal Consigliere Riccardo Guida.

RILEVATO

che:

1. A.P. impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Avellino l’avviso di accertamento, fondato su metodo sintetico, che recuperava a tassazione, ai fini dell’IRPEF, per l’annualità 2003, un maggiore reddito non dichiarato. La pretesa fiscale poggiava sulla circostanza che il contribuente era socio al 30% della Interservice Srl, la quale, nel 2006, aveva deliberato un aumento del capitale sociale di 3 milioni di Euro; nel relativo verbale, rogato da un notaio, si dava atto che il socio versava (con assegno circolare) il 25% della quota di sua spettanza e si aggiungeva che il restante 75% era già stato versato nelle casse sociali;

2. la C.T.P. di Avellino, dopo avere rilevato che l’asserzione, nella deliberazione di aumento di capitale, che il contribuente aveva precedentemente versato il 75% del capitale era frutto di un mero errore del notaio rogante, in quanto in realtà quella parte del capitale sociale sarebbe stata versata in seguito, accolse il ricorso, con sentenza (n. 406/04/2009) che è stata riformata dalla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, la quale, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia, ha rideterminato in Euro 225.00,00 il maggiore reddito imponibile;

2.1. in particolare, il giudice di secondo grado, sulla premessa che risultava per tabulas che, in data 1/02/2006, il socio aveva versato sul conto corrente della Interservice Srl Euro 225.000,00: (a) ha ritenuto che fosse chiaro che, diversamente da quanto riportato nella deliberazione di aumento di capitale, il socio non aveva versato l’intera quota dell’aumento di sua spettanza, ma soltanto il detto 25%; (b) ha rilevato, tuttavia, testualmente: “una evidente discrasia tra il reddito di Euro 6.438,00 e un versamento di Euro 225.000,00; tanto è sufficiente per pervenire, da parte dell’ufficio, ad un accertamento di reddito maggiore di quello dichiarato. In tal senso, limitatamente all’effettiva somma di Euro 225.000,00, va modificato l’atto impugnato con conseguente parziale accoglimento del gravame” (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);

3. il contribuente ricorre per cassazione con due motivi e l’Agenzia resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo del ricorso (“1) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”), il ricorrente premette che la propria capacità reddituale, per il 2003, era di Euro 180.229,00, importo che non aveva sottoposto a tassazione perchè completamente “abbattuto” per effetto delle perdite degli anni precedenti; in forza di questi elementi, censura la sentenza impugnata per avere violato le disposizioni in tema di accertamento sintetico e per avere pretermesso il contenuto dell’avviso impugnato e della documentazione versata in atti, omettendo di considerare che, invece, il giudice di primo grado aveva annullato l’atto impositivo sulla base delle doglianze dello stesso contribuente, il quale, dal canto suo, aveva dimostrato l’errore dell’Agenzia nella ricostruzione sintetica della base imponibile della stessa parte privata;

1.1. il motivo è non fondato;

in disparte la prospettabile inammissibilità della doglianza in esso contenuta, che muove da confuse critiche, in punto di fatto, circa l’inesistenza di un maggiore reddito, per il periodo d’imposta 2003, per essere stata la capacità reddituale del contribuente interamente assorbita dalle perdite degli anni precedenti, osserva la Corte che la Commissione regionale non ha commesso alcun errore di diritto nella valutazione dell’accertamento sintetico del reddito del ricorrente compiuto dall’Amministrazione finanziaria;

la C.T.R., infatti, con una accertamento di fatto, incensurabile nel giudizio di legittimità, ha ravvisato la netta discrasia tra reddito dichiarato (Euro 6.438,00) e il versamento di Euro 225.000,00 correlato all’aumento di capitale di Interservice Srl, partecipata al 30% dal contribuente, sicchè ha rideterminato in Euro 225.000,00 il maggiore reddito, confermando entro tale limite la complessiva pretesa fiscale dell’A.F., evidentemente, trattandosi di accertamento sintetico, da suddividere nel quinquennio e, pari, quindi, per il 2003, a Euro 45.000,00;

2. con il secondo motivo (“2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”), il ricorrente sostiene che, nell’atto d’appello, l’Agenzia ha chiesto il riconoscimento di un maggiore reddito (Euro 225.000,00), quale importo superiore a quello contestato con l’avviso di accertamento, annullato dal giudice di primo grado, con ciò violando il divieto di proporre domande nuove in sede di gravame. Aggiunge che la C.T.R., in assenza di contraddittorio, ha illegittimamente accolto la pretesa fiscale, senza considerare che il contribuente, per il 2003, aveva dichiarato all’erario una capacità reddituale di Euro 180.229,00, coerente con i parametri fissati dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38;

2.1. il motivo è inammissibile;

la doglianza in esso contenuta si discosta dal canone dell’autosufficienza in quanto, in assenza della riproduzione, nel testo del ricorso per cassazione, almeno in forma sintetica, delle parti essenziali dell’avviso di accertamento e dell’atto di appello dell’Agenzia, questa Corte non è posta nella condizione di verificare se l’A.F., in sede di gravame, abbia fatto valere una pretesa fiscale maggiore di quella indicata nell’atto impositivo, ferma la considerazione che, come suaccennato (cfr. p. 1), la C.T.R., pur richiamando il maggiore reddito di Euro 225.000,00 (da “spalmare” in cinque periodi di imposta), si è limitata a confermare l’avviso di accertamento;

3. le spese del giudizio di cassazione sono regolate in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021

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