Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.20992 del 22/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2283/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ledoga s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Munari e Antonio Rizzo, elett. dom. presso quest’ultimo nello studio in Roma, via Toscana 10;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 85/38/11, depositata il 24 novembre 2011, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.

RILEVATO

che:

– l’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 85/38/11, depositata il 24 novembre 2011, che aveva confermato le sentenze di primo grado che avevano accolto il ricorso della Ledoga Srl (incorporante nella STS Srl) proposto contro avvisi di accertamento per Iva, Ires e Irap relativi agli anni di imposta 2005 e 2006, con cui si erano recuperati costi infra gruppo;

– il ricorso è affidato a due motivi; la società si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione;

– con istanza del 22 giugno 2020, la società ha dichiarato di avere presentato, domanda di adesione alla definizione agevolata e versato la somma quantificata dall’agenzia delle entrate a definizione del debito tributario; l’Avvocatura dello Stato in data 19/3/2021 ha fatto pervenire istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

– alla luce della documentazione prodotta deve quindi dichiararsi l’estinzione del giudizio. Per giurisprudenza di questa Corte il pagamento a seguito di definizione agevolata comprende le spese processuali, atteso che, per espressa previsione di legge, “Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate” (D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13; conf. art. 46 proc. trib., comma 3).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

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