LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALSAMO Milena – Presidente –
Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28922-2014 proposto da:
LA GIARA INIZIATIVE PER IL SUD SRL, domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17, presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO CANTILLO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CAPACCIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 10, presso lo studio dell’avvocato TULLIO ELEFANTE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO ELEFANTE;
REGIONE CAMPANIA, elettivamente domiciliata in 00100, VIA POLI 29 REGIONE CAMPANIA, presso lo studio dell’avvocato MARIA LAURA CONSOLAZIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrenti –
e contro
EQUITALIA SUD SPA, CAMERA DI COMMERCIO DI *****;
– intimati –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 3789/2014 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA SEZ. DIST. di SALERNO, depositata il 14/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. DE MATTEIS STANISLAO che ha chiesto che la Corte accolga il primo ed il terzo motivo, con assorbimento del secondo. Conseguenze di legge.
RITENUTO
che:
La Giara – Iniziative Turistiche per il Sud S.r.l. impugnava gli estratti di ruolo per IRES, IRAP, Tributi locali, IRPEF ed altro, assumendo, inter glia, l’omessa notifica sia degli atti di accertamento che delle cartelle di pagamento presupposte. La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, con sentenza n. 179 del 3.4.2012, accoglieva il ricorso della contribuente ritenendo non provata l’avvenuta rituale notifica delle cartelle. L’Agente della Riscossione appellava la pronuncia dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania che, con sentenza n. 3789 del 2014, accoglieva l’appello essendo stata fornita la prova della rituale notifica delle cartelle di cui agli estratti di ruolo impugnati, che erano divenute definitive per omessa impugnazione nei termini di legge.
La società contribuente ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo tre motivi, illustrati con memorie.
La Regione Campania e il Comune di Capaccio resistono con controricorso. L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1. La Camera di Commercio di ***** ed Equitalia Sud s.p.a. non hanno svolto difese.
La Procura Generale della Corte di Cassazione ha depositato memorie, concludendo per l’accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso e l’assorbimento del secondo. All’adunanza camerale del 1.7.2020, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio non presente in atti.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., e dell’art. 329, comma 2 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in quanto la sentenza impugnata si porrebbe in aperto contrasto con il giudicato formatosi riguardo all’ammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto proposto non soltanto contro gli estratti di ruolo ma anche avverso le cartelle di pagamento e le iscrizioni a ruolo ivi prodotte. Si argomenta che i giudici di prime cure, pronunciandosi sul merito della questione, ossia sull’esistenza o meno della prova della rituale notifica della cartelle di pagamento, avrebbero implicitamente rigettato l’eccezione dedotta dall’Agenzia delle entrate circa l’inammissibilità del ricorso introduttivo avverso gli estratti di ruolo, perché non ricompresi nell’elenco di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. Nell’atto di appello dell’Agente della Riscossione mancherebbe una critica specifica alla statuizione dei giudici di primo grado che avevano ritenuto ammissibile il ricorso introduttivo, anche in relazione alla impugnazione dell’estratto di ruolo, pronunciandosi sulle questioni di diritto sollevate dalla società ricorrente. I giudici del gravame avrebbero, pertanto, completamente ignorato la statuizione della Commissione Tributaria Provinciale, che aveva ritenuto ammissibile il ricorso introduttivo.
Non essendo stata impugnata tale statuizione, sarebbe evidente il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva superato l’eccezione di inammissibilità sollevata da controparte per avere proposto impugnazione avverso un atto non autonomamente impugnabile.
2. Con il secondo motivo si denuncia, in via subordinata, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, atteso che la statuizione relativa all’impossibilità di impugnare autonomamente l’estratto di ruolo sarebbe palesemente affetta da ultrapetizione, ciò in quanto la questione sulla ammissibilità del ricorso avverso l’estratto di ruolo era estranea all’ambito del giudizio devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado, ragione per la quale la statuizione era passata in giudicato.
Quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale sarebbe viziato anche da errore revocatorio in quanto frutto di una svista in ordine alla percezione degli atti di causa, non essendosi accorto il giudice del gravame che la contribuente aveva impugnato gli estratti di ruolo e le cartelle esattoriali, e tale vizio era stato eccepito nelle forme specifiche innanzi alla stessa Commissione Tributaria Regionale.
3. Con il terzo motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) atteso che i giudici del gravame non avrebbero esplicitato le ragioni per cui avevano ritenuto provata la notifica delle cartella, affidandosi esclusivamente a succinte espressioni apodittiche, peraltro tra loro irrimediabilmente contrastanti, tali da integrare una motivazione apparente perché priva dell’esposizione dell’iter logico giuridico seguito dal giudice per giungere alla formazione del proprio convincimento.
Nella specie, la motivazione sarebbe apparente, in quanto i giudici di appello partono da un generico inammissibile assunto, non specificato, per cui gli enti appellanti avrebbero dato prova della notifica delle cartelle di cui agli estratti di ruolo impugnati, mediante esibizione di copia degli atti attestanti l’avvenuta notifica, senza indicare quali sarebbero gli atti depositati a giustificazione dell’avvenuta notifica, atti che proprio i giudici di prime cure avevano ritenuto non sufficienti a provare la regolarità del procedimento notificatorio.
4. Il primo e terzo motivo di ricorso vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, in quanto inerenti alla medesima questione.
Le critiche sono fondate.
a) Emerge dai fatti di causa, per essere stato precisato anche dalla Regione Campania nel controricorso, che la società contribuente ha impugnato, con l’atto introduttivo della lite, l’estratto di ruolo lamentando, inter alia, “l’illegittimità delle cartelle di pagamento per irregolarità della notifica” (v. pag. 2 controricorso Regione Campania e ricorso introduttivo proposto dalla contribuente). Tale circostanza di fatto contrasta con quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale nella sentenza impugnata, che ha respinto l’appello della società in ragione della omessa impugnazione delle cartelle di pagamento presupposte, assumendo l’inammissibilità della autonoma impugnazione dell’estratto di ruolo.
La Giara s.r.l., invece, ha dedotto con ricorso per cassazione di avere impugnato le cartelle esattoriali risultanti dagli estratti di ruolo e le iscrizioni a ruolo ivi riprodotte, lamentando, inter alia, l’inesistenza della notifica delle stesse e degli atti presupposti.
Inoltre, va rilevato che la questione della autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo era stata oggetto di esame nel giudizio di primo grado, tenuto conto che l’Agenzia delle entrate, costituendosi con controdeduzioni aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso, atteso che gli estratti di ruolo non rientravano tra gli atti autonomamente impugnabili, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1997, art. 19.
A tale riguardo, la società contribuente aveva chiaramente dedotto di avere correttamente impugnato anche le cartelle di pagamento, secondo l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità.
A fronte di tali argomentazioni difensive, riportate dalla contribuente nel ricorso per cassazione, la Regione Campania non ha dedotto alcunché e difendendosi con controricorso, ha riferito che la società aveva impugnato, con il ricorso introduttivo della lite, l’estratto di ruolo lamentando, inter glia, “l’illegittimità delle cartelle di pagamento per irregolarità della notifica”.
Il Comune di Capaccio si è limitata ad illustrare in punto di diritto l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità con riferimento alla autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo.
b) Ciò premesso, in disparte il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado nella parte in cui avrebbe superato le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dall’Ufficio avverso un atto non autonomamente impugnabile, emerge all’evidenza che la questione della autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo non è stata correttamente risolta dal giudice di appello, il quale avrebbe fondato il proprio convincimento su un presupposto in diritto errato, tenuto conto che risulta dai fatti di causa che La Giara S.r.l., con il ricorso introduttivo, ha impugnato, contestualmente agli estratti di ruolo, anche le cartelle di pagamento presupposte, di cui ha eccepito, inter alia, il vizio di omessa notifica.
Orbene, secondo l’indirizzo ampiamente condiviso da questa Corte (al quale il Collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene), sebbene l’estratto di ruolo sia un documento interno, un elaborato informatico creato dal concessionario della riscossione a richiesta dell’interessato, ed in quanto tale non impugnabile (sia perché non rientrante nel novero degli atti impugnabili D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, sia perché trattasi di atto per il cui annullamento il debitore manca di interesse ex art. 100 c.p.c.), tale documento può essere oggetto di impugnazione, quando si provveda ad impugnare le cartelle di pagamento presupposte.
Si e’, infatti, precisato che l’estratto di ruolo deve essere unitamente impugnato all’atto impositivo, notificato di regola con la cartella esattoriale, in difetto non sussistendo un interesse concreto ed attuale, ex art. 100 c.p.c., ad instaurare un lite tributaria, la quale non ammette azioni di accertamento negativo.
Il contribuente può impugnare, con l’estratto di ruolo, il ruolo e la cartella di pagamento che non siano stati notificati, non essendo a ciò di ostacolo il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p., perché una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che la previsione, ivi contenuta, dell’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato: “non costituisca l’unica possibilità di far valere la mancanza di una valida notifica dell’atto precedente, del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza, e non escluda quindi la possibilità di far valere tale mancanza anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”(Cass. n. 27799 del 2018).
La Giara s.r.l., pertanto, poteva impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell’invalidità della notifica, era venuta a conoscenza solo attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dall’agente della riscossione, “trattandosi, in quest’ultimo caso, di tutela anticipatoria giustificata dall’esigenza di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale non utilmente attivabili in precedenza a causa dell’assenza o dell’invalidità della notifica”(Cass. n. 5443 del 2019).
c) E’ fondato anche il terzo motivo di ricorso, sebbene le critiche vadano ricondotte, previa riqualificazione, al paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 4965 del 2018; Cass. n. 28623 del 2018). E’ stato, infatti, più volte affermato che: “l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, ne determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato” (Cass. n. 26310 del 2017).
La contribuente censura la sentenza impugnata laddove i giudici di appello affermano che: “gli enti appellati hanno pur dato prova della notifica delle cartelle di cui agli estratti di ruoli impugnati, mediante esibizione di copie degli atti attestanti l’avvenuta notifica”.
Invero, tale asserzione appare apodittica, posto che non dà conto delle risultanze di causa, così non consentendo di comprendere l’iter logico seguito dal giudice per giungere al proprio convincimento.
I giudici della Commissione Tributaria Regionale si sono limitati ad affermare: “nel caso di specie, poi, gli enti appellati (particolarmente l’Equitalia e la Regione Campania) hanno pur dato prova della notifica delle cartelle di cui agli estratti di ruolo impugnati, mediante esibizione di copie degli atti attestanti l’avvenuta notifica. Tali fotoriproduzioni non sono state espressamente disconosciute dal contribuente costituendo piena prova della notifica stessa”, ciò a fronte di una precisa affermazione di segno contrario nella sentenza di primo grado.
A tale riguardo, è sufficiente osservare che la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che si ha motivazione apparente quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede da una loro disamina logico giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (v. tra le altre cass. n. 6762 del 2006; Cass. n. 871 del 2009) e, più in particolare, che si sottrae all’obbligo della motivazione, o vi fa fronte in modo del tutto apparente quanto apoditticamente neghi che sia stata data la prova di un fatto (o, evidentemente, come nella specie, affermi, al contrario, che tale prova sia stata fornita,) omettendo un qualsiasi riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto la circostanza in questione, sia il relativo risultato (Cass. n. 3819 del 2020).
5. In definitiva, vanno accolti il primo ed il terzo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio per il riesame alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per il riesame, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021